Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8741 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3071/2006 proposto da:

P.R., (OMISSIS), D.C.M.,

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE G.

MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato LUCATTONI Pierluigi, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati VERGA LUIGI MARIO,

MURATORI CASALI PIER ALESSANDRO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

B.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1246/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 22/10/2004, depositata il

11/02/2005; R.G.N. 377/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/03/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

P.R. e D.C.M., conduttori, rispettivamente di un appartamento e di un’autorimessa concessi loro in locazione da B.M., propongono ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna dell’1 febbraio 2005, nella parte, tra l’altro, che ha confermato quella di primo grado, di rigetto della loro domanda di adeguamento del canone e di risarcimento dei danni per l’avvenuto sfratto in assenza di morosità.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione dell’art. 112 c.p.c, con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto non proposta la domanda relativa all’adeguamento del canone del solo appartamento alla misura legale, domanda che, invece, era compresa nella materia del contendere, tanto che al C.T.U. era stato assegnato un apposito quesito che faceva riferimento alla determinazione del canone per ciascuno degli immobili separatamente considerati.

La censura è infondata. La Corte d’Appello ha ribadito che la domanda di determinazione dell’equo canone riguardava un unico contratto che, in base alla prospettazione degli attori, aveva ad oggetto sia l’appartamento che il garage; mentre i due immobili avevano formato oggetto di due distinti contratti di locazione, separatamente conclusi dal P., dalla D.C., sicchè la dedotta violazione di legge non è intrinsecamente prospettabile e la ricostruzione del contesto negoziale è immune da vizi logici e giuridici. Peraltro, la Corte territoriale si è pronunciata, rigettandolo, sul motivo di appello con cui gli odierni ricorrenti si erano doluti del mancato accoglimento da parte del primo giudice della domanda relativa al solo appartamento; inoltre ha chiarito le ragioni per cui ha escluso che gli attori avessero mai domandato l’accertamento del canone legale relativo al solo appartamento, dando rilievo al contenuto dell’originario ricorso, dal quale i ricorrenti ora prescindono.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sul rilievo che il rigetto della “minore domanda relativa al canone legale del solo appartamento” avrebbe violato il giudicato che si era formato in seguito all’ordinanza di convalida di sfratto.

Anche questa censura non coglie nel segno. Essa è in parte inammissibile, perchè nella trattazione del motivo non è stata sviluppata la rubricata violazione dell’art. 112 c.p.c.; nel resto è infondata, non sussistendo – e non essendo neanche prospettabile – l’invocata violazione del giudicato (relativo all’esistenza di due sfratti per morosità ed alla conseguente autonomia dei contratti di locazione concernenti l’appartamento ed il garage): nel ricorso introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno invocato il rapporto di pertinenzialità tra il garage e l’appartamento, vale a dire una situazione diversa, anzi opposta, rispetto a quella che ha formato oggetto del provvedimento di convalida.

Ne deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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