Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8737 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28154-2015 proposto da:

CONSULT ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA, 9 presso lo studio dell’avvocato LUCIANO LIONE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOACCHINO

ROSSINI 18, presso lo studio dell’avvocato GIOIA VACCARI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2368/2015 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20794/2006 decideva la controversia sull’appalto per la progettazione e la costruzione di una fabbrica di tubi nella zona industriale del porto di (OMISSIS) (Algeria), commissionata alla Consult Italiana S.p.a. da parte di società partecipate dallo Stato algerino confluite poi nella società Hydrocanal la quale veniva condannata al pagamento di Euro 10.069.829 “per le causali di cui in motivazione”. In sede di liquidazione dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate applicava, sulla complessiva somma da corrispondere a favore della Consult Italiana, il D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Parte Prima allegata, art. 8, lett. b), con aliquota proporzionale del 3%, in relazione agli atti dell’autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, notificando l’avviso di liquidazione alle parti processuali. Detto ultimo atto impositivo veniva impugnato dalla Consult Italiana S.p.a. e, per quanto di interesse nel presente procedimento, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 210/21/13 impugnata per cassazione dall’Agente della riscossione, dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla base dello sgravio, datato (OMISSIS), della cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa sulla base del sopra citato avviso di liquidazione.

La Consult contemporaneamente chiedeva all’Agenzia l’annullamento dell’avviso di liquidazione in auto-tutela sulla base del principio di alternatività Iva-registro – ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, – poichè l’importo liquidato in sentenza sarebbe stato costituito, non da un risarcimento del danno, ma dal riconoscimento dei costi bancari, di stoccaggio, di trasporto, degli studi d’ingegneria, nonchè di spese per viaggi, forniture e prestazioni d’opera sostenuti per l’esecuzione dell’appalto/costruzione.

Ciò premesso, l’Agenzia notificava alla Consult, in data (OMISSIS), un’altra cartella di pagamento derivante dal medesimo avviso di liquidazione sopra indicato, la n. 097 2011 0014229976 0001.

La Società presentava ricorso avverso detto ultimo atto alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sostenendo che la notifica della cartella sarebbe avvenuta oltre quattro anni dopo l’emissione della sentenza del Tribunale (nel 2006) con conseguente asserita nullità della stessa per tardività per doppia iscrizione a ruolo, per mancanza di motivazione, e lamentando altresì il comportamento omissivo dell’Ufficio in merito alla richiamata co-obbligazione solidale con le altre parti processuali.

La Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n. 308/47/2013, rilevato l’obbligo solidale della ricorrente al pagamento della tassa di registro, l’ininfluenza del pregresso sgravio per motivi estranei all’esistenza di valido titolo per la riscossione del tributo, ravvisata la regolarità della notifica della cartella di pagamento nei dieci anni previsti dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, la sussistenza di adeguata motivazione della cartella, rigettava il ricorso.

La Società soccombente proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo la tardività e l’errore della notificazione, la doppia iscrizione a ruolo, l’assenza di motivazione e il comportamento omissivo rispetto alla solidarietà dell’obbligazione con la Società algerina, il mancato assoggettamento all’imposta fissa in virtù del principio di alternatività Iva-registro per il regime Iva all’esportazione. Equitalia e l’Agenzia si costituivano e rappresentavano l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi, insistevano per la regolarità e la tempestività della notifica eseguita, chiedendo entrambe il rigetto del ricorso.

Nel corso del giudizio di secondo grado veniva dato atto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione alla base dell’impugnata cartella in diverso procedimento tributario che, come sopra detto, si era concluso con una pronuncia di cessata materia del contendere, impugnata per cassazione. I giudici di secondo grado disponevano l’acquisizione del ricorso per cassazione, “essendo ovvio che l’eventuale passaggio in giudicato della sentenza che dichiarava, nel giudizio relativo alla legittimità dell’avviso di liquidazione, la cessazione della materia del contendere, avrebbe avuto ripercussioni inevitabili anche nell’ambito della procedura di riscossione”.

La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza 2368/09/15, rigettava l’appello affermando tra l’altro, per quanto di interesse per la trattazione del presente procedimento, che era stato provato che il giudizio relativo alla impugnazione dell’avviso di liquidazione era ancora pendente, e che nella presente sede rilevavano le sole eccezioni relative ai vizi propri della cartella di pagamento, tra i quali non poteva rientrare l’eccepita assenza del presupposto impositivo individuato nell’avviso di liquidazione, “trattandosi di questione sulla quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di cassazione nel giudizio relativo alla impugnazione dell’avviso di rettifica di liquidazione”.

Avverso questa sentenza la Consult Italiana S.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione proponendo un unico motivo.

Ha altresì depositato memoria.

Resiste con controricorso Equitalia Sud S.p.a.

L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

1. Con l’unico motivo di ricorso la Consult Italiana S.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostanziatasi in un error in procedendo allorchè il giudice di appello non avrebbe disposto la sospensione del processo tributario. La Commissione Tributaria Regionale, pur riconoscendo la pregiudizialità della decisione pendente in Cassazione sulla dichiarata cessazione della materia del contendere rispetto al presupposto avviso di liquidazione da cui derivava la cartella impugnata, avrebbe poi omesso di sospendere il giudizio in violazione dell’art. 295 c.p.c., così determinando la nullità della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. Il motivo è infondato.

2.1 Va fatta applicazione del principio di autonomia dei due giudizi, valevole anche in tema di sospensione per pregiudizialità, nel senso che: “Nel processo tributario, non è configurabile un rapporto di continenza, ex art. 39 c.p.c., comma 2, tra le cause aventi ad oggetto l’impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell’avviso di accertamento, in quanto la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all’avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della “causa petendi” e, per l’effetto, del “thema decidendum”; tra le due cause difetta inoltre l’identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale; irrilevante, infine, è la relazione che lega l’efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell’avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l’autonomia e l’indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole.” (Cass. n. 17726 del 2009).

Deve rilevarsi che il giudizio di cui si è chiesta la sospensione non poteva avere ad oggetto, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 19, che i vizi propri dell’atto di riscossione indipendentemente dalla fondatezza dell’avviso di liquidazione. Non era dunque un caso di sospensione necessaria per pregiudizialità in senso tecnico, perchè non si può dire che il giudice investito dell’impugnazione della cartella di pagamento – atto non di espropriazione, ma a questa prodromico non potesse decidere sui vizi propri di quest’ultima senza la previa pronuncia del giudice deputato alla trattazione sulla legittimità dell’atto impositivo presupposto. Nè sussistevano i presupposti per la formazione di giudicati confliggenti.

Nessuna censura, infine, viene oggi proposta contro la statuizione di inammissibilità o infondatezza dei motivi sui vizi propri della cartella di pagamento, gli unici qui rilevanti.

Sulla base di quanto esposto, l’impugnata sentenza risulta immune da vizi e il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 9.000,00 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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