Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8738 del 04/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16142-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIOVANNI FRANCHI;

– ricorrente –

contro

NUOVA CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A., – (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante e amministratore delegato, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio

dell’avvocato SILVIO MARTUCCELLI che la rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANDREA COSTA;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

FERRARA, depositata il 17/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale ZENO Immacolata, che chiede

dichiararsi la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione

specializzata in materia di impresa.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Con ordinanza depositata il 17/6/2016, il Tribunale di Ferrara ha dichiarato la propria incompetenza funzionale, ritenendo competente la Sezione specializzata presso il Tribunale di Bologna,in relazione alla controversia promossa nei confronti della Cassa di Risparmio di Ferrara e della Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara da S.R., che, premesso di avere acquistato il (OMISSIS) azioni della Carife di proprietà di tale M.A. a mezzo dell’intermediazione della stessa Carife, con cui aveva stipulato un contratto generale di investimento, da ritenersi nullo per difetto di forma e per l’esorbitanza dell’ordine dall’oggetto del mandato, da cui la nullità dell’acquisto delle azioni, aveva chiesto la restituzione del prezzo pagato per le azioni.

Secondo il Tribunale, la controversia deve ritenersi ricompresa nella competenza funzionale del Tribunale delle Imprese, secondo il disposto di cui al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 2, mod. dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, che in tal senso dispone quando la causa riguarda il “trasferimento” delle “partecipazioni sociali” ed “ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”,anche se proposte domande ulteriori e connesse.

Ha proposto regolamento di competenza la S., deducendo che Carife non ha alienato azioni proprie, limitandosi a svolgere solo le funzioni di intermediazione, che la pretesa diversa competenza si scontra con quella esclusiva ed inderogabile del foro del consumatore.

Si è opposta la Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara (Carife), deducendo il carattere onnicomprensivo della competenza della sezione specializzata nel caso in cui l’oggetto della domanda attenga al trasferimento delle partecipazioni sociali; l’inapplicabilità del foro del consumatore e comunque nel caso l’irrilevanza e la prevalenza della competenza per materia della Sezione specializzata.

Il P.G. si è espresso per la reiezione del ricorso e quindi per la competenza del Tribunale di Bologna, Sezione specializzata delle Imprese.

Considerato che:

il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d) conv. con modificazioni nella L. 24 marzo 2012, n. 27, al comma 2, così dispone nella parte che qui interessa: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro 5, titolo 5, capi 5, 6 e 7, e titolo 6, del codice civile… per le cause e i procedimenti:…b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”; ed al comma 3: “Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.”

Ciò posto, si deve rilevare che già nella formulazione complessiva della norma risulta posto l’accento su quel che costituisce l’oggetto della controversia, che deve essere influenzato in via diretta dalla questione societaria, ed in tal senso milita nella lett. a) il riferimento ai “rapporti societari”, così come nella previsione della lett. b) l’attinenza alle partecipazioni sociali ed ai diritti inerenti. La norma ha inteso pertanto valorizzare, ai fini della individuazione della competenza delle Sezioni specializzate, il legame diretto della controversia con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, come affermato in linea generale nelle pronunce delle Sez. U. del 9/2/2015, n. 2360 e dell’11/10/2011, n. 20902.

Nella fattispecie, l’azione svolta dalla S. non è relativa al trasferimento delle azioni, ma è basata sul contratto di intermediazione, nella specie sul contratto generale di investimento del 2010, negozio il cui oggetto non è costituito dalle partecipazioni sociali, se non in via mediata, tant’è che la domanda di nullità dell’acquisto delle azioni Carife consegue, in tesi di parte attrice, alla nullità del contratto generale d’investimento.

La natura meramente consequenziale della domanda di nullità dell’acquisto delle azioni Carife, determinata dal fatto estrinseco che l’intermediario ha acquistato da terzi azioni Carife, dà ragione pertanto dell’esclusione della vis attractiva della competenza delle sezioni specializzate, nè si può ritenere che la fattispecie rientri nell’art. 3 cit., comma 3 posto che non è individuabile la competenza delle dette sezioni.

E tale delimitazione è da ritenersi coerente con l’esigenza di evitare l’ampliamento eccessivamente incerto della competenza societaria delle sezioni specializzate, come ritenuto da attenta dottrina.

Nè in senso contrario militano le due recenti pronunce di questa Corte del 16/10/2014, n. 21910 e del 21/2/2017, n. 4523, in quanto attinenti a controversie aventi ad oggetto in via diretta i diritti nascenti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, (con le citate pronunce si è precisato che la lett. b), con il ricorso alla disgiuntiva “o” prima del riferimento ai “diritti inerenti”, ha inteso riferirsi sia ai diritti derivanti dai negozi di trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ritenendosi conseguentemente che, ove il credito per il corrispettivo della cessione di una partecipazione sociale sia stato ceduto dal creditore ad un terzo, la controversia da costui proposta per l’adempimento contro il debitore ceduto soggiace alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Ferrara, a cui rimette la causa.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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