Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8734 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6111/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SCART. IMBALLAGGI s.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del

controricorso dagli avv. Giovanni Gatteschi, Marcello Catacchini e

Antonio Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Toscana n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1394/13/2015 depositata in data 28 agosto 2015

della Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 ottobre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 1394/13/2015, depositata il 28 agosto 2015, la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Ufficio contro la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Arezzo aveva annullato l’avviso che accertava, per l’anno 2007, ricavi non dichiarati per Euro 379.668.

Osservava la CTR che il finanziamento concesso dalla B.P. Imballaggi alla Scart. era stato restituito con rate corrisposte dal 4.7.2009 al 31.12.2011 e che l’avvenuta restituzione delle somme erogate era incompatibile con la natura di contributo in conto di esercizio dell’operazione in questione; inoltre, l’assenza di un piano di rimborso periodico del prestito se connotava l’operazione come atipica, non valeva tuttavia a snaturarne la funzione di finanziamento.

La Scart, del resto, aveva fornito una spiegazione logica dell’operazione, in quanto la B.P. poteva meglio garantire il mutuo bancario perchè meno esposta verso gli istituti di credito e l’Ufficio non aveva fornito elementi di prova in ordine alla diversa natura dell’operazione finanziaria.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41-bis, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 5, in combinato con l’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la CTR affidato il proprio ragionamento alla considerazione di un elemento, cioè il rimborso della somma, venuto in rilievo successivamente non solo all’accertamento ma alla stessa presentazione del ricorso (risalente alla data del 7 maggio 2009).

2. Con il secondo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, in combinato con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, avendo l’Ufficio già fornito plurimi elementi indiziari aventi forza presuntiva, gli ulteriori elementi che la CTR parrebbe richiedere sul piano probatorio sarebbero volti a pretendere dall’Agenzia la prova piena come presupposto dell’accertamento.

3. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.

3.1. Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 1, lett. g), “sono considerati ricavi (…) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto”.

3.2. In relazione a tale disposto normativo e dunque al fine di determinare la base imponibile, nel caso in esame è dirimente la corretta qualificazione della dazione operata dalla controllata in favore controllante quale contributo in conto capitale, come accertato dall’Ufficio, o piuttosto come finanziamento a titolo oneroso, come preteso dal contribuente.

3.3. La sentenza impugnata ha desunto la natura di finanziamento da un unico elemento considerato decisivo e cioè dall’avvenuta restituzione della somma.

3.4. La concreta qualificazione dell’operazione intercorsa tra le parti, tuttavia, non può procedere nel caso di specie traendo elementi di convincimento esclusivamente dal comportamento delle parti, ciò in quanto, come rilevato dall’Ufficio, non solo la restituzione è avvenuta quando era decorso un intervallo di tempo significativo rispetto al momento della dazione, ma soprattutto quando l’attività dei verificatori era stata ormai svolta, l’accertamento era stato notificato e addirittura il ricorso era stato presentato.

3.5. Tali circostanze impediscono allora di ricollegare ai comportamenti delle parti il loro naturale valore inferenziale (potenzialmente rilevante nell’ottica dell’art. 1362, comma 2, c.c.), potendo essi astrattamente trovare una spiegazione logica non già nella volontà di eseguire esattamente quanto pattuito in sede contrattuale, ma nell’intento di evitare “ex post” le conseguenze dell’accordo originario.

3.6. Del resto la stessa CTR ha ammesso esplicitamente l’assenza di un piano di rimborso periodico (che però, secondo la stessa, non dovrebbe snaturare la funzione di finanziamento) ed ha fondato il suo convincimento esclusivamente sull’avvenuta restituzione delle somme che però, considerando le circostanze temporali sopra indicate, non può possedere alcuna efficacia dirimente.

3.7. Ciò che rileva, dunque, ai fini della corretta qualificazione della dazione, come contributo in conto capitale o come finanziamento a titolo oneroso, è solo l’esame delle concrete pattuizioni intercorse tra le parti al momento del contratto, se includenti o meno la previsione, fin dall’origine, di un obbligo di rimborso a carico della finanziata, indagine che dovrà essere compiuta dalla CTR in sede di rinvio.

4. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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