Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8741 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8741

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27068-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 14/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Molise, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente A.A. avverso la sentenza della CTP di Campobasso, che aveva rigettato il suo ricorso avverso una cartella di pagamento per IVA 2008, oltre ad interessi e sanzioni.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che la contribuente non si è costituita;

che, con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto l’ufficio legittimamente aveva disconosciuto il credito IVA in contestazione, senza necessità di emettere apposito avviso di accertamento; trattavasi inoltre di crediti derivanti da dichiarazioni IVA omesse, in quanto le dichiarazioni IVA per gli anni 2007 e 2008 erano state prodotte dalla contribuente oltre i 90 giorni dalla scadenza dei relativi termini di presentazione (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7); e, secondo la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi del genere il fisco era autorizzato ad utilizzare la procedura automatizzata di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, senza necessità di emettere avviso di rettifica, restando a carico del contribuente la possibilità di dimostrare l’effettiva spettanza del credito e la sussistenza dei requisiti per usufruire del diritto alla detrazione; mentre nella specie la contribuente nulla aveva dimostrato al riguardo;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 7, nonchè del D.L. n. 162 del 2008, art. 3, convertito con modificazioni dalla L. n. 201 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, in quanto erroneamente la sentenza impugnata non aveva ritenuto omessa la dichiarazione IVA per il 2007, ritenendo la stessa correttamente presentata all’ufficio delle imposte di Larino in forma cartacea, secondo la normativa in materia di agevolazioni fiscali, previste a seguito degli eventi sismici, che avevano colpito le regioni Molise e Puglia il 31 ottobre 2002; tuttavia il caso in esame non rientrava nella predetta previsione, in quanto i termini di presentazione della dichiarazione IVA per il 2007 (30 settembre 2008) scadevano per la contribuente oltre quelli delle sospensioni disposte dalla legge in seguito agli eventi sismici anzidetti (dal 31 ottobre 2002 al 30 giugno 2008), si che la contribuente avrebbe dovuto presentare la dichiarazione IVA normalmente in via telematica; mentre la dichiarazione anzidetta, presentata in forma cartacea il 16 giugno 2009, era da ritenere omessa; ed anche la dichiarazione IVA per il 2008, presentata il 4 ottobre 2010, era da ritenere omessa, in quanto presentata con ritardo superiore a 90 giorni, rispetto al termine di scadenza del 30 settembre 2009;

che la contribuente non si è costituita;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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