Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8737 del 10/04/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8737 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SOLAINI LUCA

ORDINANZA
sul ricorso 10103-2017 proposto da:
MERELLI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PARAGUAY 5, presso lo studio dell’avvocato GIUNTO RIZZELLI,
che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro
REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 27, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA dell’Ente,
rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA CIOTOLA;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 8069/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 07/12/2016;

Data pubblicazione: 10/04/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Con ricorso in Cassazione affidato a un unico motivo, articolato in quattro
profili che possono essere esaminati congiuntamente, perché connessi, nei
cui confronti la Regione Lazio ha resistito con controricorso, il ricorrente
impugnava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all’impugnazione di una
cartella di pagamento per tassa auto 2010.
Il contribuente deduce la violazione di norme di diritto in relazione all’art. 5
del D.L. n. 353/82 convertito nella legge n. 53/83 e della giurisprudenza di
legittimità, in tema di valore di praesumptio iuris tantum dell’iscrizione o
annotazione al PRA e di prova contraria, in riferimento all’art. 360 primo
comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano
ritenuto che la perdita di possesso fosse avvenuta solo in data 24.1.13,
quando era stata trascritta nel pubblico registro automobilistico, sulla base
della visura prodotta dall’ente impositore, e non dalla data della perdita di
possesso per vendita orale del veicolo, come risultava dai documenti aventi
data certa prodotti dal contribuente, in quanto, la predetta trascrizione o
annotazione pone una presunzione non assoluta ma relativa che può essere
vinta dalla prova contraria risultante da documenti di data certa.
Il Collegio ha deliberato di adottare la presente ordinanza in forma
semplificata.
Il motivo è infondato, in quanto, quand’anche il soggetto passivo
dell’obbligazione tributaria, da un punto di vista sostanziale, non può che
essere il soggetto che, a prescindere dalle risultanze del pubblico registro
automobilistico, abbia la disponibilità effettiva e reale del veicolo sulla base
di documenti di data certa (v. Cass. n. 10011/2006), tuttavia, ciò non
esonera l’intestatario del veicolo dal pagamento dell’imposta, nell’ipotesi in
cui il trasferimento della proprietà del veicolo non venga annotata al PRA,
dal momento che quest’ultimo, fino a quando non venga trascritto il
passaggio di proprietà o la perdita di possesso del veicolo, assume la veste
di responsabile d’imposta, nel senso che rimane obbligato in solido con il
compratore del veicolo al pagamento della tassa automobilistica, con diritto
di rivalsa nei confronti di quest’ultimo (Cass. nn. 8373/16, 10177/99,
12651/2001, 6167/2005, 10998/2005, 16742/2005).
Nel caso di specie, in assenza di trascrizione della perdita di possesso
dell’auto al PRA, il ricorrente era tenuto a pagare l’imposta, non perché non
fosse sufficientemente provata la vendita del mezzo, ma perché rimaneva
comunque, responsabile d’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti
dell’acquirente, fino alla trascrizione dell’atto di vendita al PRA.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in
dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti, per il versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.

Ric. 2017 n. 10103 sez. MT – ud. 20-02-2018
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R.G. 10103/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 20.2.2018.
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Condanna il contribuente a pagare alla Regione Lazio le spese di lite del
presente giudizio che liquida nella somma complessiva di C 510,00, oltre C
200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

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