Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8730 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. III, 13/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 13/04/2010), n.8730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22039/2006 proposto da:

BEVERA SRL (OMISSIS) ora EDILCASTELLI S.r.l. in persona del Sig.

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA APRICALE 31,

presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO, rappresentata e difesa

dagli avvocati BARELLI Gianfranco, TOLU ILVO giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato SANINO Mario,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOLINARI PIETRO

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1601/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Specializzata Agraria, emessa il 20/6/05, depositata il

01/08/2005, RG. N. 5/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIO FINOCCHIARO;

udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO, per delega dell’Avvocato ILVO TOLU;

udito l’Avvocato FRANCESCO BRASCHI, per delega dell’Avvocato MARIO

SANINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso 4 novembre 1999, la Bevera s.r.l., proprietaria di un fondo rustico sito in territorio dei comuni di (OMISSIS) denominato (OMISSIS), premesso che il detto fondo era occupato, in parte sulla base di un contratto di affitto stipulato con il precedente proprietario ed in parte senza titolo, da F.G. sin dal (OMISSIS), ha chiesto che la Sezione Specializzata Agraria del tribunale di Varese disponesse il rilascio del detto compendio immobiliare e la riconsegna immediata dei terreni e dei fabbricati che ne facevano parte.

Ha esposto la società ricorrente che l’asserito contratto di affittanza agraria, risalente all’anno 1966, doveva ritenersi scaduto, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 2, lett. e, alla fine della annata agraria 1997 e che aveva formalmente manifestato al F. la volontà di riottenere la disponibilità del fondo con due raccomandate, rispettivamente del 23 aprile e del 4 novembre 1996.

Costituitosi in giudizio F.G. ha eccepito, in limine, l’inammissibilità della domanda per la mancata indicazione, in ricorso, da parte della società attrice, della propria sede legale, affermando, nel merito, di occupare l’intero compendio in questione, quale coltivatore diretto, sulla base di un contratto stipulato, con decorrenza dall’11 novembre 1996, con la società allora proprietaria Immobiliare Carroccio di L. Tola & C. s.a.s. e che nessuna valida disdetta era stata formalizzata dopo la scadenza del (OMISSIS), per cui il contratto doveva ritenersi rinnovato per altri quindici anni.

Assumeva, comunque, il convenuto di avere realizzato notevoli miglioramenti sia ai terreni che ai fabbricati, per cui da un lato, ha chiesto il rigetto della domanda formulata nei suoi confronti, dall’altro, in via riconvenzionale, ha proposto domanda di accertamento della esistenza di un contratto di affitto con scadenza novembre 2012 e, subordinatamente, e sempre in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della società Bevera s.r.l. al pagamento delle indennità dovutegli per i miglioramenti apportati al fondo (quantificati in L. 805.331.000) ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 17, ovvero ai sensi dell’art. 2041 cod. civ..

Con memoria 25 marzo 2000, parte attrice ha contestato quanto dedotto dal convenuto ed eccepito l’improponibilità delle domande riconvenzionali posto che le stesse non avevano formato oggetto del tentativo di conciliazione a suo tempo espletato.

Con specifico riguardo alla domanda riguardante i miglioramenti, la società Bevera eccepiva la prescrizione per quelli realizzati prima del (OMISSIS) e affermava che quelli posti essere successivamente all’entrata in vigore della L. n. 203 del 1982, erano stati realizzati senza l’assenso del concedente e senza seguire la prevista procedura amministrativa, deducendo, comunque, che alcuni dei lavori descritti dal convenuto dovevano qualificarsi “piccoli miglioramenti” per i quali non era prevista alcuna indennità.

Svoltasi la istruttoria del caso il Tribunale di Varese, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 febbraio – 3 aprile 2003 ha ritenuto che il contratto era stato oggetto di disdetta ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 3, comma 1, lett. e), e era, quindi, cessato alla data dell’11 novembre 1997.

Quanto alla domanda riconvenzionale il Tribunale ha quantificato i miglioramenti sulla base della ctu in Euro 168.907,46 con condanna, pertanto, del F. a rilasciare il fondo e della società a corrispondere a quest’ultimo la somma predetta.

Gravata tale pronunzia dalla Edil Castelli s.r.l. (divenuta proprietaria del fondo a seguito ad atto di fusione con la Bevera s.r.l.) nel contraddittorio del F. che costituitosi anche in grado di appello ha chiesto il rigetto dell’avverso gravame, la Corte di appello di Milano, sezione specializzata agraria, con sentenza 20 giugno – 1 agosto 2005 ha rigettato la impugnazione con conferma della sentenza del primo giudice e condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a 6 motivi, la Edilcastelli s.r.l., con atto 21 luglio 2006.

Resiste, con controricorso, F.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La presente sentenza è stata pubblicata il 1 agosto 2005.

E’ palese, per l’effetto, – ancorchè il ricorso sia stato proposto con atto 21 luglio 2006 – che non trova applicazione la disciplina introdotta con riguardo al processo di cassazione dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 – e, in particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (quanto alla modalità di “formulazione dei motivi”) – atteso che a norma dell’art. 27, comma 2, del ricordato D.Lgs., le norme introdotte con riguardo al giudizio di cassazione dal Capo primo dello stesso decreto “si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenza e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cioè dal 2 marzo 2006”.

