Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8734 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. III, 15/04/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VETTORELLO AUTO S.R.L. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. V.N., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa dall’avvocato BERTONE

FRANCESCO SAVERIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MOCAR DI FRANCHINI MARIO E C. S.A.S., COMUNE DI MORTARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 434/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO –

SEZIONE 3^ CIVILE, emessa il 16/2/2005, depositata il 19/05/2005,

R.G.N. 1576/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/03/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 7-14 gennaio 2003 il Tribunale di Vigevano stabiliva il canone relativo al capannone ad uso commerciale locato dalla Vettorello Auto S.r.l., concessionaria del diritto di superficie nell’ambito del piano per gli insediamenti produttivi del Comune di Mortara, concedente del predetto diritto, alla Autorama S.n.c., cui era subentrata la Mocar di Franchini Mario & C. S.a.s..

Con sentenza in data 16 febbraio – 19 maggio 2005, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame della Vettorello.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: i costi di costruzione incrementativi non concorrevano nella specie a formare il valore iniziale dell’immobile in quanto non adeguatamente dimostrati;

il Tribunale aveva tenuto conto dell’IVA pagata sui materiali utilizzati per l’edificazione del capannone.

Avverso la suddetta sentenza la Vettorello Auto ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Mocar S.a.s. e Comune di Mortara non hanno espletato attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione dell’art. 12 della convenzione Comune di Mortara – Vettorello S.r.l.;

violazione ed errata applicazione dell’art. 2220 c.c..

La censura è inammissibile per due ordini di ragioni. Sotto un primo profilo, la ricorrente non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in ordine alla convenzione intervenuta con il Comune di Mortara, alla C.T.U. e agli altri documenti cui fa riferimento.

Sotto altro profilo, le argomentazioni a sostegno implicano esame delle risultanze processuali, apprezzamenti di fatto, interpretazione di documenti, che sono tutte attività riservate al giudice di merito e contengono riferimenti ad una norma di diritto (il D.P.R. n. 643 del 1972, art. 11) di cui non è stata denunciata nè la violazione, nè la falsa applicazione.

E’appena il caso di aggiungere che la statuizione della Corte territoriale, secondo cui i costi di costruzione debbono essere considerati solo se dimostrati (o per la parte in cui sono stati dimostrati) è corretta.

Inconferenti sono le asserite violazione e falsa applicazione dell’art. 2220 c.c., sia perchè, ancora una volta violando il principio di autosufficienza, la ricorrente non dimostra di avere trattato la questione avanti alla Corte territoriale, sia perchè la circostanza che il termine di conservazione delle scritture contabili e delle fatture sia limitato a dieci anni non incide sull’assolvimento dell’onere probatorio che la sentenza impugnata ha ritenuto carente.

2 – Il secondo motivo lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione ed errata applicazione dell’art. 196 c.p.c..

La censura sembra rivolta alla sentenza del Tribunale piuttosto che a quella impugnata, che è la sola su cui si può esercitare il controllo della Corte. La ricorrente non dimostra di avere chiesto anche nel giudizio di appello un supplemento di consulenza tecnica e, comunque, la relativa ammissione rientrava nei poteri discrezionali del giudice di secondo grado.

Le ulteriori argomentazioni si rivelano da un lato generiche, dall’altro implicati esame di atti e documenti nei cui confronti non è stato rispettato il principio di autosufficienza.

Si ribadisce che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

Il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che hai indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

La ricorrente non dimostra che la sentenza impugnata presenti i vizi denunciati nei limiti sopra precisati, ma, piuttosto, esprime il proprio dissenso dal suo contenuto decisionale.

3. Il terzo motivo adduce omessa pronuncia e motivazione su di un punto decisivo della controversia. Manca qualsiasi riferimento alle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., così che la censura viola palesemente l’art. 366 c.p.c., n. 4, che prescrive l’indicazione delle norme di diritto su cui ciascun motivo si fonda. In tal modo non viene specificato se la denuncia riguardi la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione al successivo art. 360, n. 4, oppure il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso si assume che il giudice d’appello non ha valutato la censura proposta con riferimento alla mancata valutazione dell’IVA, ma anche in proposito non si è verificata la lamentata omissione, in quanto la Corte territoriale ha affrontato la questione, confermando la statuizione del primo giudice.

Pertanto il ricorso va rigettato. Nulla spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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