Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8743 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 8743 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA
sul ricorso 3418-2014 proposto da:
FERRARO ANNA CARMELA FRRNCR43L41H433P in proprio
oltre che in qualità di erede del marito Langella Raffaele, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo
studio dell’avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta
mandato speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
DONOLATO DANILO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA

J811
A5

Data pubblicazione: 30/04/2015

CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUIGI BINDA, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente contro

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 4, presso lo studio dell’avv. ANNA MARIA TRIPODI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avv. ALESSANDRO
CONTALDO, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricoirente avverso la sentenza n. 2376/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA del 17.7.2013, depositata il 10/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell’11/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Massimo Filippo Marzi che si riporta
agli scritti;
udito per il controricorrente l’Avvocato Sabina Ciccotti che insiste per
l’inammissibilità; in subordine per il rigetto del ricorso;
udito per la controricorrente l’Avvocato Anna Maria Tripodi che si
riporta ai motivi del controricorso.

Ric. 2014 n. 03418 sez. M3 – ud. 11-03-2015
-2-

ITAS ASSICURAZIONI SPA in persona del legale rappresentante

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Anna Carmela Ferraro — in proprio e quale erede del marito Raffaele
Langella – propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso
la sentenza della Corte di appello di Venezia (del 10 ottobre 2013), che ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, con la quale

avevano dedotto che la Ferraro si era sottoposta a un intervento di
chirurgia estetica (lifting alle cosce), effettuato ambulatorialmente dal dott.
Dando Donolato, da cui erano derivati gravi danni diretti e indiretti,
patrimoniali e non. Il processo si è svolto anche nei confronti
dell’Assicurazione, chiamata in garanzia dal medico.
Il medico e l’assicurazione si difendono con distinti controricorsi.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di merito, in riferimento alla decisione di effettuare l’intervento
di lifting, assunta dal medico con l’accordo della paziente ma in presenza di
condizioni (patologia depressiva della paziente) che avrebbero dovuto
sconsigliarlo, sostiene che se è vero che dalla scheda anamnestica risulta la
conoscenza da parte del medico della patologia depressiva, è altrettanto
vero che, secondo quanto riferito dal consulente, la stessa all’epoca dei fatti
era “slatentizzata” (silente) e, quindi, non era di ostacolo ad un intervento
estetico. Inoltre, aggiunge la Corte, come riferito anche dall’ausiliario, sia la
paziente che il marito avevano manifestato una certa reticenza a fornire
informazioni sulla preesistente gravità della stessa.
1.1. L’argomentazione è censurata con il primo motivo per omessa
motivazione in riferimento all’art. 360 n. 5, c.p.c.
2. In riferimento alla lamentata mancanza di consenso informato, la Corte
di merito ha ritenuto la completezza della documentazione sottoscritta dalla
paziente.

3

fu rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta dai coniugi. Essi

2.1. La ricorrente deduce omessa motivazione; lamenta che la Corte di
merito si sarebbe limitata alla mera apparenza descrittiva del modulo, con il
quale il consenso era stato prestato, senza effettuarne una valutazione
critica, anche in riferimento alla scheda anamnestica, valutazione che
avrebbe consentito di non ritenere valido il consenso prestato.

riprendendo la consulenza, ha ritenuto la correttezza dell’operato del
medico, sia per le tecniche che per le metodologie adottate. Stante la
correttezza dell’intervento del medico, ha ritenuto i danni riscontrati nella
fase postoperatoria riconducibili, verosimilmente, alla mancanza di cautele
successive da parte della paziente, alla quale, invece, erano state
raccomandate.
3.1. L’argomentazione è censurata con il terzo e il quarto motivo di ricorso,
entrambi per omessa motivazione.
La Corte di merito non avrebbe motivato sulla circostanza che la necessità
di un successivo intervento per l’innesto di cute dimostrerebbe la mancanza
di correttezza dell’intervento e avrebbe trascurato le critiche sollevate dagli
appellanti in ordine alle conclusioni della consulenza tecnica; quindi rinvia,
nel quarto motivo, ai precedenti tre motivi per le critiche alla consulenza.
4. Tutti i motivi, dal primo al quarto, con i quali si prospetta omessa
motivazione, sono inammissibili alla luce della nuova formulazione dell’art.
360 n. 5 cod. proc. civ. – applicabile ratione temporis – come interpretato dalle
Sezioni Unite della Corte.
Di recente, le Sez. Un. hanno affermato: – a) che la riformulazione dell’art.
360, n. 5, cod. proc. civ., secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”, deve essere interpretata come riduzione al minimo
costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di
legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di
legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge
4

3. Quanto alla colpa medica nell’esecuzione dell’operazione, la Cda,

costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé,
come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le
risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del
difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile

obiettivamente incomprensibile; – b) che il nuovo testo del n. 5 dell’art. 360
introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame
di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo
della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); – c) che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso
esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non
abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. Un. 7 aprile 2014, n.
8053).
4.1. Il vizio di motivazione dedotto nella specie in tutti i motivi in esame
non rientra, all’evidenza, negli stretti limiti entro i quali può ritenersi
superata la soglia di ammissibilità dello stesso.
A tal fine è sufficiente ed assorbente mettere in evidenza che non è
configurabile la mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico, né motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente
incomprensibile. In particolare, rispetto al primo motivo, esiste la
motivazione e lo stato silente della malattia neurologica è ricavato dalla
Corte di merito anche dalla consulenza tecnica; la reticenza delle parti a
parlarne è fondata anche su una testimonianza, che la ricorrente neanche
contesta. In riferimento al secondo, relativo al consenso prestato mediante
sottoscrizione del modulo, è evidente che la ricorrente prospetta una
diversa valutazione e lamenta una mancanza di valutazione critica
5

fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed

favorevole alla ricorrente. In riferimento al terzo e quarto, i motivi
sarebbero stati inammissibili già rispetto alla precedente formulazione
dell’art. 360 n. 5; si tratta di motivi che si snodano attraverso affermazioni
apodittiche e generiche; anche le critiche espresse rispetto alla consulenza
difettano di ogni richiamo espresso e circostanziato.

sul presupposto dell’accoglimento dei motivi precedenti, si assume che il
medico convenuto non ha provato che l’inadempimento derivò a lui da
causa non imputabile. Proprio perché presuppone raccoglimento dei motivi
precedenti, stante la inammissibilità degli stessi, non è neanche esaminabile.
6. In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate, sulla base dei parametri vigenti, a favore di
ciascun controricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in
favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre
alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, 1’11 marzo 2015

Il consigliere estensore

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 1218 e 2043 c.c. e,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA