Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8735 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8735 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

Data pubblicazione: 10/04/2013

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 201 del ruolo generale
dell’anno 2011, proposto
da
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
ricorrentecontro
ENEL s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore
-intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, sezione

RG n. 16416/2010

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I

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staccata di Parma, sezione 23°, depositata in data 21 dicembre 2009, numero
159/23/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Penino;
udito per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello Stato Beatrice Fiduccia;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale

Tommaso Basile, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
Fatto

L’Enel versò le rate d’acconto della tassa sull’emissione di anidride
solforosa ed ossidi di azoto, istituita dall’articolo 17 della legge numero 449 del
1997, in relazione all’anno 1998.
A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, numero 416, contenente il regolamento attuativo per
l’applicazione della tassa, la società propose istanza di rimborso della somma
che risultava eccedente rispetto a quanto dovuto in applicazione del criterio di
calcolo delle emissioni stabilito dal suddetto decreto e l’Agenzia delle dogane
respinse l’istanza di rimborso.
La società impugnò il provvedimento di diniego e la commissione tributaria
provinciale accolse il ricorso, con sentenza che la commissione tributaria
regionale ha confermato, reputando che il rimborso fosse dovuto, in quanto
soltanto col decreto del Presidente della Repubblica numero 416 del 2001 sono
state fissate norme tecniche necessarie alla quantificazione del tributo che, in
precedenza, era quantificato secondo criteri provvisori e inadeguati.
Ricorre l’Agenzia delle dogane, affidando il ricorso a due motivi.
La società non spiega difese.
Diritto

1. Col primo motivo di ricorso, proposto ex artioclo 360, 1° comma,

numero 3, c.p.c., l’Agenzia delle dogane lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’articolo 17, commi dal 29° al 33°, della legge 27 dicembre
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Angelina-

ino estensore

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1997, numero 449, in combinazione col decreto del presidente della Repubblica
26 ottobre 2001, numero 416, degli articoli 1, 4, 10-11 e 12 delle preleggi, anche
in combinazione con l’articolo 3, 1° comma, dello statuto del contribuente,
sostenendo che i commi dal 29° al 33° dell’articolo 17 dettassero una disciplina
compiuta della tassazione istituita.
21 -La censura proposta è fondata.

Questa Corte ha già avuto più occasioni per chiarire che il regolamento
approvato col decreto del Presidente della Repubblica numero 416 del 2001,
inequivocabilmente definito dall’articolo 17, 32° comma, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 come regolamento di applicazione, «…da emanare ai
sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1>>, non incide
sull’insorgenza della obbligazione avente ad oggetto l’accisa in questione.
2.2.-L’articolo 17 della legge 449 del 1997 detta difatti compiutamente le
modalità di pagamento del tributo e, <> (cfr. Cass. 24 febbraio 2012, n.
2850; Cass. 30 luglio 2008, numeri 20665 e 20667; Cass. 21 dicembre 2009,
numeri 26859 e 26860).
2.3.-Ne consegue che la norma di legge esaurisce tanto la descrizione del

presupposto impositivo, individuando il fatto generatore dell’obbligazione nella
<>,
quanto la modalità di liquidazione del tributo, in relazione alla unità di misura
del peso (tonnellata) delle sostanze emesse.
2.4.- Diversamente opinando, ossia ritenendo che si debba demandare la

definizione della base imponibile al successivo regolamento, non si potrebbe
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Angelina

errino estensore

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prospettare alcun conguaglio o rideterminazione del tributo dovuto per i periodi
di imposta antecedenti la emanazione della normativa secondaria, ma si
dovrebbe coerentemente concludere per la oggettiva inapplicabilità della legge
istitutiva della tassa e, conseguentemente, per la inesigibilità del tributo fino
alla approvazione della normativa regolamentare.

2.5.- Indubbiamente, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 416 del 2001 (articolo 2, 3 0 comma, del decreto ed allegato
tecnico, parte prima) prevedono differenti metodi di misurazione delle emissioni
di fumi (tra l’altro con sistemi di calcolo alternativi rimessi alla scelta degli
operatori, che rinviano anche alla «vigente normativa ambientale»); ma,
anche in mancanza dei criteri indicati nel regolamento, è stato egualmente
possibile procedere alla misurazione delle quantità di SO2 ed NOx prodotte
nell’aria, in assenza sia di vincoli specifici, imposti dalla norma di rango
primario, in ordine all’impiego in via esclusiva di un determinato criterio
tecnico, sia della fissazione di principi o criteri direttivi ai quali la fonte
normativa secondaria si sarebbe dovuta attenere nella scelta di criteri di
misurazione.
2.6.- Ciò posto, le norme del regolamento approvato col suddetto decreto
numero 416 del 2001 non spiegano efficacia retroattiva sul rapporto dedotto in
giudizio, sia in quanto difetta una espressa previsione autorizzativa di legge in
tal senso, sia perché mediante la fonte normativa secondaria non può essere
fornita la interpretazione autentica di una norma di legge: anche
l’interpretazione autentica è ex se atto di formazione primaria, risolvendosi
nella scelta, tra i vari significati precettivi, ab origine tutti possibili, della
norma, di quello al quale soltanto deve attribuirsi efficacia prescrittiva.
2. 741 regolamento oggetto del decreto del Presidente della Repubblica
numero 416 del 2001, individuando i criteri di calcolo delle quantità dei fumi
emessi, non ha quindi disposto in senso retroattivo sui rapporti di imposta
anteriori, ma ha, piuttosto, disciplinato con efficacia normativa erga omnes ed in
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o estensore

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via generale i rapporti tributari futuri e quelli non ancora definiti, là dove i
rapporti obbligatori relativi ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in
vigore non possono essere rimessi in discussione dalle norme regolamentari
sopravvenute.
3.- L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del secondo,
volto ad escludere la decadenza dal diritto al rimborso.

La sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo accertamenti di fatto, il
giudizio va deciso nel merito, respingendo l’impugnazione originariamente
proposta dalla società.
La particolarità della controversia comporta la sussistenza di giusti motivi
per la compensazione delle spese inerenti alle fasi di merito.
Le spese concernenti questa fase seguono, invece, la soccombenza..
per questi motivi
La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata;
-decidendo nel merito, respinge l’impugnazione originariamente proposta dalla
società;
-compensa le spese inerenti alle fasi di merito;
-condanna la società a rifondere le spese inerenti a questa fase, liquidate in Euro
7800,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.

4.- Il ricorso va in conseguenza accolto.

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