Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8744 del 11/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 12/02/2020, dep. 11/05/2020), n.8744
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 3955-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato IVANA CARSO;
– ricorrente –
contro
C.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5856/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISONE
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.F., riconosceva la prescrizione di alcuni dei crediti portati dalle cartelle meglio indicate nel gruppo A specificato in motivazione, rigettando l’impugnazione quanto ai crediti riportati nel gruppo B, infine confermando la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria. L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La parte intimata non si è costituita.
Il ricorso va rimesso all’esame della sezione quinta civile, evidenziandosi il contrasto fra la posizione assunta dalla sezione quinta in ordine alla ritualità del ricorso per cassazione proposto da Ader con avvocato iscritto al libero foro – Cass., n. 31240/31241 e 31242 del 2019 – e quella di recente espressa da Cass., n. 2298/2020 – tenuto anche conto della prospettata esistenza di un prospettive overrulling – cfr. Cass., S.U., n. 4135/2019 – che potrebbe incidere sulla definizione della vicenda processuale.
P.Q.M.
Rimette gli atti alla sezione quinta civile ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020