Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8740 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23967-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FIDUCIARIA POLDI ALLAI SRL, I.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2042/12/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI

RAFFAELE.

Fatto

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR dell’Emilia Romagna, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la sentenza della CTP di Parma, che aveva accolto il ricorso proposto dai contribuenti s.r.l. “FIDUCIARIA POLDI ALLAI” ed I.M., entrambi quali soci della s.r.l. “EMME ESSE”, cancellata dal registro delle imprese, avverso un avviso di accertamento IVA 2003.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4, nonchè degli artt. 1362 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contratto di affitto di ramo d’azienda, intercorso il 10 luglio 2002 fra la locatrice s.p.a. “AUTOACCESSORI SILA” in liquidazione e la conduttrice s.r.l. “EMME ESSE”, riprodotto dalla ricorrente per il principio dell’autosufficienza, prevedeva esplicitamente all’art. 17 che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8, comma 4, la parte locatrice trasferiva alla parte conduttrice il proprio plafond relativo alle esportazioni effettuate nell’anno d’imposta 2001; ed anche se detto contratto di affitto aveva prodotto effetti per due anni, il plafond che le parti avevano voluto trasferire era solo quello maturato nel 2001, si che il plafond disponibile per il 2002, dato dal totale delle operazioni non imponibili effettuate nel 2002, siccome non espressamente indicato nel contratto di affitto di ramo d’azienda di cui sopra, non poteva essere utilizzato dalla conduttrice s.r.l. “EMME ESSE”; quest’ultima pertanto, nel 2003, aveva utilizzato un plafond in misura superiore a quella disponibile, con conseguente recupero a suo carico di maggior IVA;

che i contribuenti non si sono costituiti;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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