Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8738 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14062-2017 proposto da:

SICILCASSA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSARIO CALI’;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4328/2016 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con avviso di liquidazione n. (OMISSIS) l’Agenzia delle Entrate di Palermo richiedeva alla Sicilcassa S.p.a. la somma di 774.717,00 Euro a titolo di imposta registro e spese, in relazione alla sentenza emessa dal tribunale di Palermo n. 4093/2005. Con detta sentenza il tribunale di Palermo ha ammesso l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanza della Regione Siciliana allo stato passivo della Società ricorrente in liquidazione coatta amministrativa per la complessiva somma di 154.937.069 Euro. L’avviso di liquidazione veniva impugnato davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rilevando l’omessa e/o carente motivazione e la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, e sostenendo che il citato articolo prevedeva, in deroga al principio generale affermato dal citato testo unico, art. 54, che la registrazione delle sentenze nelle quali sono interessate le amministrazioni dello Stato, deve essere effettuata integralmente a debito, senza la contemporanea richiesta dell’imposta di registro. La Commissione Provinciale, con sentenza n. 93/9/2012, aderendo alle argomentazioni rese dall’Ufficio nelle controdeduzioni, ha evidenziato che in materia di tassazione delle sentenze la disciplina delineata dal T.U. in materia di imposta di registro deve essere integrata con quella dettata dal T. U. delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, per il quale l’art. 159, dispone che “nel caso di compensazione delle spese se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà, o per la quota di compensazione delle spese, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte”. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 4328/12/2016, rigettando l’appello proposto dalla Società contribuente, confermava la decisione di primo grado.

La ricorrente Sicilcassa S.p.a. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.

I giudici di secondo grado, in particolare, ritenevano che la disciplina delineata dal TU. in materia di imposta di registro dovesse essere necessariamente integrata dal T.U. sulle spese di giustizia perchè si trattava di ius superveniens e per la sua qualità di norme speciali rispetto a quelle generali relative all’imposta di registro; aggiungeva peraltro che, nel caso di specie, nella sentenza sottoposta a registrazione era stata disposta la compensazione delle spese del giudizio e, quindi, di fatto si era determinato un trattamento più favorevole per l’appellante che aveva pagato la metà di ciò che sarebbe stato previsto se avesse provveduto di sua iniziativa a registrare la sentenza.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

2.1 Con il primo motivo di ricorso la società contribuente denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione, error in procedendo e violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato la dedotta violazione ed errata applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto l’atto impugnato non conteneva l’indicazione delle “ragioni giuridiche” che stavano a fondamento della pretesa erariale, mentre il riferimento alla normativa del testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, è stato per la prima volta esplicitato nelle controdeduzioni depositate dall’Ufficio nel primo grado di giudizio.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso la Società ricorrente deduce la illegittimità della sentenza per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, e del T.U. n. 115 del 2002, art. 159, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dovendosi considerare che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, conteneva una deroga al principio generale affermato dal citato T.U., art. 54, per la registrazione delle sentenze nelle quali è parte l’amministrazione dello Stato, stabilendo che “Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le Amministrazioni dello Stato”. Nel caso di specie, la parte attrice del giudizio relativo alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo n. 4093/2005 era l’Assessorato Regionale Bilancio e Finanza della Regione Siciliana, per cui la registrazione della sentenza andava effettuata integralmente a debito senza la contemporanea richiesta dell’imposta di registro. Era stato, altresì, eccepito che la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, non poteva ritenersi derogata, come esposto dall’Ufficio per la prima volta nelle controdeduzioni depositate in primo grado, dalle norme del T.U. sulle spese di giustizia n. 115 del 2002.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Il primo motivo è infondato.

3.1 Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che lo stesso è stato oggetto di un rigetto implicito sulla base del convincimento che la Società contribuente ha avuto modo di comprendere e trattare in modo compiuto nel ricorso la ragione giuridica dell’atto impositivo impugnato, basato sull’art. 159 T.U., sulle spese di giustizia. Si rileva quindi il pieno esercizio del diritto di difesa che si assume vulnerato, tenuto conto anche della natura strettamente tecnico-giuridica dell’opposizione.

4. Il secondo motivo è ugualmente infondato.

4.1 Premesso che, nel caso in esame, la registrazione della sentenza non era stata richiesta dall’amministrazione dello Stato parte del giudizio, bensì dal cancelliere, la questione posta è se l’imposta di registro richiesta dal cancelliere su sentenza emessa nei confronti di una amministrazione dello Stato e con compensazione delle spese di lite sia ammessa interamente alla prenotazione a debito D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 59, oppure debba essere posta per il 50% a carico dell’altra parte ex art. 159 T.U., spese di giustizia.

Come illustrato – si ritiene correttamente – nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 19 novembre 2015, n. 95/E, per la registrazione delle sentenze relative a procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale risulta applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986T.U.R., art. 59, comma 1, lett. a), tenendo conto, però, della disciplina generale prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002 T.U., sulle spese di giustizia. Il predetto testo unico, art. 158, stabilisce, al comma 1, che “Nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell’amministrazione” e, alla lettera c) si specifica, per quanto qui di interesse, “l’imposta di registro ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59, comma 1, lett. a) e b), nel processo civile e amministrativo”. Le spese prenotate a debito, quindi, ai sensi del citato art. 158, comma 3, sono recuperate dall’Amministrazione, con le altre spese anticipate, in caso di condanna dell’altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore. Il successivo art. 159, stabilisce, inoltre, che, nel caso in cui la sentenza disponga la compensazione delle spese di giudizio “…se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito, per la metà o per la quota di compensazione, ed è pagata per il rimanente dall’altra parte; se la registrazione è chiesta dalla parte diversa dall’amministrazione, nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge, l’imposta di registro della sentenza è pagata per intero dalla stessa parte”. Da questo quadro normativo discende che, nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione dello Stato, definiti con compensazione delle spese di giudizio, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Tale principio vale anche nell’ipotesi in cui sia il cancelliere a provvedere alla richiesta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 T.U.R., lett. c), richiedendo la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro. La quota residua di imposta dovrà, quindi, essere corrisposta dall’altra parte processuale, così integrandosi le norme del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 59, e del T.U. n. 155 del 2002, art. 159, equiparando la registrazione su istanza dell’Amministrazione a quella su istanza del cancelliere.

5. In definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato; le spese sono compensate per la novità della questione trattata.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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