Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8741 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8741 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Colombo Paolo Andrea, elettivamente domiciliato in
Roma L.go Somalia 67, presso lo studio dell’Avv.to
Rita Gradara, e rappresentato e difeso dall’Avv.to
Silvia Pansieri in forza di procura speciale in
calce al controricorso
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 105/08/2007 della
Commissione Tributaria regionale della Lombardia,
depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
uditi l’Avvocato dello Stato, Letizia Guida, per
parte ricorrente, e l’Avv.to Pansieri, per parte
controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Data pubblicazione: 10/04/2013

generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 105 del 10/10/2007, depositata in
data 22/11/2007, la Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia Sez. 8 respingeva, con
compensazione delle spese di lite, l’appello
proposto, in data 10/11/2006, dall’Agenzia delle

183/24/2005 della Commissione Tributaria
Provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso
di Colombo Paolo Andrea, dottore commercialista,
contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia
delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’imposta
IRAP relativa al 2005.
La Commissione Tributaria Regionale respingeva il
gravame dell’Agenzia delle Entrate, in quanto
riteneva, da un lato, che l’assenza di un’autonoma
organizzazione facente capo al contribuente
emergesse dalle

“prove offerte circa le modalità

fattuali dello svolgimento dell’attività
professionale”

e, dall’altro lato, che la tesi

dell’appellante era basata essenzialmente sul
principio,

“ripudiato dalla Suprema Corte”,

della

sufficienza, ai fini del requisito dell’autonoma
organizzazione, da parte del professionistalavoratore autonomo, della dotazione “di

strumenti

propri anche minimi per l’esercizio dell’attività”.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
unico motivo del ricorso, per insufficiente
motivazione, ex art.360 n. 5 c.p.c. (deducendo di
avere allegato nel giudizio di merito che

“il

ricorrente aveva dichiarato per il 2003 quote di
acquisto di beni strumentali pari ad C 19.841,00,

2

Entrate Ufficio Milano 6, avverso la decisione n.

intere?( passivi pari ad 24.917,00, spese pari ad

C 7.196,00, compensi a terzi pari ad 59.325,00,
infine, il pagamento di un importo annuale di C
27.000,00, per la messa a disposizione dalla Metodo
srl, società di cui il Dr. Colombo risulta essere
sindaco ed amministratore, di un locale della
superficie di 12 mq attrezzato per lo svolgimento
della sua attività professionale”).

depositando anche memoria, ai sensi dell’art.378
c.p.c..
Motivi della decisione
Questa Corte ha affermato che l’ IRAP coinvolge una
capacità produttiva

“impersonale ed aggiuntiva”

rispetto a quella propria del professionista
(determinata dalla sua cultura e preparazione
professionale) e colpisce un reddito che contenga
una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una
struttura organizzativa

“esterna”,

cioè da

“un

complesso di fattori che, per numero, importanza e
valore economico, siano suscettibili di creare un
valore aggiunto rispetto alla mera attività
intellettuale supportata dagli strumenti
indispensabili e di corredo al know-how del
professionista (lavoro dei collaboratori e
dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione
del supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni
di terzi, da forme di finanziamento diretto ed
indiretto etc..)”,

cosicché è

“il surplus di

attività agevolata dalla struttura organizzativa
che coadiuva ed integra il professionista … ad
essere interessato dall’imposizione che colpisce
l’incremento potenziale, o quid pluris,
realizzabile

rispetto alla produttività

organizzata del solo lavoro personale”

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auto
(Cass.

