Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8734 del 10/04/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 8734 Anno 2013
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 16414 del ruolo generale
dell’anno 2010, proposto
da
ENEL s.p.a., in persona d’un procuratore speciale del
legale rappresentante

pro tempore,

elettivamente

domiciliato in Roma, alla piazza d’Aracoeli, presso lo
studio dei propri difensori e procuratori avvocati
Guglielmo Maisto e Marco Cerrato, giusta mandato in
calce al ricorso
ricorrentecontro
Agenzia delle dogane, in persona del direttore pro
tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’avvocatura
dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via
dei Portoghesi, n. 12, domicilia;
RG n. 1641 k2010

Angelina-Maria Perrino estensore

Data pubblicazione: 10/04/2013

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-controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione 29°, depositata in data 29 aprile 2009, n. 71/29/09;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12 marzo
2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
uditi per la società l’avv. Cenato e per l’Agenzia delle dogane l’avvocato dello

Stato Beatrice Fiduccia;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale
Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto
L’Enel versò le rate d’acconto della tassa sull’emissione di anidride
solforosa ed ossidi di azoto, istituita dall’articolo 17 della legge numero 449 del
1997, in relazione all’anno 1998.
A seguito dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 2001, numero 416, contenente il regolamento attuativo per
l’applicazione della tassa, la società propose istanza di rimborso della somma
che risultava eccedente rispetto a quanto dovuto in applicazione del criterio di
calcolo delle emissioni stabilito dal suddetto decreto e l’Agenzia delle dogane
respinse l’istanza di rimborso.
La società impugnò il provvedimento di diniego e la commissione tributaria
provinciale ha parzialmente accolto, con sentenza che la commissione tributaria
regionale ha ribaltato, reputando che il rimborso non fosse dovuto, in quanto la
norma contenuta nella legge numero 449 del 1997 contiene tutti gli elementi
atti ad identificare i soggetti tenuti al versamento dell’imposta, il suo oggetto e
la sua quantificazione.
Ricorre la società, affidando il ricorso a due motivi.
L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.
Entrambe le parti depositano memoria ex articolo 378 c.p.c.
Diritto
RG n. 164450010

Angelina-Maria errino estensore

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/.- E’ infondata l’eccezione di giudicato esterno formulata dall’Agenzia
delle dogane in ragione delle sentenze pronunciate da questa Corte in relazione
al medesimo oggetto ed alla medesima annualità.
Va al riguardo rimarcato che la stessa pronuncia delle sezioni unite invocata
dalla controricorrente (Cass., sez.un., 16 giugno 2006, n. 13916) segnala che
l’accertamento giudiziale su un elemento fondamentale di un rapporto proietta il

proprio vincolo anche in successivi giudizi relativi a diversi rapporti, ma legati
da un nesso di identità contenutistica e funzionale con quello accertato e
destinati a sorgere tra le stesse parti sulla base di fatti costitutivi che si ripetono
nel corso del tempo, a situazione normativa e fattuale immutata: là dove, nel
nostro caso, è la stessa Agenzia a rilevare che le sentenze della Corte si
riferiscono a centrali termoelettriche diverse da quella in esame.
2.- Col primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, 1° comma,

numero 3, c.p.c., la società lamenta la violazione e falsa applicazione
dell’articolo 17, commi dal 29° al 33°, della legge 27 dicembre 1997, numero
449, in combinazione col decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
2001, numero 416. La ricorrente sostiene che il pagamento del quale si è chiesto
il rimborso è avvenuto a titolo provvisorio, in quanto per l’esatta determinazione
dell’importo dovuto era necessario il regolamento, di natura interpretativa,
contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica numero 416/01, al quale,
tra l’altro, la legge istitutiva della tassa espressamente faceva richiamo.
2. /.-La censura proposta è infondata.
Questa Corte ha già avuto più occasioni per chiarire che il regolamento
approvato col decreto del Presidente della Repubblica numero 416 del 2001,
inequivocabilmente definito dall’articolo 17, 32° comma, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 come regolamento di applicazione, <<...da emanare ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 1>>, non incide

sull’insorgenza della obbligazione avente ad oggetto l’accisa in questione.

