Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8745 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 30/03/2021), n.8745

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 754-2014 proposto da:

SANIM SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato STEFANO BETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

– avverso la sentenza n. 56/2013 della COMM. TRIB. REG. LIGURIA,

depositata il 07/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Sanim s.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 56/4/13 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria in controversia relativa alla impugnazione dell’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS) per imposta di registro e relative sanzioni, notificato in relazione all’atto di cessione di azienda stipulato il (OMISSIS) dalle società Fiorile s.r.l. e Gruppo Fiorile s.r.l., divenuta in seguito Sanim s.r.l..

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Nelle more del giudizio, Sanim s.r.l. ha proposto atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., assumendo che Fiorile s.r.l., condebitrice solidale, ha rottamato le imposte residue oggetto di causa, in relazione alla sentenza oggetto di impugnazione, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione della lite. La ricorrente ha allegato le relate di notifica della suddetta rinuncia eseguite, a mezzo posta elettronica certificata, all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La contribuente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione ex art. 393 c.p.c., riferendo di non avere più interesse alla prosecuzione della lite, allegando le relate di notifica eseguite a mezzo posta elettronica certificata con relative ricevute di consegna all’Agenzia del e Entrate ed all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Savona.

Questa Corte, con ordinanza n. 26678 del 2318, ha precisato che nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dall’accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. La rinuncia ai ricorso per cassazione, essendo atto unilaterale recettizio, produce quindi l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perchè determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venire meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. SS. UU. n. 1923 del 1990; Cass. n. 4446 del 1986; Cass. n. 23840 del 2008); gli adempimenti previsti dalla norma sono finalizzati, invece, soltanto ad ottenere l’adesione delle altre parti ed evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (Cass. n. 2317 del 2016).

Da siffatti rilievi consegue che via dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese di lite, in considerazione dell’esito alterno del giudizio di merito.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 1992, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 19.560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA