Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8746 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27923-2015 proposto da:

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CONSOLI XIBILIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FRANCESCO VITALE;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE

LOCALI, ASSESSORATO ALLA PRESIDENZA REGIONE SICILIANA, in persona

dei rispettivi Assessori pro tempore, PRESIDENZA DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, Attivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1069/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 14/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione dell’ordinanza in forma semplificata, ai sensi del decreto del primo Presidente in data 14/9/2016;

Rilevato:

1. che la Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda proposta in via monitoria da L.S., ex componente del Comitato regionale di controllo (da ora Co.re.co.) sezione di Catania, intesa al conseguimento della indennità di carica per lo svolgimento delle dette funzioni nel periodo giugno 2001/febbraio 2002 e confermato la revoca del decreto

opposto;

1.1 che la Corte di merito, affermata la esclusiva legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e dell’Autonomie locali, ha ritenuto, in dichiarata adesione alla sentenza n. 14315 del 2013 di questa Corte, che, poichè la L.R. Sicilia n. 17 del 1999, art. 1 fissa la soglia temporale del 31 dicembre 1999 oltre la quale i precedenti organi di controllo non possono espletare più la propria attività, alcuna indennità di carica è dovuta per l’attività prestata nel periodo successivo; ha ritenuto inoltre non sussistenti i presupposti dell’indebito arricchimento di cui all’art. 2041 c.c., per l’impossibilità di configurare un’utilità o un vantaggio in favore dell’ente pubblico per l’attività svolta dal Co.re.co a partire dal 1.1.2000, trattandosi di attività proveniente da un organo di controllo legislativamente soppresso;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso L.S. sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria;

3. che la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; Considerato:

4. che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 15 Statuto Regione Siciliana, dell’art. 130 Cost. nel testo all’epoca vigente, del D.L. n. 293 del 1994, art. 1 convertito nella L. n. 444 del 1994, della L.R. n. 22 del 1995, art. 1 censurandosi, in sintesi, la decisione di appello, sul rilievo che, essendo la materia del controllo sugli atti degli enti locali disciplinata dall’art. 130 Cost., di immediata applicazione anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, la attività di controllo, fino all’abrogazione dell’art. 130 Cost. per effetto della Legge Costituzionale n. 3 del 2001, non avrebbe potuto soffrire di soluzioni di continuità; nè elementi in senso contrario potevano trarsi dall’art. 15 Statuto Regione siciliana con il quale era stata riservata alla competenza esclusiva del Legislatore regionale soltanto la materia del cd controllo soggettivo sugli enti locali attraverso l’esercizio del potere sostitutivo e la nomina di commissari ad acta ogni qualvolta gli inadempimenti degli enti locali, rendevano necessario intervenire in via sostitutiva; la soppressione disposta con la L. n. 17 del 1999, art. 1 non poteva, pertanto, avere efficacia fino alla istituzione di un nuovo organo che al posto del soppresso Co.re.co. potesse assicurare l’espletamento della funzione di controllo; elementi in senso contrario alla tesi sostenuta non potevano trarsi dal disposto della L.R. Sicilia n. 22 del 1995, art. 1 (rubricato. “Disposizioni sulla durata, la proroga e la decadenza degli organi amministrativi”), non essendo il meccanismo della proroga applicabile ai componenti del Co.re.co., in quanto “eletti” dall’Assemblea siciliana; del tutto legittimamente, pertanto; il ricorrente aveva continuato ad espletare la funzione di controllo anche dopo la entrata in vigore della L. n. 17 del 1999;

4.1 che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L.R. n. 17 del 1999, art. 1 e della L.R. n. 44 del 1991, artt. 1, 2, 3, 14 e 15 censurandosi la decisione sul rilievo che la L.R. n. 17 del 1999 avrebbe escluso lo svolgimento della funzione di controllo sugli atti degli enti locali ma non soppresso le ulteriori funzioni attribuite ai componenti dell’organo; si deduce inoltre che la lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme in oggetto portava a ritenere che, al di là di imprecisioni terminologiche, la previsione di cui alla L. n. 17 del 1999, art. 1 andava interpretata non come intesa alla soppressione degli organi di controllo ma solo a disciplinare la durata del mandato dei componenti in carica; pertanto, non essendo, alla data del 31 dicembre 1999, ancora intervenuta alcuna riforma del sistema dei controlli, doveva ritenersi non più operante la deroga in ordine alla naturale durata del mandato conseguendone la riespansione della L. n. 44 del 1991, art. 3, comma 3 a mente del quale la durata del mandato era collegata alla durata del mandato dei deputati dell’Assemblea siciliana;

