Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8740 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3758/2016 proposto da:

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

nonchè da:

B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 281/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. il Ministero della giustizia ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia che, decidendo sull’appello svolto dall’amministrazione, ha in motivazione dato atto della fondatezza del gravame, sia pur parziale, e in dispositivo ha rigettato l’appello;

2. la parte ricorrente denuncia, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, per essere la parte dispositiva in insanabile contrasto con la motivazione;

3. l’intimata ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, ulteriormente illustrato con memoria;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. le censure svolte sono manifestamente fondate per l’evidente difformità fra dispositivo e le proposizioni contenute nella motivazione;

6. va, pertanto, dato atto dell’estraneità del comando giudiziale, cristallizzato nel dispositivo, con la motivazione a sostegno della statuizione, conseguendone la nullità della sentenza giacchè, nel processo del lavoro, il dispositivo letto in udienza e depositato in cancelleria ha una rilevanza autonoma poichè racchiude gli elementi del comando giudiziale che non possono essere mutati in sede di redazione della motivazione e non è suscettibile di interpretazione per mezzo della motivazione medesima;

7. rimane assorbito l’incidentale condizionato, imperniato su censure che potranno essere esaminate dal giudice del rinvio;

8. il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata, con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, alla quale è da attribuire la rinnovazione della decisione conclusiva del grado e, dunque, l’adozione di un atto valido, e la regolazione delle spese del primo giudizio di gravame e del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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