Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8735 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CO.MA.SPE S.N.C. DI A. URSO E C. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Sig. U.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SABOTINO 2, presso lo studio dell’avvocato REVELLI

FRANCESCA LUISA, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRIA CONTIN

FRANCESCO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FAGIOLI S.P.A. (OMISSIS), in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione Sig. F.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell’avvocato DE

SANCTIS MANGELLI SIMONETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati

LONGONI MARIA GRAZIA e PALMIGIANO GIULIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ASSITALIA S.P.A. LE ASSICURAZIONI D’ITALIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 361/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO –

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 23/11/2005, depositata il 16/02/2006,

R.G.N. 724/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato CARLO D’ERRICO (per delega dell’Avv. MARIA GRAZIA

LONGONI PALMIGIANO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 16 febbraio 2006 la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto dalla snc CO.MA.SPE. do A. Urso & C. contro la decisione del locale Tribunale del 4 aprile 2002, che aveva condannato la spa San Marco spedizioni e trasporti al pagamento dei danni riportati dalle merci trasportate, nei limiti della somma di L. 14.000.000, trattandosi di trasporto di peso superiore alle 5 tonnellate con unico mittente e destinatario.

La decisione del primo giudice era stata impugnata da CO.MA.SPE. sul rilievo che nel caso di specie non era rimasto danneggiato l’intero carico trasportato dall’autocarro della San Marco, ma solo alcuni dei rulli della macchina laminatrice.

In effetti, sottolineava la società appellante, la macchina laminatrice della CO.MA.SPE. era stata suddivisa in sei carichi., con sei distinti viaggi, effettuati il 27 febbraio, 2, 3 e 4 marzo 1998.

Nel corso di uno di questi viaggi una parte del carico si era rovesciato in curva, con conseguente danneggiamento di alcuni rulli della macchina laminatrice.

Donde la inapplicabilità delle limitazioni di responsabilità a carico del vettore previste dal sistema della tariffazione a forcella.

La Corte territoriale, nel confermare la decisione di primo grado, ne integrava la motivazione, osservando che il ragionamento presuntivo svolto dal Tribunale doveva considerarsi del tutto corretto.

Considerato che la intera macchina laminatrice aveva un peso superiore a 75 tonnellate, e che la portata massima del camion era pari a 2 9 tonnellate, era del tutto logico che il macchinario fosse stato suddiviso nelle sue componenti in sei distinti carichi, di peso presso a poco equivalente.

Costituiva, pertanto, presunzione del tutto logica che il peso dell’intero carico trasportato il 1 marzo 1998, tenendo conto del peso accertato delle sole parti danneggiate di quattro tonnellate ed alla portata utile del mezzo, fosse superiore alle cinque tonnellate.

Doveva poi escludersi che fosse stata raggiunta la prova della colpa grave o del dolo del vettore, la cui sussistenza avrebbe dovuto essere provata dall’attore danneggiato che invece sì era limitato a contestare genericamente la applicabilità della limitazione di responsabilità senza nulla dedurre sul punto.

Del tutto nuova, infine, i giudici di appello ritenevano la deduzione della ulteriore censura relativa alla applicazione del limite di 500,00 per chilogrammo in luogo di quello introdotto dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7, convertito in L. n. 162 del 1993 (in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado).

Avverso tale decisione la COMASPE ha proposto ricorso per cassazione sorretto da tre motivi, illustrati da memoria.

Resiste la FAGIOLI spa (società incorporante della Fumagalli trasporti, già San Marco) con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1693, 1696, 2697, 2727 e 2729 c.c. L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, nel testo modificato dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, artt. 183 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nel testo previgente.

Secondo le regole generali, applicabili anche al caso di specie, sarebbe stati preciso onere della San Marco fornire la prova che la attività prestata nella esecuzione del trasporto per la COMASPE – era stata improntata alla normale diligenza, così da potere escludere qualsiasi ipotesi di dolo o colpa grave a suo carico.

Nel caso di specie, il rovesciamento del carico del mezzo di trasporto era imputabile alla eccessiva velocità tenuta in curva dal conducente del veicolo ed alla non corretta sistemazione del carico sul pianale del mezzo.

Sussisteva, dunque, la piena responsabilità di San Marco.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, modificato dalla L. 27 maggio 1993, n. 163 e degli artt. 1593, 1696, 2697, 2727 e 2728 c.c., sotto diverso profilo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ad avviso della società ricorrente, non poteva comunque essere condivisa la decisione della Corte territoriale, che aveva ritenuto di poter procedere per presunzioni, ai fini della determinazione del peso del carico ed alla individuazione dei limiti di responsabilità, posti dalla Legge del 1985, in relazione al peso del carico danneggiato.

Le variabili di peso e portata per ogni autocarro – ad avviso della società ricorrente – impedirebbero il ricorso alla presunzione di cui all’art. 2727 c.c. non essendovi fattori aritmetici precisi e concordanti che consentano di individuare l’esatto peso del carico trasportato nel giorno dell’incidente.

