Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8743 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8743

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8685/2006 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO MASSIMO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 797/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 11/03/2005 R.G.N. 5205/02;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione

voglia, provvedendo in camera di consiglio, rigettare il ricorso per

manifesta infondatezza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 16.2.2004/11.3.2005 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 25.11.1999, che rigettava la domanda proposta da P.S. per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita per l’infortunio subito in data (OMISSIS).

Osservava la corte che, disposte nuove indagini medico legali, i consulenti tecnici, fornendo congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso e con valutazione esente da errori tecnici o scientifici, avevano escluso che sussistesse il requisito sanitario necessario per la concessione del beneficio richiesto, ed in particolare che i postumi residuati all’infortunio superassero il minimo indennizzabile.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso P.S. con un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva l’INAIL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 41 c.p., nonchè vizio di motivazione ed, al riguardo, rileva che la sentenza impugnata si fondava su indagini tecniche prive di adeguate e motivate argomentazioni medico legali, che avevano formato oggetto di specifiche contestazioni, senza che, però, delle stesse si tenesse in alcun modo conto da parte dei giudici di merito. Il ricorso è manifestamente infondato.

Ha accertato la corte territoriale che, pur essendo l’evento denunciato riconducibile, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, all’area del rischio indennizzabile, era emerso, in esito alle indagini medico legali svolte, che i postumi residuati non eccedevano la percentuale del 6%, per effetto di un trauma discorsivo al ginocchio destro da cui era derivata una lieve ipotonomiotrofia a livello di quadricipite femorale, con movimenti di flesso-estensione completi fino agli ultimi gradi, ancorchè riferiti dolenti.

A fronte di tale accertamento, era onere del ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, dar conto delle specifiche censure mosse alla relazione peritale, riportandone analiticamente il contenuto, al fine di consentire a questa Suprema Corte di apprezzarne la pertinenza e la tempestività, e quindi, in definitiva, la decisività ai fini del presente processo, in coerenza con i caratteri che riveste il giudizio di legittimità.

Non ricorrendo tali condizioni, per l’assenza di ogni rituale documentazione delle “obiezioni di ordine medico legale puntualmente argomentate dall’attuale ricorrente”, il ricorso va senz’altro rigettato.

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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