Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8736 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 06/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23528-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSULT ITALIANA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE

DELLA VITTORIA, 9, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO LIONE, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 210/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 10/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2020 dal Consigliere Dott. FULVIO FILOCAMO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 20794/06 il tribunale civile di Roma definiva una controversia insorta tra la Coinsural a r.l. (parte attrice), la Consult Italiana S.p.a. (parte convenuta) e le Spazio Progetti Territorio Architettura Ingegneria s.r.l., Hydrocanal, E.NA.TU.B., Sonatrach, Credit Populaire d’Algerie e Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a. (terzi chiamati in causa), relativa all’esecuzione di un contratto di appalto per la costruzione di una fabbrica in (OMISSIS) (Algeria): con tale pronuncia, tra l’altro, il Tribunale condannava la terza chiamata in causa Hydrocanal (società di diritto algerino) a pagare in favore della Consult Italiana S.p.A. (convenuta) la somma di Euro 10.069.829, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda. In sede di liquidazione dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate applicava, sulla complessiva somma da corrispondere a favore della Consult Italiana, il D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa Parte Prima allegata, art. 8, lett. b), con aliquota proporzionale del 3%, in relazione agli atti dell’autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”, notificando l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), recante la richiesta di pagamento dell’importo complessivo di Euro 685.473, a tutte le parti intervenute in giudizio, quali coobbligate in solido ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1. La Consult Italiana S.p.A. proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale sollevando pregiudizialmente la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 1, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., eccependo la nullità dell’avviso per carenza di motivazione e violazione del principio di trasparenza di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 (per omessa indicazione dei criteri seguiti per la liquidazione dell’imposta e dei soggetti passivi cui avrebbe dovuto essere notificata la medesima pretesa impositiva), nonchè la violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1. L’Ufficio si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso, che la Commissione Provinciale rigettava con sentenza n. 517/27/10.

La Società proponeva ricorso in appello deducendo, quale unico motivo di impugnazione, l’insussistenza della pretesa fiscale rispetto all’applicazione dell’imposta di registro in virtù del principio dell’alternatività Iva-registro, di cui la società si sarebbe avvalsa con l’emissione della fattura n. (OMISSIS) di Euro 10.069.829 inviata alla società algerina Hydrocanal; aggiungeva che erano state presentate all’Agenzia anche due istanze di annullamento dell’avviso di liquidazione in auto-tutela basate sul medesimo principio. L’Ufficio, nelle controdeduzioni, eccepiva l’inammissibilità della censura relativa alla pretesa violazione del principio di alternatività Iva-registro, in quanto sollevata per la prima volta dalla contribuente in sede di appello, ribadendo la legittimità del proprio operato. Con memoria la Società deduceva che la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 139/21/122, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, considerato che l’Agenzia aveva disposto lo sgravio n. (OMISSIS) del (OMISSIS) per l’annullamento totale della iscrizione a ruolo dell’importo di Euro 909.463,74 relativo alla cartella (OMISSIS) derivante dall’avviso di liquidazione originario, inerente la sentenza del tribunale civile sopra citata.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio con ordinanza rinviava la causa a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione presso l’Agenzia di copia conforme del provvedimento dell’annullamento di iscrizione a ruolo. Equitalia depositava gli estratti del proprio sistema informatico con l’annullamento della cartella (OMISSIS) e, con sentenza 210/21/13, la Commissione, prendendone atto, dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Avverso questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso e memoria la Consult Italiana S.p.a.

Equitalia non ha svolto difese.

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità della sentenza per carenza dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, poichè l’oggetto della controversia era un avviso di liquidazione, mentre la Commissione Tributaria Regionale si era limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla base dell’intervenuto sgravio di una cartella di pagamento. La Commissione Tributaria Regionale, inoltre, non avrebbe dato conto dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti, nè tantomeno del contenuto dell’avviso di liquidazione impugnato e delle ragioni per le quali lo sgravio della cartella di pagamento potesse determinare la cessazione della materia del contendere, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la Commissione Tributaria Regionale dichiarato l’estinzione del giudizio soltanto sulla base dello sgravio della cartella relativa all’iscrizione a ruolo derivante dall’avviso di liquidazione che era, invece, l’atto impositivo impugnato, cosicchè la sentenza sarebbe erronea perchè dichiarativa della cessazione della materia del contendere sulla base dell’annullamento, non dell’atto impugnato, ma di un atto di riscossione derivante da questi ultimo; inoltre, sulla cessazione della materia del contendere, sostiene che non potesse essere dichiarata in assenza di una richiesta congiunta delle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. I due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria per l’intima connessione delle questioni poste, sono fondati.

3.1 Ricorre in primo luogo il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui: “in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e all’art. 118 disp. att. cit. cod., secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo” (per tutte Cass. Sez. 5, n. 13990 del 2003).

La decisione impugnata non riporta, neanche sinteticamente, lo svolgimento del processo e le richieste delle parti e, inoltre, non dà conto alcuno dell’avviso di liquidazione ovvero dell’atto impositivo effettivamente impugnato, basando la cessazione della materia del contendere unicamente sullo sgravio della cartella di pagamento derivante da detto avviso. Non è possibile comprendere, perchè assente nella redazione della motivazione, quale sia stato il ragionamento che ha condotto i giudici di secondo grado a disporla in assenza di alcuna conforme richiesta delle parti; le quali si erano anzi riportate alle conclusioni già dedotte di annullamento dell’avviso di liquidazione, ovvero di rigetto dell’appello.

Ricorre, anche in proposito, il costante orientamento di legittimità, secondo cui “la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell’interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice” (Cass. nn. 4127/02; 23289/07; 11813/16; 19845/19 ed altre).

Si tratta di situazione diversa dalla presente, nella quale non solo faceva difetto una concorde istanza di parte nel senso della cessazione della materia del contendere, ma erano stati dedotti elementi tali da escludere che l’annullamento della cartella (concernente un co-obbligato) fosse dipesa da ragioni comportanti la rinuncia o l’estinzione della pretesa impositiva sostanziale di cui all’avviso opposto in giudizio.

Sulla base di quanto esposto, la sentenza va cassata e va disposto il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che deciderà della lite e provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile, il 6 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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