Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8738 del 11/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 11/05/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 11/05/2020), n.8738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26794-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

FRENI BREMBO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 39, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA SILVESTRI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MATTEO FANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Lombardia, di rigetto dell’appello da essa proposto avverso la decisione della CTP di Milano, di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente s.p.a. “FRENI BREMBO” avverso un provvedimento di irrogazione sanzioni in materia di IRES e di IVA anno 2007, pur essendo intervenuto, con riferimento a detti tributi, accertamento con adesione fra le parti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è affidato a due motivi;

che l’intimata si è costituita con controricorso;

che, col primo motivo, la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 10 ed 11, del TUIR, del D.M. 23 gennaio 2002 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR aveva respinto il suo appello riferito alle sanzioni IRES, atteso che le attestazioni rilasciate dalle autorità fiscali svizzere, con le quali era stato accertato che le fornitrici della società contribuente erano integralmente od ordinariamente assoggettate alle imposte federali, cantonali e municipali, non erano sufficienti, ai sensi dell’abrogato art. 110, comma 11 del TUIR e del D.M. 23 gennaio 2002, in quanto da esse non emergeva che le medesime fornitrici non godevano di regimi fiscali agevolati in virtù di accordi con le amministrazioni locali; e gli attestati dell’autorità fiscale estera erano stati contestati dall’ufficio non quanto alla loro validità, ma con riferimento alla loro completezza ed idoneità; nè poteva ritenersi che il rilievo in esame, concernente l’indeducibilità dei costi sostenuti nei confronti dei fornitori esteri, fosse stato abbandonato dall’ufficio in relazione all’annualità 2007, a seguito dell’accertamento con adesione intervenuto fra le parti per l’IRES, atteso che, in quella sede, la società contribuente aveva accettato il mancato riconoscimento dei costi sostenuti nei confronti di uno dei quattro suoi fornitori svizzeri e precisamente nei confronti di tale Jurgen R. Viertelhaus nella misura di Euro 178.808,00, si che, almeno con riferimento a quest’ultimo, la sanzione irrogata era legittima; nessun rilevo poteva infine avere la circostanza che la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 142, aveva abrogato l’art. 110, comma 11, del TUIR, concernente l’obbligo di indicare separatamente in dichiarazione i c.d. costi black list, atteso che, a norma del successivo comma 144, detta abrogazione decorreva a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, con conseguente legittima applicabilità, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, delle sanzioni sia per l’omessa separata indicazione dei costi black list, sia per le dichiarazioni infedeli; che, con il secondo motivo, l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, commi 3 e 21 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, commi 1, 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., essendo legittima la sanzione erogata in materia di IVA per omessa autofatturazione e conseguente violazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, commi 3 e 21, in quanto il meccanismo dell’autofatturazione da parte dei cessionari e committenti, in caso di cessione di beni o prestazione di servizi effettuati nel territorio dello Stato da soggetti esteri, faceva parte essenziale del processo di riscossione dell’imposta; e senza l’emissione di autofattura e senza l’annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse non poteva ritenersi assolta l’IVA, sebbene la stessa non venisse poi materialmente pagata, in quanto al cessionario/committente spettava la sua detrazione, pari all’imposta a debito; pertanto nella specie non poteva parlarsi di violazione meramente formale, trattandosi al contrario di una violazione sostanziale della disciplina dell’IVA; quindi le inosservanze contabili nell’ambito dell’inversione contabile o “reverse charge” non potevano ritenersi irrilevanti o meramente formali, atteso che

l’autofatturazione costituiva l’assunzione dell’obbligo

dell’imposta da parte del committente; e detta assunzione fondava, a sua volta, il diritto del medesimo committente alla detrazione del corrispondente importo;

che non è stata riscontrata l’evidenza decisoria del giudizio, per mancanza di precedenti specifici, si che è parso opportuno trasmettere il fascicolo alla sezione ordinaria, ex art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria trasmetta il presente fascicolo alla sezione quinta ordinaria.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2020

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