Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8736 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27267-2015 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO DA

CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALBERTELLI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, SCANIA FINANCE ITALY

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 15/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

(OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, e il suo liquidatore F.A., impugnano con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Cagliari del 15.10.2015, che ha respinto il reclamo da esso proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, e il creditore istante Scania Finance Italy s.p.a. non hanno spiegato difese.

Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione della L. Fall., art. 1, comma 2, nonchè omesso esame di un fatto decisivo, avendo la corte d’appello erroneamente ritenuto che tra i tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimento dovesse essere ricompreso quello chiusosi al 31.12.2011, anzichè nell’anno successivo.

Il motivo è manifestamente fondato.

Com’è noto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e b) – nel testo novellato dal D.Lgs. n. 169 del 2007 – sono esonerati dal fallimento gli imprenditori che dimostrino di avere avuto “nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore”, un attivo patrimoniale ovvero ricavi lordi inferiori, rispettivamente ad Euro 300.000 ed Euro 200.000. Ancora, la L. Fall., art. 15, comma 4, onera espressamente il debitore di produrre in giudizio copia dei bilanci relativi “agli ultimi tre esercizi”.

Dunque, mentre nel testo originario deella L. Fall., art. 1, comma 2, come introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, assumeva rilievo “la media degli ultimi tre anni” e soltanto con riguardo ai ricavi, confermato dalla previsione contenuta nella L. Fall., art. 14 – per il caso di auto fallimento – di indicare i ricavi lordi “per ciascuno degli ultimi tre anni”, nel testo vigente dopo il correttivo del 2007 il legislatore della riforma ha dato rilievo, nella L. Fall., artt. 1, 14 e 15, esclusivamente agli “esercizi sociali”, che – di norma ai sensi dell’art. 2364 c.c., comma 2 – hanno durata annuale e si chiudono al 31 dicembre.

Nella vicenda in discussione, tuttavia, risulta che l’ultimo bilancio, trattandosi di quello di liquidazione finale ex art. 2492 c.c., venne chiuso al 31.5.2014, essendosi la società cancellata dal registro delle imprese il successivo 1.7.2014.

Poichè è incontroverso che il ricorso per la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, venne depositato il successivo 23.10.2014, deve allora ritenersi che i tre esercizi rilevanti ai fini della valutazione della sua fallibilità ricomprendano anche l’esercizio chiuso al 31.5.2014 (oltre che quelli relativi al 2013 e al 2012) e non l’esercizio chiuso al 31.12.2011, come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello.

Il ricorso va accolto, va cassata la sentenza impugnata, con rimessione alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, per una nuova valutazione dei presupposti di fallibilità, ed alla quale si rinvia anche la decisione sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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