4.2 che con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 2041 c.c. sul rilievo che poichè anche dopo la data del 31 dicembre 1999, ai componenti del Co.re.co. di Catania era stato richiesto l’esame di migliaia di atti deliberativi degli enti locali, l’indennità di carica sarebbe comunque dovuta;

4.3. che con il quarto motivo è dedotta violazione e falsa applicazione della L.R. n. 26 del 1993, art. 52 ed è riproposta la questione, ritenuta assorbita dal giudice di appello, relativa al diritto alla maggiorazione del 50% previsto dalla norma surrichiamata;

5. che preliminatniente deve essere disattesa la eccezione di tardività del ricorso fondata dalla parte controricorrente sulla data di spedizione della raccomandata relativa alla notifica del ricorso per cassazione – il 17.11.2015 – e quindi successiva all’anno dal deposito della sentenza di appello avvenuto in data 14.11.2014 – della sentenza impugnata.

5.1. che questa Corte ha chiarito che in tema di notificazione, il momento di perfezionamento per il notificante, ai fini della tempestività dell’ impugnazione è costituito dalla consegna dell’atto da notificarsi all’ ufficiale giudiziario, la cui prova può essere ricavata dal timbro, ancorchè privo di sottoscrizione, da questi apposto sull’atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 116, comma 1, n. 1, fanno fede fino a querela di falso.. (v. tra le altre, Cass. n. 3755 del 2015);

5.2. che nel caso di specie sul frontespizio dell’atto da notificare risulta il timbro con la data 14 novembre 2015 nonchè un numero evidentemente corrispondente a quello del registro cronologico e che non è in contestazione la conformità al vero di tali annotazioni;

5.3 che alla stregua di tali circostanze il ricorso risulta tempestivo in quanto la consegna dell’atto da notificare è avvenuta il 14.11.2014 e quindi nel rispetto del termine annuale – applicabile ratione temporis – decorrente dalla pubblicazione, in data 14.11.2013 della sentenza di secondo grado;

6. che il primo ed il secondo motivo, trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono qualificabili come manifestamente infondati, risultando assorbito l’esame del quarto motivo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte la quale, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha affermato che la L.R. Sicilia n. 17 del 1999, art. 1 va interpretato nel senso che fissa la soglia temporale del 31 dicembre 1999 oltre la quale i precedenti organi di controllo, e non solamente i componenti di detti organi, non possono più esercitare la funzione loro demandata dalla preesistente legislazione; ne consegue la non spettanza dell’indennità di carica a favore dei componenti della Sezione provinciale del Co.re.co. ove l’attività sia stata espletata successivamente al 1 gennaio 2000 (Cass. n. 15862 del 2012, n. 16243 del 2012, n. 16638 del 2012, 8924 del 2013, 14315 del 2013);

6.1 che da tali decisioni, non vi è ora ragione di discostarsi, in quanto le opposte valutazioni sviluppate nel ricorso sono sorrette da argomenti ripetutamente scrutinati da questa Corte nelle molteplici occasioni ricordate e non appaiono comunque talmente evidenti e gravi da esonerare la Corte dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda per larga parte l’assolvimento della funzione ad essa affidata di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge;

7. che il terzo motivo di ricorso, oltre a presentare un profilo di inammissibilità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non avendo parte ricorrente indicato gli atti ed i documenti di causa dai quali risultava la circostanza che il Co.re.co. di Catania aveva, anche in epoca successiva al 31.12.1999, continuato a svolgere la precedente attività, in quanto demandatagli dagli enti interessati, è manifestamente infondato perchè, anche ove sussistente siffatta richiesta, ugualmente non sarebbe configurabile l’utilità per la pubblica amministrazione dell’espletamento di una funzione ormai soppressa e, quindi,giuridicamente inesistente;

8. che in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto;

9. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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