Ha resistito il contribuente con controricorso,

Trib.15754/2008). Si è poi affermato, con riguardo
all’attività di un professionista, che la sola
“disponibilità

di

uno

studio,

avente

le

caratteristiche e dotato delle attrezzature
indicate dalla suddetta normativa, rientrando
nell’ambito del “minimo indispensabile” per
l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo
obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del

integra, di per sé, in assenza di personale
dipendente, il requisito dell’ autonoma
organizzazione ai fini del presupposto impositivo”
(cfr Cass. n. 10240 del 2010), nonché, con riguardo
all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle
strutture messegli a disposizione da una Clinica,
che

“in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,

(come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art.
1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi
di un lavoratore autonomo (o un professionista),
non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di
una struttura organizzata , ma è anche necessario
che questa struttura sia ” autonoma n, cioè faccia
capo al lavoratore stesso, non solo al fini
operativi bensì anche sotto i profili
organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i
proventi che un lavoratore autonomo percepisca come
compenso per le attività svolte all’interno di una
struttura da altri organizzata ”

(Cass.9692/2012).

E’ stato poi chiarito che non ha diritto al
rimborso dell’ IRAP il commercialista, che – nello
svolgimento dell’attività di sindaco – utilizza
beni strumentali in misura eccedente il minimo
indispensabile per l’esercizio dell’attività
professionale (Cassazione civile sez. trib., 19
luglio 2011, n. 15803). Analogamente, questa Corte

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mantenimento del rapporto convenzionale, non

ha precisato che il libero professionista, che
opera come amministratore di società o presidente
del consiglio di amministrazione, non va soggetto
all’ IRAP per la parte di ricavo netto che risulta
da quelle attività, soltanto se adempie alla
funzione senza ricorrere ad un’ autonoma struttura
organizzativa (Cassazione civile sez. trib., 2
marzo 2009 n. 4959 e 9 maggio 2007 n. 10594).

di consulente (Cassazione civile sez. trib. 16
febbraio 2007, n. 3676).
In sostanza, a norma del combinato disposto del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1,
primo periodo, e art. 3, coma l, lett. c),
l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di
cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma l, è
escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente motivato – ricorre quando il
contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,

il

l’id quod

minimo indispensabile per

l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part-time, Cass. n. 8265 del 2009;
v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. pure S. U. n. 12109 del 2009, in
generale, e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio
di un dipendente part-time all’attività d’avvocato,
nonché da ultimo Cass. n. 17598 del 2011,
sull’utilizzo di una inserviente da parte di un

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Similari sono anche le conclusioni per l’attività

medico di base; sul rilievo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass.
n. 3677 del 2007; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370
del 2010 e 16628 del 2011)
Il motivo,

sollevato dall’Agenzia ricorrente,

implicante vizio ex art.360 n. 5 c.p.c., nel
prospettare l’utilizzo, da parte del contribuente,
come risultante in via documentale, di dipendenti o

ad una società, di cui il Colombo sarebbe stato
“amministratore e sindaco”,

e l’omesso esame di

tale profilo da parte dei giudici tributari, è
fondato.
Invero, la motivazione della decisione di appello
risulta apodittica, venendo ivi fatte delle
affermazioni, in ordine alla asserita inesistenza
dell’autonoma organizzazione, senza alcun concreto
riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale ed
omettendo di argomentare in ordine a quegli altri
elementi, indicati dall’Agenzia in sede di appello
ed in questa sede riproposti (in particolare, il
ricorso al lavoro di terzi collaboratori), in
ipotesi, rilevanti agli effetti di un diverso
percorso decisionale.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale,
“ricorre il vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai
sensi dell’art. 360 c.p.c., comma l, n. 5, nella
duplice manifestazione di difetto assoluto o di
motivazione apparente, quando il Giudice di merito
ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da
cui ha tratto il proprio convincimento ovvero
indichi tali elementi senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo

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collaboratori e di attrezzature e locali relativi

CSFYITDAP.77
AI SENSI
MATERIA TRIII- LITARIA

impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del suo ragionamento”

(Cass. n. 1756/2006,

n. 890/2006);
Accolto dunque integralmente il ricorso,

la

sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio
degli atti ad altra Sezione della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia, che si
adeguerà ai principi di diritto sopra espressi,

presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata, con rinvio ad altra Sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
che provvederà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della
Quinta sezione civile, il 13/03/2013.

provvedendo altresì a liquidare le spese del

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