Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8736 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato

MARCHETTI ALBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAITTA

GIUSEPPE giusta, delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A.M., ITALIANA GAS S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1185/2005 del TRIBUNALE di MESSINA, 2^ SEZIONE

CIVILE, emessa il 9/6/2005, depositata il 16/06/2005, R.G.N.

3184/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato GIOVANNI MECHELLI per delega dell’Avvocato GIUSEPPE

SAITTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 9-16 giugno 2005, il Tribunale di Messina, in riforma della decisione del locale giudice di pace del 4-5 marzo 1998, confermava il decreto ingiuntivo 330 del 1998, emesso a carico di S.P. su ricorso della s.p.a. italiana per il gas e dichiarava L.A.M. obbligata a rifondere allo S. quanto dallo stesso dovuto in esecuzione del decreto ingiuntivo.

Il giudice di appello osservava che mancava la prova che la società somministratrice del gas avesse conoscenza della cessione dell’azienda dalla Piero di Pietro Scibilia e C. s.n.c. (cui era intestata la utenza n. (OMISSIS)) alla L..

Con la conseguenza che lo S. era direttamente tenuto nei confronti della società italiana per il gas anche per il periodo successivo alla cessione di azienda (collocabile alla data del 1 luglio 1994).

Doveva, infine, essere accolta la domanda di garanzia impropria proposta dallo S. nei confronti della L., tenuta – secondo i principi generali – a rifondere allo Scibilia le somme poste a suo carico con la medesima decisione.

Avverso tale sentenza lo S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi.

Gli intimati, società italiana per il gas e L.A.M., non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 645 c.p.c., nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.

A sostegno del proprio ricorso la società italiana per il gas aveva prodotto solo un estratto contabile non autenticato, intestato a S.P.. Solo successivamente, nel corso del giudizio, la società aveva prodotto alcuni “tabulati” che tuttavia erano privi anche essi di qualsiasi autenticità.

Infine, il Tribunale aveva posto a fondamento della propria condanna una “causa petendi” del tutto nuova, rispetto a quella posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo. Non vi era prova alcuna del fatto che i consumi successivi al luglio 1994 fossero riferibili allo S. e dunque che questi fosse tenuto al pagamento di tutte le somme richieste da Italgas.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’art. 2312 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 2727 e 2728 c.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio.

La società del gas non aveva ritenuto di produrre on giudizio il contratto di fornitura originario, intercorso tra essa Italgas e la s.r.l. Piero, deducendo, per la prima volta in appello, che il contratto sarebbe stato sottoscritto dallo S. in proprio e quale titolare di un esercizio commerciale avente ad oggetto la ristorazione.

Ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare, anche di ufficio, la inammissibilità di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella che già formava oggetto del giudizio di primo grado.

Tra l’altro, il Tribunale aveva fatto ricorso alla presunzione in una materia (quella della cessazione della azienda dello S. e della cessione dell’azienda alla L.) in cui invece sarebbe stato necessario fornire la prova.

Non era dato neppure comprendere da quali argomenti di fatto il Tribunale aveva ricavato gli elementi sui quali aveva poi basato la propria decisione.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. per quanto riguarda la regolamentazione delle; spese del giudizio di primo e secondo grado.

Il giudice di appello non aveva tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla L., condannando l’attuale ricorrente al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, nei confronti della società italiana gas, e compensando invece le spese del giudizio tra lo stesso S. e la L..

Osserva il Collegio:

i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro. Essi sono infondati.

Il Tribunale ha escluso che fosse stata raggiunta la prova che alla Italgas fosse stata data la notizia della cessione di azienda. Da ciò derivava, come conseguenza, che lo S. fosse responsabile anche per il periodo successivo alla cessione di azienda alla L..

Nessun mutamento di “petitum” o di “causa petendi”, pertanto è ravvisabile nella pronuncia adottata dal Tribunale, che si è limitato, in effetti, a riconoscere la persistenza di un obbligo dello S. di far fronte alle obbligazioni contrattuali dallo stesso assunte in proprio.

In ordine alla domanda di garanzia impropria rivolta dallo S. alla L., correttamente, lo stesso giudice ha ritenuto che la stessa dovesse trovare accoglimento, così decidendo sull’appello incidentale dello S. su punto.

Quanto all’ultimo motivo di ricorso, lo stesso deve essere rigettato, avendo il Tribunale spiegato le ragioni per le quali doveva disporsi la compensazione delle spese del doppio grado (individuate nella “negligenza dimostrata dalla oggi cessata Piero di Scibilia Pietro e C. s.n.c. “con la mancata comunicazione alla Italgas della cessione di azienda di cui si è detto”.

Per quanto riguarda, infine, la condanna alle spese della società italiana gas, i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dei principi stabiliti in materia di soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c..

Nessuna pronuncia in ordine alle spese del presente giudizio, non avendo le parti intimate svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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