Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8733 del 04/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017), n. 8733
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15017-2016 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANTONIO MARIA SALVATORE DROGO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2489/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2489 del 2016 (pubblicata il 20 aprile 2016), in reiezione del gravame proposto dal sig. G.A., cittadino del Kosovo, ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale, anche sussidiaria.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, le più recenti informative del MAE tracciavano del Kosovo il quadro di una realtà politico-istituzionale notevolmente migliorata che non legittimerebbero nè l’emigrazione verso gli stati ad quem nè il riconoscimento di status o protezione sussidiaria in difetto di un rischio qualificato all’incolumità personale, con il richiedente il quale aveva fornito, nel tempo, dichiarazioni assai diverse, oscillanti ed inattendibili.
Il ricorrente assume l’esistenza di un rischio Paese, per la presenza di una ripresa dei conflitti armati, a causa delle tensioni politiche, religiose ed etniche, soprattutto tra fondamentalisti dell’UCK e islamici.
Il Ministero resiste con controricorso.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni.
Il ricorso per cassazione, pertanto, risulta inammissibile perchè censura, anche sotto le sembianze della violazione di legge, sollecitando anche ulteriori indagini ufficiose, la motivazione della sentenza relativa all’esame e all’apprezzamento non solo delle informazioni rese dal MAE in ordine alla rilevata assenza di rischi specifici e individuali, anche in base al quadro delle dichiarazioni, mutevoli, incerte e poco attendibili, del richiedente (Sez. unite, Sentenza n. 8053 del 2014).
Alla sostanziale reiezione del ricorso, sia pure in forma di inammissibilità dell’impugnazione, non conseguono le spese processuali, non essendosi costituita la parte intimata, ma solo l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte,
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 1 della Corte di cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017