Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8739 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 22/02/2017, dep.04/04/2017),  n. 8739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5750-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO MICALI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CLEMENTINA PULLI,

EMANUELA CAPANNOLO e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2013 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina che, per quanto in questa sede rileva e all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, ha rigettato la domanda, volta ad ottenere l’assegno di invalidità, per carenza del requisito sanitario;

2. il ricorso è affidato a due motivi con i quali, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la sentenza impugnata, aderendo alle conclusioni dell’ausiliare officiato in giudizio, non avrebbe tenuto in considerazione documentazione medica decisiva per il giudizio e avrebbe violato le norme in tema di allegazione e produzione di prove nel giudizio;

3. l’INPS ha resistito con controricorso;

4. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. il ricorso è qualificabile come inammissibile, esaminati congiuntamente i mezzi d’impugnazione con i quali si devolvono, in sostanza, vizi motivazionali, riproponendo le medesime censure;

6. inoltre, pur volendo superare l’erronea deduzione delle censure, con cui si evocano vizi procedurali e per violazione di legge, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’erronea valutazione o pretermissione di documenti o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto dei documenti trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio di specificità del ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass. 17915/2010);

7. nel ricorso all’esame, pertanto, non risulta rispettato l’onere di “specifica indicazione” enunciato dall’art. 366 c.p.c., n. 6 giacchè la parte ricorrente non solo non specifica collocazione e contenuto dei documenti sanitari richiamati genericamente ma neanche ne riproduce, per sintesi, passaggi significativi per corroborare le relative critiche alla sentenza impugnata;

8. inoltre, le censure motivazionali devono essere ora correlate alla nuova configurazione del motivo di ricorso per cassazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, nel senso chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SU n. 8053 del 2014 e successive conformi);

9. in particolare, è stato precisato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;

10. la suddetta riformulazione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053/2014 e successive conformi);

11. nel caso di specie, la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale appaiono manifestamente illogici o contraddittori, sicchè si pongono) al di fuori dell’area di rilevanza del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo applicabile ratione temporis;

12. non si provvede alla regolazione delle spese, sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione per l’esonero dal pagamento;

13. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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