RG n. 1641612010

Angelina-Maria Penino estensore

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2.2.-L’articolo 17 della legge 449 del 1997 detta difatti compiutamente le
modalità di pagamento del tributo e, «pur preannunciando un regolamento
applicativo, va considerato immediatamente operativo, avendo stabilito i
destinatari tenuti al pagamento del tributo, la decorrenza pressoché immediata
(I gennaio 1998) della sua applicazione nonché la misura dello stesso per
unità di prodotto (103/000 per tonnellata/anno di anidride solforosa;

203.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto) con le modalità di
acquisizione dei dati annuali di riferimento» (cfr. Cass. 24 febbraio 2012, n.
2850; Cass. 30 luglio 2008, numeri 20665 e 20667; Cass. 21 dicembre 2009,
numeri 26859 e 26860).
2.3.-Ne consegue che la norma di legge esaurisce tanto la descrizione del
presupposto impositivo, individuando il fatto generatore dell’obbligazione nella
«emissione di anidride solforosa (802) e di ossidi di azoto (N0x)>›,
quanto la modalità di liquidazione del tributo, in relazione alla unità di misura
del peso (tonnellata) delle sostanze emesse.
2.4.- Diversamente opinando, ossia ritenendo che si debba demandare la
definizione della base imponibile al successivo regolamento, non si potrebbe
prospettare alcun conguaglio o rideterminazione del tributo dovuto per i periodi
di imposta antecedenti la emanazione della normativa secondaria, ma si
dovrebbe coerentemente concludere per la oggettiva inapplicabilità della legge
istitutiva della tassa e, conseguentemente, per la inesigibilità del tributo fino
alla approvazione della normativa regolamentare.
2.5.- Indubbiamente, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica n. 416 del 2001 (articolo 2, 3 0 comma, del decreto ed allegato
tecnico, parte prima) prevedono differenti metodi di misurazione delle emissioni
di fumi (tra l’altro con sistemi di calcolo alternativi rimessi alla scelta degli
operatori, che rinviano anche alla «vigente normativa ambientale»); ma,
anche in mancanza dei criteri indicati nel regolamento, è stato egualmente
possibile procedere alla misurazione delle quantità di SO2 ed NOx prodotte
RG n. 16414/2010

Angelina-Maria Perrfio esore

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nell’aria, in assenza sia di vincoli specifici, imposti dalla norma di rango
primario, in ordine all’impiego in via esclusiva di un determinato criterio
tecnico, sia della fissazione di principi o criteri direttivi ai quali la fonte
normativa secondaria si sarebbe dovuta attenere nella scelta di criteri di
misurazione.
2.6.- Ciò posto, le norme del regolamento approvato col suddetto decreto

numero 416 del 2001 non spiegano efficacia retroattiva sul rapporto dedotto in
giudizio, sia in quanto difetta una espressa previsione autorizzativa di legge in
tal senso, sia perché mediante la fonte normativa secondaria non può essere
fornita la interpretazione autentica di una norma di legge: anche
l’interpretazione autentica è ex se atto di normazione primaria, risolvendosi
nella scelta, tra i vari significati precettivi, ab origine tutti possibili, della
norma, di quello al quale soltanto deve attribuirsi efficacia prescrittiva.
2.741

regolamento oggetto del decreto del Presidente della Repubblica

numero 416 del 2001, individuando i criteri di calcolo delle quantità dei fumi
emessi, non ha quindi disposto in senso retroattivo sui rapporti di imposta
anteriori, ma ha, piuttosto, disciplinato con efficacia normativa erga omnes ed in
via generale i rapporti tributari futuri e quelli non ancora definiti, là dove i
rapporti obbligatori relativi ai periodi di imposta precedenti alla sua entrata in
vigore non possono essere rimessi in discussione dalle norme regolamentari
sopravvenute.
3.- L’accoglimento di questo motivo determina l’assorbimento del secondo,
volto ad escludere la decadenza dal diritto al rimborso, affermata dalla sentenza
impugnata per la tardività della presentazione della relativa domanda.
4.- Il ricorso va in conseguenza respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
per questi motivi
La Corte

-rigetta il ricorso;
RG n. 1641(e2010

Angelina-Maria Perrino estensore

5

Al

N. 11T:./LL. 3. – N. 5
MArEA TR Ii5 -LiTARIA

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-condanna la contribuente alla rifusione delle spese liquidate in Euro 4.500,00
per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013. V.”.99■-)—

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