Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8739 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33610/2006 proposto da:

D.G.M., in proprio e quale rappresentante legale pro

tempore dell’Associazione culturale Club convivio Wigwam “La Tana dei

Golosi”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI Piero, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

O.F.;

– intimato –

sul ricorso 1498/2007 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE

44, presso lo studio dell’avvocato PASCAZI PAOLO, che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati SASSI FRANCESCO, CASILE ANGELO,

giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.G.M., in proprio e quale rappresentante legale pro

tempore dell’Associazione culturale Club convivio Wigwam “La Tana dei

Golosi”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’

CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6032/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2005 r.g.n. 1401/02;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato SANDULLI PIERO;

udito l’Avvocato PASCAZI PIERO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale-Giudice del lavoro di Roma O.F. conveniva in giudizio l’”ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CONVIVIO WIGWAN LA TANA DEI GOLOSI” e D.G.M. per ottenere il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con le parti convenute dal 1 settembre 1999 al 31 maggio 2000 – con il consequenziale riconoscimento della qualifica di “(OMISSIS)” di cui al c.c.n.l. applicabile al “settore turismo” e la condanna al pagamento a suo favore delle relative differenze retributive – e, inoltre, per sentire dichiarare la nullita’ o l’inefficacia del licenziamento intimatogli in data 31 maggio 2000 – con ogni relativa conseguenza reintegratoria e risarcitoria della L. n. 300 del 1970, ex art. 18.

Si costituivano in giudizio i convenuti che impugnavano integralmente la domanda attorea e proponevano domanda riconvenzionata per ottenere la condanna del ricorrente al pagamento di L. 25.427.008 per acquisti da questi effettuati per conto dell’Associazione convenuta e dalla stessa mai commissionati.

L’adito giudice del lavoro – con sentenza del 2 ottobre 2001 – rigettava sia la domanda attorea che la domanda riconvenzionale; ma, a seguito di impugnativa proposta da O.F. e ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello di Roma – con sentenza del 13 dicembre 2005 cosi’ provvedeva “in riforma della sentenza impugnata, condanna la parte appellata a pagare all’appellante la somma complessiva di Euro 12.800,00 a titolo di differenze retributive, 13^ mensilita’ indennita’ sostitutiva di ferie, t.f.r., con rivalutazione ed interessi in misura e con decorrenza ex art. 429 c.p.c.; respinge il capo di domanda del ricorso di primo grado relativa al licenziamento; condanna l’appellante a rifondere ai procuratori antistatari le spese dei due gradi”.

Per la cassazione di questa sentenza D.G.F. – in proprio e quale legale rappresentante della “ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB CONVIVIO WIGWAN LA TANA DEI GOLOSI” – propone ricorso assistito da quattro motivi.

Resiste con controricorso O.F. che propone “ricorso incidentale” assistito da un unico motivo, a cui resiste D.G. M. (ut supra) con “controricorso a ricorso incidentale”. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione dell’art. 2697 cod. civ. e artt. 99, 112, 414 e 416 cod. proc. civ.” – formula il seguente quesito di diritto: “premesso che il ricorrente in primo grado ha omesso di indicare le modalita’ concrete di svolgimento della propria prestazione e, segnatamente per il periodo di tempo compreso tra il giorno 1.09.1999 ed il giorno 8.05.2000, non ha indicato alcun elemento in fatto sintomatico della subordinazione; mentre, per il periodo di tempo compreso tra il giorno 8.05.2000 ed il giorno 31.05.2000, non ha allegato gli elementi in fatto dai quali, ove li avesse provati, si sarebbe potuto desumere il vincolo di subordinazione, quale conseguenza di uno stabile inserimento in azienda, e, segnatamente, ha omesso di allegare qualsiasi elemento in fatto rivelatore della sua effettiva e continuativa presenza sul posto di lavoro e sull’effettivo esercizio di un potere direttivo e disciplinare da parte dell’odierno ricorrente nei suoi confronti, dica se vi e’ stata, da parte della Corte di appello di Roma, violazione o falsa applicazione suepigrafata delle norme diritto ed enunci a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. “rassegna il seguente quesito di diritto:

