Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8740 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32378/2006 proposto da:

LA NISI COSTRUZIONI (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUGLIELMO CALDERINI 68, presso lo studio dell’avvocato UCCELLA

GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato POLACCO Angelo giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SS. PIETRO E PAOLO 50, presso lo studio dell’avvocato MAURO

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERVINO Antonio giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1527/2005 del GIUDICE DI PACE di CATANZARO,

emessa il 21/1/2005, depositata il 30/09/2005, R.G.N. 1964/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 21 gennaio – 30 settembre 2005 il giudice di pace di Catanzaro revocava il decreto ingiuntivo emesso su richiesta del Condominio di (OMISSIS) nei confronti del condomino M.F., dato atto che lo stesso aveva pagato integralmente le quote di spese condominiali a suo carico.

Rilevato poi che la conduttrice dell’immobile di proprietà del M., ditta individuale Nisi Costruzione di Ma.Ca., aveva pagato solo parzialmente la quota di spese direttamente posta a proprio carico, dal contratto di locazione, lo stesso giudice condannava Ma.Ca., a pagare al condominio la differenza di euro 30,33. Infine, aveva condannato la Nisi Costruzioni di Ma. a pagare le spese del giudizio in favore del condomino M..

Avverso tale decisione il Ma. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre distinti motivi. Resiste il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c., osservando che anche nelle pronunce adottate in base ad equità il giudice di pace è tenuto ad applicare i principi di cui all’art. 91 c.p.c., secondo i quali deve essere condannato al pagamento delle spese la parte che risulta soccombente all’esito nel giudizio.

Nel caso di specie, unico soccombente era risultato il condominio, che avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese nei confronti dell’opponente M. e dello stesso Ma..

Nonostante ciò la sentenza impugnata aveva condannato il Ma. al pagamento delle spese in favore del M..

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 24 Cost..

Il giudice di pace aveva condannato il Ma. al pagamento di oltre settecento euro di spese, finendo così di violare, con questa sproporzionata condanna alle spese, il suo diritto di difesa, pur costituzionalmente garantito.

Con il terzo motivo si denuncia, sotto altro profilo, la violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., di norme processuali e dei fondamentali principi informatori della materia, in particolare degli artt. 112 e 115 c.p.c.. Il giudice di pace avrebbe dovuto porre a base della propria decisione l’interrogatorio formale reso dall’amministratore del condominio, senza accollare le spese del giudizio al titolare della ditta individuale Nisi Costruzioni.

Osserva il Collegio, i tre motivi, da esaminare congiuntamente, sino inammissibili.

Con una decisione resa secondo equità, il giudice di pace ha accolto la opposizione a decreto ingiuntivo, dando atto che sulla base del contratto di locazione stipulato tra M. e Ma., quest’ultimo era tenuto a provvedere direttamente al pagamento delle quote condominiali a favore del condominio e che il Ma.

non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto a titolo di spese condominiali. Per questa ragione, il giudice di pace ha condannato il Ma. a corrispondere il saldo di quanto ancora dovuto al condominio, ponendo a carico dello stesso Ma. le spese processuali dell’opponente, risultato vittorioso (essendo stata accolta integralmente la opposizione a decreto ingiuntivo da questi proposta).

Tutte le osservazioni formulate dal ricorrente in ordine alla sua posizione di terzo, tra condominio e condomino, sono inammissibili, in quanto proposte contro una decisione resa secondo equità.

Il giudice di pace ha osservato che la Nisi conduttrice si era impegnata a pagare direttamente all’amministratore del condominio le quote condominiali di sua spettanza e

PQM

per questo motivo

direttamente la Nisi a pagare quanto ancora dovuto al condominio, così accogliendo la opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal condominio.

Decidendo in tal modo, il giudice di pace non ha violato i principi informatori in materia di azioni per il recupero delle spese condominiali, avendo provveduto ad individuare seconde la domanda proposta dall’opponente – sulla base del contratto di locazione prodotto – quale fosse il soggetto tenuto al pagamento nei confronti del condominio, (arg. ex Cass. 22 ottobre 2007 n. 22089).

Per quanto riguarda la condanna alle spese disposta dal primo giudice, certamente il giudizio di equità non si sottrae all’osservanza delle regole processuali (Cass. 28 luglio 2000 n. 9929).

Tuttavia, nel caso di specie, il giudice non ha violato i principi stabiliti in materia di condanna alle spese processuali, ritenendo il Ma. sostanzialmente soccombente sia nei confronti del condominio che dell’opponente M..

Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 600,00 (seicento/00) di cui Euro 400,00 (quattrocento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA