Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8739 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8739 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Grandi Giuseppe
intimato

avverso la sentenza n. 12/02/2007 della Commissione
Tributaria regionale del Piemonte, depositata il
28/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 13/03/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 12/2/2007 del 17/5/2007, depositata
in data 28/05/2007, la Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte, Sez. 2, accoglieva
parzialmente, con compensazione delle spese di

Data pubblicazione: 10/04/2013

lite, l’appello proposto, in data 10/10/2006, da
Grandi Giuseppe, avverso la decisione n. 3/04/2006
della Commissione Tributaria Provinciale di Novara
che aveva, solo parzialmente, accolto il ricorso
del contribuente (esercente l’attività di medico
veterinario)

contro

il

silenzio

rifiuto

dell’Ufficio di Arona dell’Agenzia delle Entrate
formatosi sulla istanza di rimborso, presentata il

1998,1999,2000,2001 e 2002. La C.T.P. aveva accolto
il ricorso del Grandi solo limitatamente all’anno
di imposta 2002, respingendo gli altri motivi (ed
in particolare accogliendo l’eccezione di decadenza
dell’istanza di rimborso, avanzata dall’Ufficio, ex
art.38 DPR 602/1973, in relazione ai versamenti
dell’imposta in acconto, effettuati nel 1998).
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva il
gravame

del

contribuente

(respingendo

anche

l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate,
volto a sentire accertare la non spettanza

in Loto

del preteso diritto al rimborso) soltanto in ordine
al diritto al rimborso dei due versamenti in
acconto, effettuati nell’anno 1998, a luglio ed a
novembre, in quanto riteneva non decorso il termine
di decadenza di 48 mesi per la presentazione
dell’istanza di rimborso, di cui all’art.38 DPR
602/1973, essendo stata, nella fattispecie,

“la

determinazione dell’ “an”dell’obbligazione fiscale
successiva al momento del pagamento degli acconti”
cosicché il termine suddetto decorreva, anziché dal
versamento degli acconti,

“dal versamento del

saldo”, con conseguente tempestività dell’istanza.
Avverso tale sentenza ha promosso ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un
motivo di ricorso, per violazione e/o falsa

2

20/05/2003, dei versamenti IRAP per gli anni

applicazione di norma di diritto, ex art.360 n. 3
c.p.c.,

in relazione all’art.38 DPR 602/1973,

avendo errato i giudici tributari nel ritenere
tempestiva l’istanza del contribuente, atteso che,
secondo la stessa prospettazione del Grandi, il
quale lamentava che non fosse dovuta l’IRAP
trattandosi di professionista privo di autonoma
organizzazione, la eccedenza delle somme versate
del

dalla

tutto

definitiva

quantificazione dell’imposta in sede di saldo.
Non ha resistito il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione
L’agenzia ricorrente lamenta la violazione e/o
falsa applicazione dell’art. 38 DPR 602/1973.
Il motivo è fondato.
Costituisce

consolidato

principio

nella

giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui
“il termine di

decadenza

per la presentazione

dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi
in caso di versamenti diretti, previsto dal D.P.R.

29 settembre 1973, n. 602, art. 38 (il quale
concerne tutte le ipotesi di contestazione
riguardanti i detti versamenti), decorre, nella
ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto,
dal versamento del saldo solo nel caso in cui il
relativo diritto derivi da

un’eccedenza degli

importi anticipatamente corrisposti rispetto
all’ammontare del tributo che risulti al momento
del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto
ad una successiva determinazione in via definitiva
dell'”an” e del “quantum”

dell’obbligazione

fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno
dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui
questi, già all’atto della loro effettuazione,
risultino parzialmente o totalmente non dovuti,

prescindeva

poichè in questa ipotesi l’interesse e la
possibilità di richiedere il rimborso sussistono
sin da tale momento”

(Cass. n. 9885 del 2003, n.

1198 del 2005, n. 13478 del 2008, 24109/2010).
Pertanto, il contribuente era decaduto dal rimborso
dei versamenti dell’IRAP effettuati, in acconto,
nel 1998, oltre quarantotto mesi prima della
presentazione dell’istanza di rimborso, risalente,

di decadenza per la presentazione della domanda di
rimborso, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art.
38, dalla data dei versamenti, anche quelli
eseguiti in acconto, nel caso in cui, al momento
del versamento, gli stessi non fossero dovuti.
Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va
cassata e, decidendo nel merito, non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, va
respinto il ricorso del contribuente in ordine alla
richiesta di rimborso dei versamenti IRAP
effettuati in acconto nel 1998, per decorso del
termine di decadenza di cui all’art.38 DPR
602/1973.
Le spese processuali del giudizio di merito vanno
integralmente compensate tra le parti. Le spese
processuali del presente giudizio di legittimità,
liquidate come in dispositivo, in conformità del
D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione
comma 2 ° ,

contenuta nell’art.9,
convertito

dalla

l.

271/2012

d.l.

1/2012,
(Cass.S.U.

17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il
ricorso introduttivo del contribuente; dichiara
integralmente compensate tra le parti le spese del

4

nella specie, al maggio 2003, decorrendo il termine

ESENTE DA RECI_TITAZIONFi
7’±;W1936
AI SENSI Da
MAYERIA TRinTARIA

giudizio di merito; condanna il Grandi al rimborso
delle spese processuali del presente giudizio di
legittimità, liquidate in complessivi C 600,00, a
titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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