Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8742 del 11/05/2020
Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 11/05/2020), n.8742
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 2689-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE. DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
CREDITO VALTELLINESE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3722/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 06/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE
MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione da parte del Credito valtellinese s.p.a., di avviso di accertamento per estimi catastali di immobile sito in Roma, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio, in quanto spedito tramite servizio di posta privata.
La contribuente non si è costituita in appello ed è rimasta intimata nel presente giudizio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 38, comma 3 nonchè dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica dell’appello notificato da agenzia di recapito privata all’indirizzo eletto dall’avvocato difensore e non ritirato, e reso all’Ufficio con causale “compiuta giacenza”. Deduce la regolarità della notifica e richiama l’evoluzione normativa e la giurisprudenza in argomento. Rilevato che ai fini della decisione è necessario verificare gli atti di causa.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020