“premesso che la Corte di appello di Roma, pur non disponendo di alcun significativo elemento di indagine, desumibile dalle allegazioni del ricorrente in primo grado, in ordine all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto, ne’ ha utilizzato i poteri istruttori di cui all’art. 437 c.p.c., per superare l’incertezza dei fatti costitutivi comunque allegati dalle parti, avendo pertanto utilizzato i suddetti poteri istruttori per sopperire alla mancata allegazione dei fatti costituivi posti a fondamento della domanda, accerti la Corte se, da parte della Corte di appello di Roma, vi e’ stata violazione o falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

Con il terzo motivo il ricorrente – denunciando “violazione dell’art. 2094 cod. civ.” – formula il seguente quesito di diritto: “premesso che, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza il criterio determinante al fine di ricondurre il rapporto di lavoro allo schema tipico della subordinazione e’ costituito dall’esercizio di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore, risultando tutti gli altri parametri di elaborazione giurisprudenziale sussidiari rispetto ad esso e non essendo comunque venuto in rilievo nel corso dei due gradi di giudizio, anche a seguito della istruttoria in appello, alcun elemento sintomatico della subordinazione o comunque definitivamente discretivo rispetto al lavoro autonomo, accerti la Corte se vi e’ stata, da parte della Corte di appello di Roma, violazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2094 c.c., ed enunci, a norma dell’art. 363 c.p.c., il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi”.

Con il quarto motivo del ricorso principale il ricorrente – denunciando “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – indica “il seguente fatto controverso relativamente al quale si ritiene la motivazione contraddittoria e insufficiente, premesso che il giudice nella parte motiva della sentenza ha eletto il criterio della subordinazione quale elemento discriminante tra il lavoro autonomo e il rapporto di lavoro subordinato e ha desunto la sussistenza di tale vincolo dal ritenuto inserimento del sig. O. nell’”azienda” del sig. D.G., tuttavia non ha motivato sufficientemente il suo convincimento in merito a suddetto inserimento, atteso che risultanze istruttorie in tal senso non ve ne erano; da tale inserimento, unitamente ad una isolata dichiarazione testimoniale del teste F., non decisiva e, peraltro, smentita da altro teste ( C.), ha desunto la sussistenza di un vincolo di subordinazione, pur in assenza di qualsiasi altro elemento sintomatico della subordinazione; la Corte di appello di Roma, pertanto, ha reso una motivazione insufficiente e contraddittoria su di un fatto costituitivo della domanda spiegata in primo grado e dirimente ai fini del giudizio”.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale il ricorrente – denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” – rileva, in merito alla domanda concernente l’accertamento delle nullita’ del licenziamento intimatogli dal D.G., che “nemmeno i resistenti hanno dedotto una qualsivoglia ipotesi di risoluzione per mutuo consenso, eccependo, le dimissioni dell’ O.: in tale contesto, assolutamente non consequenziale risulta, allora, l’enunciazione che la Corte fa circa un’ipotesi di concorde volonta’ di porre termine al rapporto, ed il salto logico deve individuarsi nella omessa o carente analisi dell’intero quadro processuale che si era delineato, come pure era stato fatto, invece in ordine all’accertamento della subordinazione”.

3 – I quattro motivi del ricorso principale -esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – non sono meritevoli di accoglimento.

3/a – E’ , anzitutto, da premettere che i quesiti di diritto – come dianzi precisati dal ricorrente “principale” – si caratterizzano per l’estrema genericita’ ponendosi essi al limite della ammissibilita’ della relativa impugnativa in quanto formulati in termini tali da non costituire una sintesi logico-giuridica delle questioni prospettate cosi’ da non consentire al giudice di legittimita’ di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in cosi’ ulteriori rispetto a quelli decisi dalla sentenza impugnata.

