Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8745 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8745 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: LANZILLO RAFFAELLA

SENTENZA
sul ricorso 21487-2013 proposto da:
GUARDIANI MARIA TERESA GRDMTR53A42L186M,
BIENTINESI LANFABIO BNTLFB28H08C415W, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA GHETALDI 33, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO CORAZZA, che li rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti contro
BANCA POPOLARE DEL CASSINATE – SOCIETA’
COOPERATIVA PER AZIONI in persona del Presidente,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FANI 139, presso

Data pubblicazione: 30/04/2015

lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VENTURINI, rappresentata e
difesa dall’avvocato ALESSANDRO D’AMBROSIO, giusta procura
alle liti in calce al controricorso;
– controricorrente –

ROMA del 20.3.2013, depositata il 22/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELLA
LAN ZILLO;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Gianfranco Cori (per delega avv.
Giancarlo Corazza) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro d’Ambrosio che si
riporta ai motivi del controricorso.

Svolgimento del processo
La soc. coop. a r. 1. Banca Popolare del Cassinate ha convenuto davanti
al Tribunale di Cassino Lanfabio Bientinesi e la nuora, Maria Teresa
Guardiani, chiedendo che venisse dichiarata inefficace ai sensi dell’art.
2901 cod. civ. la vendita immobiliare dal primo alla seconda, stipulata
in Cassino con rogito per notaio Quatruccio 11 gennaio 1990 n. 9055
Rep., vendita motivata dall’intento di sottrarre ai creditori l’unica
proprietà del Bientinesi, esposto verso la banca per oltre £ 500 milioni,
quale fideiussore della fallita s.r.l. Solar.
I convenuti hanno resistito alla domanda, che il Tribunale ha respinto,
ritenendo non provata la conoscenza da parte dell’acquirente del
pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori.
Proposto appello dalla Banca, con sentenza 20 marzo — 22 aprile 2013
n. 2299, notificata il 18 giugno 2013, la Corte di appello di Roma, in
Ric. 2013 n. 21487 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-2-

avverso la sentenza n. 2299/2013 della CORTE D’APPELLO di

t

riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’azione revocatoria,
condannando gli appellati al pagamento delle spese processuali.
Questi ultimi propongono tre motivi di ricorso per cassazione..
Resiste l’intimata con controricorso, illustrato da memoria.
Il Collegio raccomanda la motivazione semplificata.

impugnata che ha ritenuto sussistente la prova della conoscenza del
pregiudizio da parte dell’acquirente: questione che attiene alla
valutazione delle risultanze istruttorie, valutazione rimessa alla
discrezionalità della Corte di merito e censurabile in sede di legittimità
esclusivamente per mancanza assoluta di motivazione, od ai sensi
dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie,
come riformulato dall’art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge
7 agosto 2012, n. 134, che nella specie non sono stati specificamente
dedotti ed illustrati.
Gli addebiti di violazione degli art. 2901 e 2729 cod. civ. non sono in
termini, perché non congruenti con le ragioni della decisione, che
attengono esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova su
cui la Corte di appello ha fondato il suo convincimento.
La motivazione sul punto non presta il fianco a censure di sorta.
La Corte di merito ha dedotto la prova della conoscenza del
pregiudizio dal fatto che l’appellata ha ammesso in sede di interpello di
essere nuora del venditore, suo dante causa, e di avere prestato attività
lavorativa alle dipendenze della s.r.l. Solar, debitrice principale, quale
contabile addetta alle fatturazioni.
La Corte ha quindi ritenuto non credibile il fatto che l’acquirente non
fosse al corrente delle condizioni economiche della società.
Ha poi tratto argomento dal fatto che il prezzo di vendita
dell’immobile (circa € 41.000) era nettamente inferiore al suo valore di
Ric. 2013 n. 21487 sez. M3 – ud. 12-03-2015
-3-

2.- I tre motivi investono esclusivamente il capo della sentenza

mercato e che l’acquirente ha consentito al suocero di mantenere la
disponibilità dell’immobile anche dopo che essa lo aveva acquistato.
Trattasi di motivazione più che logica e sufficiente a dare conto del
libero convincimento del giudice, che quindi rende inammissibile ogni
censura in questa sede.

4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate
complessivamente in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi ed C
4.000,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli
accessori di legge.
Ricorrono gli estremi di cui all’art. 13, 1° comma quater, del d.p.r. n. 115
del 2012 per la condanna dei ricorrenti al pagamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il
ricorso principale.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/3 sezione
civile, il 12 marzo 2015.

3.- Il ricorso è respinto.

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