Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8744 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7312/2009 proposto da:

M.G. (OMISSIS), MO.SI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO Nicola, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO FOFFANO giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

e contro

S.L. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1523/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Seconda Civile, emessa 08/10/2008, depositata il 14/11/2008;

R.G.N. 1/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato DI PIERRO NICOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

M.G. e Mo.Si. hanno impugnato per cassazione, sulla base di cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 14.11.2008, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata respinta la loro richiesta di condanna, nei confronti di S.L., alla restituzione della somma di L. 40.000.000. La Corte ha affermato che il versamento di detto importo trovava causa non solo nel rimborso delle spese di sistemazione dell’immobile locato, ma anche nel contratto di cessione del rapporto di locazione, e per entrambe dette cause il versamento appariva giustificato e non aveva costituito indebito o arricchimento senza causa per l’accipiens. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, i ricorrenti, deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e 2735 c.c. e art. 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avrebbe ammesso la prova testimoniale su circostanze aggiunte e contestuali a quelle indicate nella quietanza del pagamento dell’importo in lite e concernenti le causali del pagamento. Con il secondo motivo, lamentano contraddittoria motivazione su fatto decisivo, perchè la Corte, pur avendo riconosciuto valore di confessione stragiudiziale alla quietanza – indicante nella specie, sia l’obbligazione che il fatto estintivo – avrebbe ammesso e valorizzato la prova testimoniale avente ad oggetto rapporti obbligatori diversi da quello indicato nel predetto documento (nel quesito chiede anche se ciò rappresenti anche violazione di norme di diritto).

Con il terzo motivo, i ricorrenti, deducendo violazione degli artt. 2033, 2041, 1362 e 1363 c.c., nonchè omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatto decisivo, perchè, diversamente da quanto operato dal giudice di prime cure, avrebbe omesso di rilevare che l’odierno resistente, con la clausola n. 6 del contratto di locazione aveva rinunciato a qualsiasi indennizzo o compenso verso il locatore in relazione ai costi della sistemazione dell’immobile.

Con il quarto motivo denunciano extrapetizione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale fondato il rigetto della domanda su fatto (cessione del contratto di locazione) di cui il convenuto non aveva chiesto l’accertamento giudiziale, limitandosi a resistere alla pretesa dell’attore ed a chiederne il rigetto.

Con il quinto motivo, i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 1406, 1362 e 1363 c.c., nonchè/ovvero contraddittoria motivazione su fatto decisivo, perchè, da un lato, la Corte avrebbe fondato la decisione sull’erroneo presupposto della configurabilità della cessione del contratto id locazione e, dall’altro, per avere affermato l’esistenza di un subentro contrattuale dei nuovi conduttori al precedente, sebbene le parti l’avessero inequivocabilmente escluso, nonchè l’adesione del locatore all’asserita cessione.

Le censure possono trattarsi congiuntamente, essendo tutte incentrate a contestare la ricostruzione dei rapporti intercorsi tra le parti risultante dall’impugnata decisione. Nella motivazione, la Corte territoriale ha individuato nella specie due rapporti autonomi e distinti, seppure collegati tra loro, il primo riguardante la cessione del contratto di locazione dal precedente ai nuovi conduttori, che ha reso necessaria l’adesione del locatore, il secondo avente ad oggetto il rimborso dei costi dei lavori di sistemazione dell’immobile locato e che verosimilmente ha reso economicamente accettabile per il cedente il rilascio, recuperando una spesa di cui avrebbe beneficiato esclusivamente il locatore, per le migliorie apportate al bene, ed anche i nuovi conduttori, che non avrebbero dovuto sostenere quel costo, diversamente ancora a loro carico. Pertanto, il riferimento nella quietanza al solo rimborso delle spese di manutenzione dell’immobile, costituente per detta causale del versamento confessione stragiudiziale, non esclude che il medesimo versamento possa venire in considerazione per il diverso rapporto di cessione intercorso tra le parti, sempre a titolo di rimborso delle spese per tali opere, ma quale presupposto di operatività della cessione. Considerata l’autonomia dei rapporti, non era necessario che la quietanza richiamasse anche la diversa obbligazione dei nuovi conduttori per il subentro nel rapporto di locazione; con conseguente ammissibilità della prova testimoniale perchè non diretta in sè a porre nel nulla l’effetto confessorio della quietanza.

