Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8732 del 04/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 04/04/2017, (ud. 10/03/2017, dep.04/04/2017), n. 8732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10891/2016 proposto da:
COMUNE VIGONOVO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ALESSANDRO CALEGARI;
– ricorrente –
contro
C.L., C.A., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DI SAN BASILIO 61, presso lo studio dell’avvocato EUGENIO
PICOZZA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI ATTILIO DE
MARTIN;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2492/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
depositata il 26/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 2492 del 2015 (pubblicata il 26 ottobre 2015), nel procedimento di opposizione alla stima, riesaminando – in sede di rinvio – il merito della causa proposta dagli eredi C., a seguito della cassazione della sua precedente decisione che imponeva di considerare la natura non edificatoria delle aree (diversamente da quanto aveva fatto con il precedente cassato), ha accolto l’opposizione in una limitata misura (ma, pur sempre, superiore a quella oggetto della somma offerta dall’ente espropriante e depositata presso la Cassa depositi, avverso la quale determinazione gli espropriati si erano opposti) e, perciò, condannato il Comune di Vigevano al pagamento delle spese processuali sostenute dagli opponenti in tutti i gradi di giudizio. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune lamentando che non si sia tenuto conto che erano stati proprio gli opponenti a sostenere la natura edificatoria dell’area.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale sono state mosse osservazioni critiche (del ricorrente) ed adesive (dei resistenti).
Il ricorso per cassazione, però, non può trovare accoglimento alla luce del diritto vivente che si è espresso con il seguente principio di diritto: “In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi”. (Sez. 3, Sentenza n. 406 del 2008).
Alla reiezione del ricorso conseguono le spese processuali e l’affermazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte:
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 10 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2017