Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8731 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
T.L. e I.A., elettivamente domiciliato in Roma,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ai sensi dell’art.
366 c.p.c., comma 2, rappresentato e difeso dall’avv. Beltrame
Alessandro giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MANZANO s.c. a r.l., in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Largo
Giuseppe Faravelli n. 22, presso lo studio dell’avv. Boccia Franco
Raimondo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Freschi
Alberto giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 343/06 decisa
in data 5 maggio 2006 e depositata il 21 giugno 2006;
Udita la relazione del Consigliere Dott. URBAN Giancarlo;
udito l’avv. Giannì Gaetano per delega avv. Boccia R.;
udito il P.M. in persona del Cons. Dott. ABBRITTI Pietro che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 19 giugno 2001 J.A. e T.L. proponevano, avanti al giudice delle esecuzioni del Tribunale di Udine, opposizione ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione immobiliare promossa, nei loro confronti, dalla Banca di Credito Cooperativo di Manzano soc. coop. a r.l., in base a due decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Udine (nn. 16 e 17 del 1994), rispettivamente di L. 55.341.000 e di L. 298.398.794, e a due sentenze del Tribunale di Udine (nn. 235/98 e 70/00).
Sostenevano, quanto ai due decreti ingiuntivi, che il tasso d’interesse – quantificato nella misura del 15% annuo, con capitalizzazione trimestrale – era usurario, perchè superiore alla metà dei tassi soglia stabiliti con decreto del Ministero del Tesoro del 23 marzo 2001, ed, inoltre, che dalla data di notificazione del precetto, potevano decorrere solo gli interessi legali; quanto, poi, alle due sentenze, che esse erano di mero accertamento, e non potevano costituire titolo esecutivo in relazione alla semplice condanna alla rifusione delle spese di lite. Deducevano poi che, nell’ambito di altre due esecuzioni immobiliari promosse nei confronti della stessa T., in base al D.I. n. 17 del 1994, la banca aveva già ricavato la somma di L. 250.834.000, e riscosso, poi, dal fideiussore M.M., l’ulteriore somma di L. 190.000.000, in virtù di una transazione conclusa con quest’ultima, sicchè – da un lato – poichè la M. era deceduta e la T., che ne era figlia ed erede, era succeduta in tutti i rapporti della “de cuius”, ivi compresa la transazione, la banca nulla poteva più pretendere nei suoi confronti, e – dall’altro lato – l’importo che la stessa banca aveva riscosso, cioè complessive L. 440.834.000, era più che sufficiente a soddisfare tutte le sue ragioni di credito. Chiedevano, pertanto, che venisse dichiarato che la Banca di Credito Cooperativo di Manzano soc. coop. a r.l., non poteva procedere ad esecuzione forzata, nei loro confronti, per i titoli suddetti.
Con sentenza del 6 marzo 2004, l’adito Tribunale respingeva l’opposizione e condannava gli opponenti alle spese di lite.
Con sentenza del 21 giugno 2006 la Corte d’ Appello di Trieste respingeva l’appello e condannava gli appellanti in solido al pagamento delle spese.
Ricorrono per cassazione la T.L. e I.A. con tre motivi.
Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Manzano.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 457, 459, 533 e 1372 c.c. in quanto la sentenza impugnata aveva ignorato il principio secondo il quale l’erede subentra nella posizione giuridica del proprio dante causa: in relazione all’atto di transazione intervenuto tra la banca e la defunta M.M., la stessa T., quale erede universale, doveva essere considerata parte della transazione e quindi ogni pretesa dell’istituto doveva essere considerata estinta.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 1304 e 1411 c.c. poichè la T. non poteva essere considerata terzo soggetto rispetto alla defunta M., avendo la prima dichiarato di volere approfittare della transazione.
Le questioni sollevate dai ricorrenti sono incentrate sulla efficacia della transazione che sarebbe stata conclusa tra la defunta M.M. e la Banca procedente: il ricorso è però carente nella indicazione di un elemento fondamentale e cioè quello di precisare quale fosse in dettaglio il contenuto dell’atto, venendo meno, in tal modo, all’onere di autosufficienza al quale la parte ricorrente è tenuta. In base a tale principio, il ricorso deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a individuare le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. 13 luglio 2004 n. 12912, Cass. 11 giugno 2004 n. 11133, Cass. 15 aprile 2004 n. 7178, tra le altre; da ultimo, vedi Cass. 24 maggio 2006 n. 12362, Cass. 4 aprile 2006 n. 7825; Cass. 17 luglio 2007 n. 15952).
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, si denuncia la violazione dei principi vigenti in tema di pagamento parziale effettuato dal fideiussore: in realtà anche tale motivo è collegato alla stessa transazione, in esecuzione della quale la M. avrebbe versato un rilevante importo (e cioè L. 190 milioni), ma come si è detto, non sono stati forniti elementi sufficienti a verificare il contesto nell’ambito del quale il pagamento sarebbe avvenuto.
Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile; segue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010