Come si evince da tale motivazione, le prime due censure non colgono nel segno: non vi è stata violazione dei limiti all’ammissibilità della prova testimoniale, nè sussiste la contraddizione lamentata dai ricorrenti: il valore di confessione stragiudiziale della quietanza è stato correttamente limitato alla causale del versamento (rimborso delle spese di sistemazione dell’appartamento; ma ciò non precludeva di provare per testimoni l’autonomo, seppur collegato, rapporto di cessione del contratto di locazione. Sotto tale profilo, inoltre, la decisione è conforme al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il divieto stabilito dall’art. 2722 c.c., di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento si riferisce al documento contrattuale, ossia formato con l’intervento di entrambe le parti e racchiudente una convenzione, cosicchè esso non opera in riferimento alla quietanza, in quanto quest’ultima costituisce atto contenente una dichiarazione unilaterale (Cass. n. 6685/09; 6109/06; 8649/03; 2093/00; v. anche Cass. 17040/03).

Parimenti sono prive di pregio le altre censure. La terza e la quinta, in quanto l’individuazione della volontà negoziale – che si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito – è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno sono diverse da quelle della parte, bensì allorchè esse sono insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass. 28.8.2001 n. 11289; Cass. 12.3.1994 n. 2415; Cass. 2.2.1996 n. 914; Cass. 25.2.1998 n. 3142). Nella specie, il ricorrente non ha indicato quali criteri ermeneutici sarebbero stati violati nella ricostruzione della volontà negoziale, la quale si rivela immune da vizi logici o giuridici, sicchè le doglianze si risolvono in un’inammissibile richiesta di nuova qualificazione giuridica di fatti ormai definitivamente accertati in sede di merito, dato che i ricorrenti, lungi dal prospettare alcun vizio rilevante della sentenza gravata sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si limitino ad invocare una diversa lettura del contenuto di atti negoziali così come accertati, ricostruiti ed interpretati dalla corte di merito. Nelle parti in cui prospettano vizi di motivazione, le censure non tengono conto, quanto all’interpretazione adottata dai giudici di merito con riferimento al contenuto del complesso contesto negoziale sottoposto al loro vaglio, che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma esclusivamente il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza e logicità della motivazione addotta (Cass. n. 4178/07;

13579/04; 9091/04; 2074/2002): l’indagine ermeneutica, è, dunque, riservata esclusivamente al giudice di merito, e può essere censurata in questa sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle relative regole d’interpretazione, con la conseguenza che deve essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione rispetto a quella in concreto adottata.

Priva di pregio è anche la quarta censura, in quanto la descritta ricostruzione della volontà negoziale non è andata oltre quanto prospettato dalle parti, essendosi il giudice di appello limitato a qualificare diversamente la situazione giuridica alla base dell’insussistenza dell’indebito e dell’ingiustificato arricchimento.

Si deve ribadire che il vizio di ultra ed extrapetizione ricorre allorchè il giudice, interferendo indebitamente nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell’azione o dell’eccezione, pervenendo ad una pronunzia non richiesta o eccedente i limiti della richiesta o eccezione. Deve, pertanto, escludersi la violazione dell’art. 112 c.p.c., tutte le volte in cui la pronunzia vi corrisponda nel suo risultato finale, sebbene fondata su argomentazioni giuridiche diverse da quelle prospettate (Cass. 21 marzo 2008 n. 7697, in motivazione; Cass. 11 ottobre 2006 n. 21745; Cass. 31 gennaio 2006, n. 2146; Cass. 12 luglio 2005 n. 14552).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Non v’è ragione di pronunciare in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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