Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8739 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 1641-2019 proposto da:

GIUSAL DI A.M.M. E C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dagli avvocati SILVIO TRANI, ELENA FORTUNA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI FORIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5185/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava la cartella di pagamento relativo alla TARSU/TIA 2014;

la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente affermando innanzitutto che la parte ricorrente aveva fornito un indirizzo PEC non valido cosicchè la mancata ricezione dell’avviso dell’udienza è ascrivibile alla stessa parte appellante inoltre il responsabile del procedimento è regolarmente indicato nella cartella esattoriale;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a tre motivi e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre il comune di Forio d’Ischia e l’Agenzia delle entrate si costituivano con controricorso; in prossimità dell’udienza l’Agenzia delle entrate depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, come convertito in L. n. 31 del 2008 per l’assenza dell’indicazione del responsabile del procedimento, che determinerebbe la nullità della cartella;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, lamentando di avere sempre indicato un indirizzo PEC corretto;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 23, del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, e del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, lamentando di essere stato condannato alle spese anche a favore del concessionario sia in primo che in secondo grado, nonostante sia giuridicamente inesistente la costituzione in giudizio del concessionario mediante avvocato del libero foro, ossia senza avvalersi dell’Avvocatura.

Il Collegio reputa che non ricorrano i presupposti per la decisione della questione e che sia opportuna la sua trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910), e dispone dunque il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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