Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8737 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28065-2015 proposto da:

HYPO VORARLBERG LEASING S.P.A., – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO

LUCA HEROS che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato CHRISTOPH SENONER;

– ricorrente –

EUROPA INVESTIMENTI GESTIONE ATTIVI S.R.L., – C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

SCORDINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

BORLONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. E PER ESSA (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2092/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

Hypo Vorarlberg Leasing s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 9.10.2014, che in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal fallimento della (OMISSIS) s.p.a. e dall’assuntore del concordato fallimentare (OMISSIS) s.r.l. – poi divenuto Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l. -, ha respinto la domanda di insinuazione tardiva allo stato passivo della detta procedura, in relazione al controvalore di una autovettura, appresa e rivenduta dal fallimento, che la ricorrente rivendica come propria.

Europa Investimenti Gestione Attivi s.r.l. ha depositato controricorso, con un unico motivo di ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2704, 2708, 2710, 2729 e 2735 c.c., avendo la corte d’appello errato nel ritenere che non fosse stata raggiunta la proprietà dell’autovettura rivendicata.

Con il secondo motivo lamenta la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 1153 c.c. in relazione agli artt. 1147 e 1156 c.c., poichè il giudice di merito ha affermato che la società poi fallita avrebbe acquistato la vettura contesa a titolo originario.

Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello omesso di pronunciare sul primo motivo di appello concernente la vendita da parte del curatore fallimentare di un bene altrui.

Considerato che:

Il ricorso è inammissibile, essendo stato proposto tardivamente, oltre il decorso dell’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1 nel testo applicabile ratione temporis, prima della novella introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

E invero, pacifica la pubblicazione della sentenza della corte bolognese in data 9.10.2014, il ricorso è stato consegnato all’ufficio postale per la notifica a cura del difensore, in data 23.11.15, cioè dopo il decorso di un anno e 31 giorni, considerato che il periodo di sospensione feriale – già fissato dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno (L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1) -, per effetto del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 2014, n. 162, è stato ridotto dal primo al trentuno agosto di ogni anno, a decorrere esattamente dall’anno 2015.

Nè potrebbe in ogni caso accogliersi l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente nella memoria, basata sulla deduzione dell’inserimento della sentenza della Corte d’appello nel programma di gestione pratiche con la previsione del termine lungo di impugnazione che all’epoca era ancora di un anno e 45 giotni: ed infatti, la giustificazione addotta, il non essersi il difensore avveduto dell’avvenuta riduzione del termine feriale, è palesemente fondata sulla mancanza di diligenza, tale da escludere pertanto la causa non imputabile prevista dall’art. 184 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

Attesa l’inammissibilità del ricorso principale, ne consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c., comma 2, in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, senza che, in senso contrario rilevi che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 371 c.p.c., comma 2 (Cass. 26 marzo 2015, n. 6077).

Attesa la definizione in rito di ambedue i ricorsi, principale ed incidentale, possono essere compensate le spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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