Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8735 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5155-2015 proposto da:

F.LLI S. SNC DI S. O. & C IN LIQUIDAZIONE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAVOUR 191, presso lo studio dell’avvocato LUCA FRANCANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELO MIRANDA;

– ricorrente –

contro

DONATI SPA, già LA CATTEDRALE SCARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato MARCO

DONVITO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Nonchè da:

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1350/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

La Fratelli S. s.n.c. di S. O. & c. impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Catania del 18.10.2014, che ha accolto l’appello proposto dalla Donati s.p.a. – già Cattedrale s.c.ar.l. -, avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell’appellante, in relazione a taluni lavori eseguiti per conto dell’appellata, nell’ambito di un appalto pubblico di lavori.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. 18 marzo 1990, n. 55 e della L. 18 novembre 1998, n. 415, art. 9, del D.Lgs. n. 358 del 1992, art. 9, comma 6, lett. c), e del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 56 per avere la corte d’appello erroneamente ritenuto che il rapporto contrattuale intrattenuto tra le parti fosse riconducibile nell’ambito del subappalto di lavori pubblici.

La Donati s.p.a. ha depositato controricorso, con ricorso incidentale condizionato affidato a quattro motivi.

Il motivo è manifestamente infondato.

La corte d’appello ha ritenuto che il contratto di subappalto stipulato tra le parti, non essendo stato autorizzato dalla stazione appaltante, fosse in contrasto con la L. n. 646 del 1982, art. 21 e, quindi, nullo.

Orbene, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non vale, ad escludere la natura di subappalto e, soprattutto, l’obbligo di autorizzazione, la L. n. 55 del 1990, art. 18, comma 12 – nel testo applicabile ratione temporis prima della sua abrogazione – a tenore del quale “Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare”.

Siffatta norma, invero, come già ritenuto dal Giudice amministrativo (Cons. Stato 21.11.2007, n. 5906), si limita ad equiparare al subappalto talune attività cd. “similari”, ma non vale a sottrarre all’obbligo di autorizzazione qualsivoglia contratto di subappalto, quale che ne sia la soglia dei lavori e del personale impiegato.

Il ricorso incidentale della Donati s.p.a. resta integralmente assorbito.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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