3/b – Tanto premesso, con riferimento alle doglianze del ricorrente in ordine all’individuazione del contenuto del ricorso introduttivo ed alle relative allegazioni – che sarebbe avvenuta in modo non corretto da parte della Corte di appello di Roma -, si rileva, in linea generale, che l’interpretazione operata dal giudice di appello riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale e’ assoggettabile al controllo di legittimita’ limitatamente alla valutazione della logicita’ e congruita’ della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volonta’ della parte in relazione alle finalita’ dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volonta’ si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volonta’ dell’autore e’ irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile e’ quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (cfr. Cass. n. 17947/2006). In particolare, in sede di legittimita’, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa:

solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attivita’ integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. n. 16596/2005). Piu’ specificatamente, rientra nella nozione di “error in procedendo”, a fronte del quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia, la censura di omesso esame della domanda e la pronuncia su domanda non proposta, ma non la censura di erronea interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, ne’ la censura di omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione; tuttavia, qualora la censura relativa alla motivazione lamenti un vizio procedurale in cui sia incorso il giudice di merito (una sorta di “error in procedendo” indiretto, o di secondo grado), cio’ consente alla Corte di Cassazione l’esame degli atti del giudizio di merito, al limitato fine di verificare che l’errore procedurale in cui sia eventualmente incorso il giudice di merito si sia tradotto in un vizio di motivazione (Cass. n. 9471/2004): vizio di motivazione che – nonostante le diffuse censure sollevate sul punto specie con il primo (ed anche con il secondo) motivo del ricorso – nella sentenza impugnata non sussiste in quanto la Corte territoriale ha fornito sul decisum relativo al contenuto della domanda e alle “altrettanto puntuali e complete allegazioni” una corretta e completa motivazione (in particolare alla pagg. 3 e 4 della sentenza).

3/c – Per quanto, poi, riguarda l’erroneamente contestato esercizio dei poteri di ufficio della Corte di appello, le Sezioni Unite hanno statuito che “e’ caratteristica precipua del detto rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verita’ materiale, per cui, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, il giudice ove reputi insufficienti le prove gia’ acquisite, non puo’ limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti” (in questi testuali termini Cass. Sez. Unite n. 761/2002, a conferma della correttezza sul punto della sentenza impugnata). In relazione, quindi, alle censure concernenti l’asserita errata valutazione delle risultanze probatorie da parte del Giudice di appello sulla sussistenza nella specie della “subordinazione” quale elemento determinate per configurarsi un rapporto di lavoro subordinati, vale rimarcare che la cennata valutazione rientra nell’attivita’ istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruita’ della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003). Pervero, il giudice di merito e’ libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga piu’ attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruita’ della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purche’ risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresi’, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione e’ anch’essa incensurabile in sede di legittimita’ alla stregua di quanto gia’ riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si puo’ opporre un preteso migliore e piu’ appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalita’ di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalita’ del giudizio di cassazione.

3/d – Circa, inoltre, le doglianze concernente l’asserita inattendibilita’ della teste F. – la cui deposizione sarebbe stata impropriamente utilizzata nella decisione della Corte di appello a preferenza rispetto a quella (pure asseritamene valutata in modo parziale) di altra testimone ( C.), questa Corte ha statuito, con la sentenza n. 21412/2006 a cui vale riportarsi integralmente anche per la relativa parte motiva, che “il giudizio sull’attendibilita’ dei testi e sulla credibilita’ di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piu’ idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”.

3/e – Con riferimento, infine, alle doglianze in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero la sentenza impugnata – f si precisa che: -) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, puo’ riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non gia’, invece, – come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformita’ rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarita’ queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non e’ necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma e’ sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Roma – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3/f – A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, piu’ di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtu’ del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poiche’ diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

4 – Passando, ora, alla valutazione del motivo del ricorso incidentale, anche lo stesso non appare meritevole di accoglimento.

Infatti, pure per le censure del ricorrente in via incidentale in merito agli asseriti vizi di motivazione che inficerebbero la sentenza impugnata sulla nullita’ del licenziamento datoriale, valgono le considerazioni dianzi sviluppate sub “capo 3/c” avendo la Corte motivatamente statuito che dall’istruzione probatoria “non era emerso alcun serio e convincente elemento a sostegno della tesi dell’avvenuto licenziamento, bensi’ si era individuata una comune volonta’ di risoluzione del rapporto che nei suoi ulteriori sviluppi non trovano l’accordo di entrambe le parti”.

5 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, entrambi i ricorsi debbono essere respinti.

Ricorrono giusti motivi (id est: reciproca soccombenza) per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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