Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8745 del 11/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 11/05/2020), n.8745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28984-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 95,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1820/2/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte di M.C. di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, microzona 19 Parioli, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata in data 17 gennaio 2017 in relazione a sentenza della CTP di Roma dep. il 17 giugno 2016.
La contribuente, costituita in appello, si costituisce con controricorso nel presente giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
al fine della decisione è necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020