Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8746 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20220/2006 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

06, presso lo studio dell’avvocato MACRO RENATO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLUCCI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

POMARICO S.R.L. COSTRUZIONI GENERALI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BRUXELLES 59, presso lo studio dell’avvocato FERIOZZI ANTONIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato LAMONICA PASQUALE, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 28/02/2006 r.g.n. 127/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/02/2010 dal Consigliere Dott. BALLETTI BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Potenza D.M. conveniva in giudizio la s.r.l.

POMARICO – alle cui dipendenze aveva prestato lavoro subordinato con la qualifica di muratore dal 14 aprile 1993 – esponendo di essere stato licenziato verbalmente in data 8 agosto 2000 senza alcun motivo; chiedeva, quindi, all’adito Giudice di voler “dichiarare inefficace, nullo ed illegittimo” il cennato licenziamento – in precedenza tempestivamente impugnato -, con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria. Si costituiva in giudizio la s.r.l.

POMARICO che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto.

Il Tribunale di Potenza, – con sentenza del 1 luglio 2004 – accoglieva parzialmente il ricorso – nel senso che dichiarava l’inefficacia del licenziamento e condannava la società convenuta al pagamento delle retribuzioni dal 7 aprile 2000 al 15 novembre 2000 – e – a eseguito di impugnativa del D. e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Potenza, con sentenza del 28 febbraio 2006, rigettava l’appello compensando le spese del grado.

Per la cassazione di questa sentenza D.M. propone ricorso assistito da due motivi.

L’intimata s.r.l. POMARICO resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 112 e 214 c.p.c. e art. 2697 c.c.” – rileva che “la Corte di appello, in assenza di uno specifico mezzo di gravame, è incorsa in error in procedendo avendo pronunciato di ufficio su eccezioni che la parte processuale gravata del relativo onere non ha proposto” e, comunque, che “era inibito al Giudice di appello di prendere in considerazione la scrittura del 27 settembre 2000 a fronte di un mancato procedimento di verificazione”. Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 115 e 212 c.p.c e art. 2113 c.c., nonchè vizi di motivazione” -, nel reiterare le censure già formulate con il precedente motivo di ricorso, rimarca che “la quietanza liberatoria a saldo, rilasciata dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, con la formula di rinuncia ad ogni diritto, non può da sola significare tacita acquiescenza al licenziamento e rinunzia ad impugnarlo, se ritenuto illegittimo, ove non concorrano circostanze idonee a dimostrare la sicura volontà di accettare l’atto risolutivo del rapporto di lavoro”.

2 – Entrambi i motivi di ricorso – da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi -non sono meritevoli di accoglimento.

3/a – E’, anzitutto, da precisare che la formulazione dei quesiti di diritto ex art. 366-bis c.p.c. – come compiuta dal ricorrente – non si rendeva necessaria perchè la cennata “nuova” norma si applica solo ai ricorsi proposti avverso i provvedimenti pubblicati a far data dal 2 marzo 2006 (cfr. Cass. n. 13067/2007), mentre, nella specie, la sentenza impugnata è stata depositata il 28 febbraio 2006.

2/b – Passando, quindi, alla valutazione delle censure formulate dal ricorrente, si rileva l’infondatezza della doglianza in ordine alla asserita mancata proposizione nella fase “di merito” della eccezione di acquiescenza al licenziamento de quo per effetto della dichiarazione sottoscritta dal D. in data 27 settembre 2000, in quanto, nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha affermato testualmente che “l’eccezione è stata proposta dalla società appellata nel corso del primo giudizio, eccezione non esaminata dal Tribunale e comunque riproposta in questo grado”. Affermazione questa che ha trovato positivo riscontro dalla disamina diretta delle risultanze processuali che questa Corte ha ritenuto di dover compiere essendo state denunciato un error in procedendo (cfr. Cass. n. 1860/1992): per cui si conferma l’infondatezza della relativa censura.

2/c – In ordine alla successiva doglianza concernente il disconoscimento della sottoscrizione del D. alla dichiarazione datata 27 settembre 2000 che – secondo il ricorrente – sarebbe avvenuta “implicitamente” a seguito del deposito in giudizio in data 30 ottobre 2001 dell’originale (dopo che il “formale” disconoscimento era stato effettuato in data 14 giugno 2001 solo nei confronti della copia della cennata dichiarazione), appare corretta la statuizione della Corte di appello di Potenza a mente della quale “essendo stata disconosciuta la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in fotocopia e non essendo stato reiterato il disconoscimento con riferimento all’originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, la ridetta scrittura deve ritenersi per riconosciuta in causa”. Così come pertinente – a conferma di detta statuizione – si appalesa, nonostante la critica del ricorrente, il richiamo al precedente di questa Corte in forza del quale “la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all’originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa” (Cass. n. 24022 del 2004): ciò perchè, costituendo l’acquisizione dell’originale di un documento un quid novi che sostituisce e, nel contempo, elide ogni valenza probatoria della copia fotostatica precedentemente prodotta, è al contenuto del primo e, conseguentemente, alla sua sottoscrizione che deve essere fatto riferimento ai fini del giudizio, potendo l’originale recare elementi difformi dalla fotocopia”.

Pure di recente questa Corte ha ritenuto in termini ancor più rigorosi che “l’art. 2719 c.c. (che esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche) è applicabile tanto alla ipotesi di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto a quella di disconoscimento della autenticità di scrittura o di sottoscrizione, e nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è applicabile ad entrambi la disciplina degli artt. 214 e 215 c.p.c., con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco, alla prima udienza, ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione” (Cass. n. 19680/2008).

2/d – Circa poi, la valutazione del contenuto del documento de quo – che la Corte territoriale avrebbe interpretato, secondo il ricorrente, in modo erroneamente difforme rispetto all’effettiva volontà del lavoratore dichiarante e, oltretutto, con motivazione sicuramente viziata – si rileva che nel ricorso per cassazione non è stato trascritto il testo integrale del documento in contestazione con violazione del principio di autosufficienza del ricorso che impone, appunto, la trascrizione integrale delle prove documentali quando se ne contesti la valutazione del loro contenuto da parte del giudice del merito (cfr. ex plurimis, Cass. n. 19038/2007).

In ogni caso, si rimarca che le censure che investono la valutazione di atti o negozi contrattuali attengono alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicchè la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, anch’esse inammissibili in sede di legittimità.

Pervero, l’interpretazione dei contratti è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente:

sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure – come, nella specie, inammissibilmente ha fatto il ricorrente – risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).

2/c – Con riferimento, inoltre ai pretesi vizi di motivazione – che, secondo il ricorrente, inficerebbero la sentenza impugnata – si rileva che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le doglianze mosse nella specie dal ricorrente quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

Benvero, le censure con cui una sentenza venga impugnata per vizio della motivazione non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione della fattispecie operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” (la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003))- e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5; in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da D.M. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del giudice di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 17,00, oltre a Euro 1.500,00 per onorari ed alle spese generali e agli ulteriori oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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