Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8742 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8742

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10250-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

COMUNITA’ MONTANA FORTORE MOLISANO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte

di Cassazione rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO WALTER

CIMA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 551/2017 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Comunità montana del Fortore Molisano impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate in relazione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Campobasso, su domanda della Comunità, aveva condannato il Ministero delle infrastrutture e il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche al pagamento della somma di Euro 6.715.947,26, oltre interessi.

Con tale impugnazione la Comunità denunciava la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Prima parte, art. 8, lett. b), nonchè del citato decreto, art. 40, per avere l’Ufficio applicato l’imposta di registro in misura proporzionale anzichè fissa, nonostante che trattasse di somme concernenti corrispettivi per l’esecuzione di un contratto di appalto, come tali soggette ad IVA.

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso rigettava il ricorso. La contribuente proponeva impugnazione avanti alla Commissione tributaria regionale del Molise che accoglieva l’appello, ritenendo che le somme oggetto del decreto ingiuntivo non fossero generici contributi erogati alla Comunità montana, ma somme assegnate alle imprese per il pagamento dei lavori concernenti la realizzazione di una strada, sicchè, trattandosi di somme assoggettate ad IVA, doveva applicarsi il D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, art. 8.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato ad un motivo. La Comunità montana ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e del citato decreto, allegata Tariffa, Parte prima, art. 8, lett. b) , in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che le somme oggetto del decreto ingiuntivo costituissero i corrispettivi dovuti dalla Comunità montana alle ditte appaltatrici, trattandosi invece – secondo quanto risultava dallo stesso decreto ingiuntivo – di somme erogate a titolo di finanziamento, come tali non soggette ad IVA. Conseguentemente, non poteva applicarsi l’imposta fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40.

Il motivo è infondato.

Con esso si denuncia l’erronea applicazione del principio di alternatività IVA/registro sancito dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e della Tariffa, Parte prima, art. 8, nota II, in forza del quale gli atti dell’Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto.

Nella specie, si tratta di stabilire se le somme oggetto del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della contribuente costituissero corrispettivo dei lavori svolti per la realizzazione di una strada e fossero pertanto soggette ad IVA, ovvero se, come affermato dall’Ufficio, si trattasse di somme corrisposte a titolo di finanziamento, e dunque fossero mere erogazioni, non soggette a detta imposta.

In proposito, la Circolare dell’Agenzia delle entrate AE del 21 novembre 2013, n. 34/E, ha affermato che: “Al fine di accertare se i contributi di cui trattasi costituiscano nella sostanza corrispettivi per prestazioni di servizi, ovvero si configurino come mere elargizioni di somme di denaro per il perseguimento di obiettivi di carattere generale, occorre fare riferimento al concreto assetto degli interessi delle parti. La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede, inoltre, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, al fine di verificare se il soggetto che riceve il denaro sia tenuto all’esecuzione dell’attività finanziata o costituisca un mero tramite per il trasferimento delle somme a terzi attuatori, e di determinare se il soggetto erogante sia il committente dei progetti sovvenzionati”.

In sostanza, ciò che assume rilievo determinante ai fini della individuazione del regime fiscale non è di per sè l’esistenza di un finanziamento, ma come esso si atteggia in concreto.

Nella specie, la CTR con valutazione in fatto, insindacabile in questa sede, ha accertato che le somme oggetto dell’ingiunzione non erano “generici contributi assegnati alla Comunità montana, ma somme che erano già state assegnate alle ditte per il pagamento dei lavori eseguiti per la realizzazione della strada di collegamento”. Esse pertanto erano soggette ad IVA, con conseguente operatività del principio di alternatività IVA/registro, e applicazione di quest’ultima imposta in misura fissa.

In conclusione, dunque, non sussiste il vizio denunciato e pertanto il ricorso deve essere rigettato. La parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte soccombente alle spese per Euro 5.600,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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