Erroneamente i giudici di appello avevano ritenuto di non ammettere le prove testimoniali dedotte, che tendevano ad accertare il reale valore della merce rimasta danneggiata nell’incidente.

Osserva il Collegio:

i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra di loro.

I giudici di appello hanno ricordato che la L. n. 450 del 1985, art. 1 al comma 1, pone precisi limiti di responsabilità per i trasporti aventi ad oggetto un carico superiori alle cinque tonnellate, cosicchè al vettore convenuto che invochi tale regola per sottrarsi alla responsabilità contrattuale piena, di cui all’art. 1693 c.c. incombe l’onere della prova relativa al solo presupposto del peso del carico, e ciò in particolare quando l’attore abbia contestato – come nel caso di specie nella memoria ex art. 189 c.p.c. dinanzi al Tribunale – la ricorrenza dei presupposti della limitazione di responsabilità.

La Corte territoriale ha spiegato, con motivazione adeguata, le ragioni per le quali doveva ritenersi applicabile la limitazione della responsabilità prevista dalla, Legge del 1985 sottolineando che nel caso di specie, si era trattato di trasporto con mittente e destinatario unico, ed un carico di peso superiore alle cinque tonnellate.

La stessa Corte ha posto in evidenza che la deduzione della colpa grave del conducente dell’autocarro della San Marco era stata formulata tardivamente,, per la prima volta, con la comparsa conclusionale dinanzi al Tribunale, ricordando che il caso regolato dall’art. 1 L. n. 450 del 1985, comma 3, costituisce eccezione alla regola generale di cui al primo comma. Con la conseguenza che, una volta invocata dal vettore convenuto la regola generale della limitazione di responsabilità, la esistenza della colpa grave o del dolo del vettore rappresenta materia di specifica eccezione, riservata alla difesa dell’attore danneggiato.

Le censure formulate sul punto dalla ricorrente non colgono nel segno.

I giudici di appello hanno posto in evidenza che solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado era stata dedotta la sussistenza di una colpa grave del vettore.

Ora, le comparse conclusionali hanno soltanto funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e pertanto non possono certo contenere domande o eccezioni nuove che comportino un ampliamento del “thema decidendum” (Cass. 14 marzo 2006 n. 5478).

I tempi per la deduzione di un fatto o di una domanda nuovi sono dettati dalle regole riguardanti le preclusioni dettate dall’art. 183 c.p.c..

Nel vigore del regime delle preclusioni di cui al nuovo testo dell’art. 183 cod. proc. civ., introdotto dalla L. n. 353 del 1990, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti – ed esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del giudice essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano l’ampliamento successivo del “thema decidendi” (Cass. 13 dicembre 2006 n. 26691, 16 maggio 2007 n. 11298, 12 giugno 2009 n. 13733).

A fronte della motivate argomentazioni svolte dai giudei di appello si infrangono tutte le censure formulate dalla ricorrente, la quale – attraverso la denuncia di violazione di norme di diritto – tende ad una diversa valutazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede.

Con il terzo motivo la ricorrente sottolinea una irregolarità nella instaurazione del contraddittorio ed un difetto di rappresentanza del legale rappresentante della Fumagalli per avere questi rilasciato la procura al difensore irritualmente con la comparsa conclusionale in appello.

In particolare, con questo motivo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 75, comma 3, artt. 83, 347 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dei principi della regolarità del contraddittorio, osservando che la procura del giudizio di appello, rilasciata dalla Fumagalli trasporti (che aveva incorporato la San Marco) risultava conferita dall’amministratore delegato G. E. in calce alla comparsa conclusionale d’appello dell’1 settembre, depositata l’11 ottobre 2005.

Le censure formulate con l’ultimo motivo di ricorso sono inammissibili.

Esse, infatti, avrebbero dovuto essere formulate tempestivamente nel giudizio di appello.

Le stesse sono comunque infondate, riguardando la comparsa conclusionale, nella quale risultava la procura rilasciata dalla Fumagalli, e non anche la comparsa di j riposta in appello del 12 maggio 2003, nella qual risulta la procura regolarmente rilasciata dal rappresentante legale della San Marco(società all’epoca esistente).

Come ha rilevato la società Fagioli, la società incorporata Fumagalli (già San Marco), del resto, non aveva apportato alcuna modifica alla difese svolte dalla San Marco, costituendosi nel giudizio di appello, a mezzo del proprio amministratore delegato, con la comparsa conclusionale.

Del resto, la conclusionale, anche nel giudizio di primo grado, ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicchè, ove sia prospettata per la prima volta una questione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (Cass. 29 luglio 2002 n. 11175, 7 aprile 2004 n. 6858).

Sul punto, la ricorrente si limita ad osservare che la Corte territoriale aveva, in conseguenza della nuova costituzione, accolto alcune argomentazioni non ricevibili: senza spiegare, tuttavia, in alcun modo in che cosa queste consistessero.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della Fagioli spa che liquida in Euro 1.700,00 (millesettecento/00) di cui Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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