Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8735 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 02/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8735
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –
Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 20894/2008 proposto da:
NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso
lo studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS, che la
rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimata –
nonchè da:
S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
2, presso lo studio degli avvocati MOSCATO PIETRO, PERSI FABRIZIO che
la rappresentano e difendono giusta delega a margine del
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso
lo studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS, che la
rappresenta e
difende giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 8344/2006 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 16/08/2 007 R.G.N. 9539/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/03/2010 dal Consigliere Dott. BALLETTI Bruno;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello, che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
ACCERTATO:
Che con verbale di conciliazione – sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati – dinanzi alla Corte di appello di Roma (r.g.
9539/2005) le parti hanno conciliato le controversie tra le stesse intercorse compreso il giudizio di cassazione proposto con ricorso r.g.n. 20894/08 avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 8344/2006 del 16 agosto 2007, con regolamentazione concordata anche relativamente alle spese del cennato giudizio;
che il summenzionato verbale di conciliazione è stato ritualmente depositato ed attiene alle parti di cui al presente giudizio;
RITENUTO, pertanto:
che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. Sez. Unite n. 16528/2008), mentre non sussistono le condizioni per una pronunzia sulle spese del presente giudizio di cassazione giusta l’accordo intervenuto tra le parti anche relativamente alle cennate spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione della materia del contendere; nulla sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010