Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8733 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3625/2014 proposto da:

S.A. (CF (OMISSIS)), rapp.to e difeso per procura in

calce al ricorso dall’avv. Valerio Ficari e dall’avv. Stefano Parisi

Presicce, presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma,

Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9;

– ricorrente –

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 244/35/13 depositata in data 12 novembre 2013

della Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 ottobre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 244/35/13 depositata il 12.11.2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.A. avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Roma ne aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate, ai fini Irap e Irpef e relative addizionali, aveva accertato maggiori imposte per la complessiva somma di Euro 47.268,12.

Osservava la CTR che il giudice di prime cure aveva respinto il ricorso perchè tardivo, in quanto depositato 179 giorni dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, vale a dire decorsi 29 giorni dopo la scadenza del termine, tenuto conto della sospensione feriale e che tale statuizione non era stata impugnata con l’appello e pertanto era divenuta cosa giudicata.

Avverso tale sentenza S.A. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. L’Ufficio si è difeso al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21 e 22, nonchè del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè della violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che tra le due date considerate rilevanti dalla CTR (ossia tra la data della notifica dell’accertamento e quella di notifica del ricorso) non erano intercorsi 179 giorni, come calcolato dalla CTR, ma solo 148 giorni. Inoltre la CTR avrebbe errato nell’operare un riferimento alla disciplina della sospensione feriale, in quanto i 150 giorni calcolati per la proposizione del ricorso deriverebbero dalla somma dei 60 giorni, intercorsi dalla data della notifica dell’avviso, e degli ulteriori 90 giorni determinati dalla presentazione, da parte del contribuente, della domanda di accertamento con adesione, sicchè il giudice era pienamente in grado, anche in considerazione della documentazione presentata dal contribuente, di rilevare d’ufficio la tempestività del ricorso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ordine a quanto asserito dalla CTR circa la rilevata formazione del giudicato sulla statuizione di inammissibilità del ricorso contenuta nella sentenza di primo grado, avendo al contrario il ricorrente, domandando la riforma integrale della sentenza di primo grado, manifestato in modo chiaro la volontà di ottenere la riforma della sentenza anche in relazione alla statuizione concernente l’inammissibilità.

3. Il terzo motivo prospetta la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto l’avviso di accertamento era nullo per assenza della delega da parte del direttore provinciale di Roma con la quale si sarebbe attribuito ad un funzionario il potere di firmare l’atto impugnato.

4. Con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., prospettando il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, delle doglianze formulate riguardo al merito dell’accertamento impugnato, avendo il contribuente vinto la presunzione legale posta dal citato art. 32, che dispone che i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti o operazioni finanziarie costituiscono maggiori ricavi e/o compensi, avendo invece il contribuente provveduto a dimostrare che le movimentazioni contestate dall’Ufficio non si riferivano, appunto, a maggiori compensi. Su quest’ultimo punto il ricorrente si sofferma più ampiamente nella memoria, richiamando Corte Cost. n. 228 del 2014.

5. Il secondo motivo, che per ragioni logiche va prioritariamente esaminato, è infondato.

5.1. La CTR ha osservato che la statuizione sulla tardività del ricorso introduttivo, contenuta nella sentenza della CTP, non era stata impugnata con l’appello e pertanto era divenuta cosa giudicata.

5.2. Il contribuente obietta di aver domandato alla CTR l’integrale riforma della sentenza di primo grado e di aver formulato in modo chiaro ed inequivocabile la richiesta al giudice di appello di riformare integralmente la sentenza di primo grado in relazione a tutte le sue statuizioni.

5.3. Secondo il ricorrente, infatti, la richiesta di riforma della sentenza implica necessariamente la proposizione dell’eccezione relativa all’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo, e dunque tale doglianza era stata implicitamente introdotta in seguito alla semplice richiesta di riforma della sentenza impugnata.

5.4. Tale prospettazione non ha pregio.

5.5. Sul punto conviene ricordare che ai fini della individuazione del “thema decidendum” in appello, l’art. 342 c.p.c., prevede la devoluzione al giudice d’appello delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame; quest’ultimo si estende, tuttavia, ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, necessariamente connessi ai punti censurati, e dunque con possibilità di riesame dell’intero rapporto controverso e di tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado, se i motivi d’appello fanno puntuale riferimento all’impianto logico letterale complessivo della sentenza di primo grado.

5.6. Affinchè tale effetto devolutivo possa funzionare è pur sempre necessario, però, che la questione, come risolta dal giudice di primo grado, sia stata sottoposta ad una critica completa e radicale, non essendo ovviamente sufficiente, a tal fine, la richiesta generica di riforma integrale della sentenza impugnata (cfr. ad es. Cass. 14002 del 12/11/2001).

5.7. E’ stato in proposito precisato che “Affinchè un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell’atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, sicchè deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l’atto di appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamenta” (Cass. n. 18704 del 22/09/2015 e nello stesso senso n. 12280 del 15/06/2016).

5.8. Ne consegue che a fronte della mancata specifica contestazione, da parte del ricorrente, della declaratoria di inammissibilità del ricorso pronunciata dalla Commissione provinciale sul rilievo della tardività di quest’ultimo, correttamente la CTR ha dato atto della formazione del giudicato.

5.9. Inoltre, come ha osservato Cass. n. 22207 del 22/09/2017 “La regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l’impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame”.

5.10. Trattasi, del resto di un principio analogo a quello affermato, con riferimento alla verifica della “legittimatio ad causam” da svolgersi d’ufficio in ogni stato e grado del processo, da Sez. U n. 1912 del 9/02/2012, anche in tal caso sottolineandosi l’esistenza del fondamentale limite alla rilevabilità della questione costituito dalla formazione del giudicato interno.

5.11. Ne consegue che la rilevazione da parte della CTR dell’avvenuta formazione del giudicato sull’inammissibilità del ricorso introduttivo a cagione della sua tardività, non solo deve considerarsi corretta, non avendo il ricorrente nè dimostrato nè dedotto di aver sottoposto a critica specifica la statuizione del giudice di prime cure, ma impedisce di svolgere una concreta indagine (vanamente sollecitata dal primo motivo del ricorso) sulla asserita tempestività del ricorso introduttivo, sicchè la reiezione del secondo motivo determina immancabilmente l’assorbimento del primo motivo.

6. Assorbiti sono anche il terzo ed il quarto mezzo, riguardanti il merito della pretesa impositiva (introducendo, rispettivamente, questioni di forma e di sostanza dell’accertamento impugnato).

7. Le ragioni che precedono impongono, dunque, il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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