Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8741 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7342-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA DEL FORTORE MOLISANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 70/2016 della COMM. TRIB. REG. MOLISE,

depositata il 15/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

La Comunità montana del Fortore Molisano impugnava l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle entrate in relazione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Campobasso, su domanda della Comunità, aveva condannato il Ministero delle infrastrutture e il Provveditorato interregionale delle opere pubbliche al pagamento della somma di Euro 455.991,92, oltre interessi.

Con tale impugnazione la Comunità denunciava la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Prima parte, art. 8, lett. b) nonchè del citato decreto, art. 40, per avere l’Ufficio applicato l’imposta di registro in misura proporzionale anzichè fissa, nonostante che si trattasse di somme concernenti corrispettivi per l’esecuzione di un contratto di appalto, come tali soggette ad IVA.

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso accoglieva il ricorso. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle entrate avanti alla Commissione tributaria regionale del Molise che rigettava l’appello. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato ad un motivo.

La Comunità montana è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e del citato Decreto, allegata Tariffa, Parte prima, art. 8, lett. b), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso è inammissibile in quanto tardivo.

Il giudizio risulta instaurato nel 2009, anteriormente alla modifica dell’art. 327 c.p.c., ad opera della L. n. 69 del 2009, sicchè ai fini della proposizione del ricorso per cassazione operava il termine annuale (Cass., Sez. L., n. 6951 del 2019, Rv. 653084-01; Sez. 6 – 2, n. 27236 del 2017, Rv. 646948-01).

Nella specie, ai fini del computo di tale termine occorre considerare il periodo di sospensione feriale che, per effetto del D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, convertito in L. n. 162 del 2014, è stato ridotto a 30 giorni, dal 1 al 31 agosto. Questa Corte ha ritenuto che tale modifica normativa fosse infatti immediatamente applicabile con decorrenza dall’anno 2015, a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione del principio tempus regit actum (Cass., Sez. 6 – 3, n. 20866 del 2017, Rv. 645365-01).

Con riguardo al computo del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nonchè alla sospensione del decorso dello stesso nel periodo feriale, questa Corte ha chiarito che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 2, e dell’art. 2963 c.c., comma 4, il sistema della computazione civile, non ex numero, bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Si è altresì chiarito che analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini: in tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, devono aggiungersi 30 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., comma 1, e della L. n. 742 del 1969, art. 1, comma 1, non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il 1e il 30 agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Cass., Sez. 5, n. 15029 del 2020, Rv. 658424-01).

Applicando tali principi al caso di specie, si rileva che, poichè la sentenza impugnata è stata depositata il 15 febbraio 2016, tenuto conto della sospensione feriale di 30 giorni e della circostanza che l’anno 2016 era bisestile, il termine per la proposizione del ricorso per cassazione scadeva il 14 marzo 2017. Poichè, il ricorso è stato consegnato per la notifica al centro notifiche di Roma il 20 marzo 2017, e la notifica è stata ricevuta dalla Comunità montana il 22 marzo 2017, esso risulta tardivo e deve conseguentemente essere dichiarato inammissibile.

Nulla si deve disporre in ordine alle spese del giudizio essendo la contribuente rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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