Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8742 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. LEVI Giulio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5698/2009 proposto da:
G.L.A.S. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio
dell’avvocato GOBBI Goffredo, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAPRIOTTI TONINO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F.I. RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA (OMISSIS) (già FERROVIE
DELLO STATO SOCIETA’ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI) in persona
dell’institore Avv. S.V., elettivamente domiciliato in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato
GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato CARULLO Antonio
giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.R., G.L. DECEDUTA E PER ESSA GLI EREDI C.
F. ED ALTRI, C.S., C.G., C.
F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 155/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
Sezione Seconda civile, emessa il 15/12/2006, depositata il
29/01/2008; R.G.N. 1310/2003;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
09/03/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato GOBBI GOFFREDO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il G. propone ricorso per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d’appello di Bologna il 29 gennaio 2008;
risponde con controricorso l’intimata RFI Rete Ferroviaria Italiana spa.
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
Che il ricorso è inammissibile posto che, come risulta dall’avviso di ricevimento in atti, la sentenza impugnata è stata notificata al G. presso il suo difensore domiciliatario in data 24 novembre 2008;
il ricorso per cassazione è stato affidato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica in data 25 febbraio 2009, ossia oltre il termine breve di gg. 60 dalla notifica della sentenza impugnata;
nella memoria il ricorrente sostiene che la notificazione della sentenza non si sarebbe perfezionata in quanto, essendo stata essa effettuata per posta a persona diversa dal destinatario, la successiva raccomandata (di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7) avrebbe dovuto far riferimento al destinatario della stessa ed indicare l’atto di riferimento, nonchè la disposizione di legge in forza della quale essa era stata spedita;
aggiunge pure che il momento di perfezionamento della notificazione dovrebbe farsi coincidere con il ricevimento della raccomandata e non con la sua mera spedizione;
la tesi sostenuta dal ricorrente è infondata, in quanto l’enunciata disposizione stabilisce soltanto che l’agente postale, nell’ipotesi in cui il piego non venga consegnato personalmente al destinatario dell’atto, dia notizia a quest’ultimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata;
la lettera della legge consente di desumere che la notificazione è già compiuta al momento della consegna del piego a persona diversa dal destinatario e che la raccomandata ha la mera funzione di darne notizia a quest’ultimo;
l’interpretazione pretesa dal ricorrente è palesemente oltre la lettera della legge e segue la logica di un interminabile procedimento notificatorio;
il ricorrente va condannato a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011