Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8736 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 09/02/2010, dep. 13/04/2010), n.8736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12333/2006 proposto da:

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE N. 144,

presso lo studio degli avvocati Quaranta Franco e Pignagaro Adriana

che lo rappresentano e difendono, giusta a margine ricorso;

– ricorrente –

contro

P.E., FALLIMENTO EUROVENTILATORI S.R.L.;

– intimati –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI

ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO, giusta

delega in calce alla copia notificata del ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 2 66/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2005 R.G.N. 160/02 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2010 dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;

udito l’Avvocato CATALANO GIANDOMENICO per delega PIGNATARO ADRIANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Vicenza, depositato in data 5.7.1996, P.E. e la ditta Euroventilatori s.r.l. in persona di P.E., proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 73 emessa dal direttore della sede provinciale Inps di Vicenza e notificata il 6.6.1996 con la quale veniva loro ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di L. 4.500.000 in relazione alla dedotta irregolare posizione contributiva concernente i dipendenti Z., R., C. e S., contestando sotto diversi profili il contenuto della predetta ordinanza ingiunzione.

Con ulteriore ricorso in data 4.4.1997 i predetti ricorrenti proponevano opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione Inail n. 302074 relativa all’omesso pagamento di premi per le suddette posizioni, eccependo altresì l’intervenuta prescrizione.

Procedutosi alla riunione delle cause, con sentenza pubblicata in data 9.3.2001 il Tribunale adito accoglieva parzialmente le proposte opposizioni in relazione alle posizioni dei lavoratori Z., C. e S., annullava gli atti opposti e condannava gli opponenti al pagamento nei confronti dell’Inps dei contributi omessi, oltre alle sanzioni amministrative, relativi alla posizione del dipendente R., ritenendo la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con lo stesso.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’Inail lamentando la omessa pronuncia di condanna degli opponenti al pagamento in suo favore di quanto richiesto e dovuto a titolo di premi per la posizione del predetto lavoratore R..

E proponevano altresì appello P.E. e la ditta Euroventilatori s.r.l. in persona di P.E., lamentando il riconoscimento della natura subordinata del rapporto intercorso con il predetto R..

Procedutosi alla riunione dei due procedimenti e disposta l’interruzione del giudizio stante l’intervenuta dichiarazione di fallimento della Euroventilatori s.r.l., a seguito di ricorso di riassunzione da parte dell’Inail, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza in data 1.2.2005, dichiarava improcedibile l’appello proposto dall’Inail nei confronti della Euroventilatori s.r.l., rigettava l’appello proposto dall’Istituto predetto nei confronti del P., e rigettava perimenti l’appello proposto da P.E. e dalla Euroventilatori s.r.l..

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Inail con tre motivi di impugnazione.

Il P. ed il Fallimento Euroventilatori s.r.l. non hanno svolto attività difensiva.

L’Inps si è costituito solo con delega.

Diritto

Col primo motivo di gravame l’Istituto ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 95, comma 3, e art. 52 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva in particolare che erroneamente la Corte territoriale aveva accolto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla curatela fallimentare sotto il profilo che nel caso di specie troverebbe applicazione la norma di cui alla L. Fall., art. 52 mancando una pronuncia di condanna, non passata in giudicato, che, ai sensi della L. Fall., art. 95, comma 3, legittimerebbe la deroga a tale norma.

Osserva per contro il ricorrente che la disposizione di cui alla L. Fall., art. 95, comma 3 va interpretata nel senso che trova applicazione anche nell’ipotesi di sentenza, non passata in giudicato, che abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda di accertamento del credito.

Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 112 e 113 c.p.c..

Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l’improcedibilità dell’appello sotto il profilo che l’Inail non risulterebbe neanche nell’intestazione della sentenza di primo grado, trattandosi di omissione non determinante in quanto frutto di errore materiale.

Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In particolare osserva che erroneamente ed in maniera del tutto superficiale la Corte territoriale aveva rilevato un contrasto fra dispositivo e motivazione affermando la prevalenza del primo, senza valutare che la decisione del giudice di primo grado aveva in realtà accomunato, in sede di dispositivo, l’Inps e l’Inail nella statuizione di annullamento delle ordinanze ingiunzioni opposte.

Il ricorso è fondato.

Invero, come è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, comma 3 (legge fallimentare) – la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione per escluderne l’ammissione al passivo – va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto – come nella specie – il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria nei confronti del curatore del fallimento, che è legittimato non solo a proporre l’impugnazione ma anche (passivamente) a subirla (Cass. sez. 1, 26.2.2009 n. 4646; Cass. sez. lav., 27.2.2008 n. 5113; Cass. sez. lav., 27.8.2007 n. 18088; Cass. sez. lav., 1.6.2005 n. 11692; Cass. sez. lav., 6.4.1998 n. 3528; Cass. sez. lav., 2.10.1991 n. 10265;

Cass. sez. lav., 9.9.1991 n. 9462).

La cennata corretta interpretazione dell’art. 95 cit. resta avvalorata dal prevalente orientamento giurisprudenziale che trova pregnante legittimazione nella esigenza di evitare che per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento si formi automaticamente il giudicato sull’accertamento di inesistenza della pretesa creditoria, al fine di impedire che il creditore si veda sottratta la possibilità di accertamento del proprio diritto nella competente sede giudiziaria nei due gradi di merito.

Del pari fondato è il secondo motivo di impugnazione ove si osservi che la mancata indicazione nella sentenza di primo grado dell’Inail, che pur era stato ritualmente evocato in giudizio e nei cui confronti il giudizio medesimo si era pertanto svolto, è palesemente frutto di errore materiale e non può assumere alcun valore decisivo e determinante al fine di far ritenere l’improcedibilità dell’appello.

E’ altresì fondato il terzo motivo di gravame ove si osservi che il dispositivo della sentenza di primo grado faceva esplicita menzione dell’annullamento anche dell’ordinanza ingiunzione dell’Inail e pertanto il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione si appalesa nel caso di specie inconferente.

Si impone pertanto, in accoglimento dei suddetti motivi di gravame, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Trieste la quale si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Trieste.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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