Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8744 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 8744 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 3722-2014 proposto da:
CLEMENTI JONE CLMNI038B60E3491, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato
ALFREDO BIAGINI, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE DI VENEZIA in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA RINAURO, che 1o

Data pubblicazione: 30/04/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA CESARE,
giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1621/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Susanna Corsini (per delega avv.
Alfredo Biagini) che si riporta agli scritti ed insiste nei motivi del
ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Andrea Cesare che si riporta
agli scritti.

Ric. 2014 n. 03722 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

VENEZIA del 5.6.2013, depositata il 05/07/2013;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1Jone Clementi propone ricorso, affidato a due motivi, avverso la sentenza
della Corte di appello di Venezia (del 5 luglio 2013) che, in totale riforma
della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di risarcimento del
danno, proposta dalla Clementi nei confronti del Comune di Venezia, in
esito ad una caduta causata da una sconnessione del marciapiede in una

Il Comune si difende con controricorso e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La Corte di appello ha rigettato la domanda ritenendo non provato il
nesso di causa tra l’evento e la cosa. Sul presupposto della esistenza della
sconnessione (sporgenza) sul marciapiede, ha ritenuto che la testimonianza
della persona che stava camminando insieme alla danneggiata (Semenzato)
non fosse idonea a provare il nesso causale, visto che dalla stessa
emergevano non precise circostanze di fatto (aver visto il punto dove la
danneggiata aveva messo il piede e le modalità della caduta) ma solo
deduzioni che la stessa fosse inciampata, sulla base della circostanza che in
prossimità al posto dove era caduta vi era una sconnessione.
2. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2051 cod. civ.; con
il secondo, oltre alla violazione dello stesso articolo, l’omessa valutazione di
prove ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
In particolare, con il primo, si censura la sentenza per non aver fatto
applicazione del principio della causalità adeguata, riconoscendo il nesso
causale per essere la sconnessione la causa più probabile della caduta, dato
che la danneggiata era stata rinvenuta, pacificamente, nei pressi del
dislivello.
Con il secondo, si lamenta della mancata considerazione di altre
testimonianze e delle fotografie che, secondo l’assunto della ricorrente,
sarebbero rilevanti in ordine alla esistenza della sconnessione sul
marciapiede.

strada di Mestre.

2.1. Entrambe le censure, strettamente connesse, sono inammissibili.
Quella motivazionale, peraltro oltre i ristretti limiti di ammissibilità cui è
sottoposta sulla base dell’art. 360 n. 5 c.p.c., come novellato nel 2012 ed
applicabile

ralione tempotis,

secondo l’interpretazione datane dalle Sez. Un.

(n. 8053 del 2014). che richiedono l’omessa considerazione del fatto storico,
è comunque priva di decisività, atteso che la sconnessione del marciapiede

presuppone nella sua motivazione.
Né ha valenza di censura per violazione di norme sostanziali quella
avanzata in riferimento all’art. 2051 cod. civ. Infatti, la mancanza di nesso di
causa è stata ritenuta dal giudice del merito sulla base della valutazione, ad
esso spettante, della dichiarazione testimoniale e, attraverso l’invocazione
della violazione di norme, la ricorrente mira solo ad una diversa valutazione
della stessa.
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese
seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri vigenti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore del controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre
alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2015

43;t

Il consigliere estensore
Il Pr idei te

non è stata messa in discussione dalla Corte di merito che, al contrario, la

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