Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8734 del 04/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017),  n. 8734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20390-2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo,

rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli avvocati

LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI e

GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, SERIT SPA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il

19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI

VIRGILIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

Rilevato che:

L’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale impugna con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il provvedimento del Tribunale di Catania del 19.6.2014, che ha parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, promossa da SERIT Sicilia s.p.a. in relazione a crediti previdenziali fondati su cartelle notificate alla debitrice in bonis.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, in relazione all’art. 2953, avendo il tribunale erroneamente ritenuto che dopo la notifica della cartella di pagamento, non impugnata dal contribuente, la prescrizione dei crediti fosse quella ordinaria quinquennale e non quella decennale prevista per l’esecuzione del giudicato.

Il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in liquidazione, e SERIT Sicilia s.p.a. non hanno spiegato difese.

Considerato che:

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, secondo il recente arresto delle Sezioni Unite di questa corte, la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c..

Dunque, correttamente il tribunale ha ritenuto che il credito contributivo vantato dall’ente previdenziale fosse ormai parzialmente prescritto, essendo decorso oltre un quinquennio dalla notifica di talune cartelle esattoriali senza che l’ente previdenziale ovvero il concessionario della riscossione avessero posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione.

Il ricorso va pertanto respinto; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Fallimento.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017

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