Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8746 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. I, 11/05/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6527/2019 proposto da:

A.D.G., elettivamente domiciliato in Macerata, via

Morbiducci 21, presso lo studio dell’avv. L. Froldi, che lo

rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1208/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 03/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/01/2020 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da A.D.G. cittadino del (OMISSIS) avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito di aver lasciato il proprio paese perchè quale militante politico nel partito (OMISSIS) rimaneva coinvolto in violenti scontri con membri del partito avversario che avevano provocato vittime e di conseguenza la polizia era intervenuta per cercare i responsabili e l’istante nel timore di essere arrestato era riuscito a fuggire.

A supporto della decisione di rigetto, la Corte distrettuale ha ritenuto il racconto generico e scarsamente credibile (in riferimento a non meglio specificati motivi religiosi che avrebbero generato le minacce del partito e il suo forzato allontanamento) afferente a situazioni di tipo privatistico non apprezzabili dal giudice in ordine alla concessione della protezione internazionale. La Corte territoriale ha escluso, altresì, l’esistenza di una situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perchè non ricorre una situazione di violenza indiscriminata relativamente al conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente, infatti, come pure accertato dal primo giudice, la situazione pur critica anche sotto il profilo dei diritti umani non può giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. La Corte ha ritenuto, inoltre, non ricorrenti (anche perchè non dimostrate), specifiche situazioni soggettive tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte territoriale, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Ghana non sussistesse alcuna situazione di conflitto armato da determinare un pericolo per il richiedente per il solo fatto del rientro nel paese d’origine.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata basata sul giudizio di non credibilità, mentre, d’altra parte, l’audizione del richiedente, specialmente sotto il vigore della normativa applicabile ratione temporis, è una scelta istruttoria discrezionale del giudicante, non deducibile, in linea di principio, in cassazione (cfr. Cass. nn. 33858/19, 5973/19).

Il secondo motivo è inammissibile, perchè solleva censure di merito all’accertamento di fatto della Corte territoriale, in termini di mero dissenso, senza un’adeguata prospettazione alternativa della situazione generale esistente all’attualità.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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