2. Come accennato in parte espositiva i giudici di secondo grado, nel rigettare l’appello della concedente hanno confermato il diritto del F. – già accertato dal primo giudice – alle indennità del caso per i miglioramenti apportati al fondo già oggetto di affitto successivamente all’entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203.

Quei giudici sono pervenuti a una tale ora contestata dalla difesa della ricorrente conclusione dopo avere accertato:

– da un lato, che sia le opere relative ai fabbricati, sia quelle relative ai terreni devono ritenersi certamente oggetto di consenso da parte della Bevera;

– dall’altro, che le opere per le quali è stato liquidato l’indennizzo sono state accertate come eseguite dal consulente tecnico d’ufficio che ha valutato altresì solo le opere eseguite successivamente all’entrata in vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203.

3. La ricorrente censura la sentenza impugnata con cinque motivi.

3. 1. Sotto il profilo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la ricorrente lamenta, in particolare:

– “violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 16, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la esecuzione di opere di miglioramento fondiario o interventi su fabbricati rurali con riferimento alla necessità di preventivo accordo” (primo motivo);

– “violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 16, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la esecuzione di opere di su miglioramento fondiario o interventi fabbricati rurali con riferimento alla necessità di comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, della natura, delle caratteristiche e delle finalità delle opere di cui si chiede l’esecuzione con riferimento ad ogni singolo intervento migliorativo” (secondo motivo);

– “violazione e falsa applicazione della L. n. 203 del 1982, art. 17, per avere ritenuto sussistente il diritto dell’affittuario alla indennità in assenza dei presupposti di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 16” (terzo motivo);

– “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.”, per avere i giudici del merito accolto la domanda ancorchè non sia stata fornita alcuna prova delle realizzazione delle opere (sesto motivo).

3.2. Sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta, ancora:

– “omessa motivazione in ordine alla questione relativa alla determinazione dell’epoca di realizzazione delle opere, fatto controverso e decisivo per il giudizio” (quarto motivo);

– omessa motivazione in ordine alla eccepita carenza di prova relativamente alla effettiva realizzazione delle opere, fatto controverso e decisivo per il giudizio quinto motivo.

4. Tutti i riassunti motivo sono inammissibili.

4.1. Quanto, in primis, alle censure sviluppate sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, le stesse devono essere dichiarate inammissibili alla luce delle considerazioni che seguono.

4.1.1. Giusta quanto assolutamente pacifico – presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui totalmente e senza alcuna motivazione totalmente prescinde la difesa della ricorrente il vizio di violazione di legge – rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (da cui la funzione di assicurare la uniforme interpretazione della legge assegnata dalla Corte di cassazione).

Viceversa, la allegazione – come prospettate nella specie da parte del ricorrente – di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa, è esterna alla esatta interpretazione della norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.

Lo scrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa della erronea ricognizione della astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, che solo questa ultima censura e non anche la prima è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 4 marzo 2010, n. 5207, specie in motivazione).

4.1.2. Pacifico quanto precede si osserva che nella specie il ricorrente pur denunziando la ripetuta “violazione e falsa applicazione”, da parte della sentenza gravata, della L. 3 maggio 1982, n. 203, art. 16, nonchè dell’art. 17 della stessa legge e dell’art. 2697 c.c., anzichè indicare quale sia stata la erronea lettura delle indicate norme – data dalla sentenza criticata – e quale la loro corretta interpretazione, alla luce della giurisprudenza di questa Corte o della dottrina più autorevole, o almeno della stessa difesa di parte ricorrente, si duole nell’ordine:

– da un parte che i giudici del merito hanno ritenuto sussistente, nel caso concreto, l’assenso della concedente alla esecuzione degli interventi migliorativi, mentre in realtà tale assenso, alla luce delle risultanze di causa doveva escludersi primo motivo e secondo motivo;

– dall’altra, che i giudici del merito hanno accolto la domanda attrice – riconoscendo il diritto della controparte all’indennità di cui alla L. n. 203 del 1982, art. 17 – totalmente prescindendo dalla circostanza che nel caso concreto, facevano difetto i presupposti indicati dal precedente articolo 16 della stessa legge (terzo motivo);

– da ultimo, che i giudici hanno ritenuto fondata la pretesa avversaria, accogliendola, e ritenendo – per l’effetto – adempiuto l’onere della prova gravante a norma dell’art. 2697 c.c., su il F., ancorchè quest’ultimo, in realtà, non avesse dimostrato i propri assunti e, in particolare, l’avvenuta esecuzione delle opere (sesto motivo).

4.1.3. E’ evidente – alla luce dei rilievi svolti sopra – come anticipato, la inammissibilità delle censure in esame.

Con le stesse, infatti, non si denunziano violazioni o false applicazione di norme di diritto, rilevanti sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma si lamenta la erronea valutazione – da parte dei giudici di secondo grado – delle risultanze di causa.

La ricorrente, infatti, lungi dallo svolgere alcuna critica in margine alla interpretazione data dai giudici a quibus alle norme di legge indicate nei vari motivi, si limita a censurare la interpretazione data, dai giudici del merito, delle risultanze di causa, interpretazione a parere della ricorrente inadeguata.

Per tal via la ricorrente sollecita, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze ed è palese la inammissibilità di tali censure.

4.1.4. Da ultimo, quanto alla censura sviluppata nel sesto motivo, si osserva la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., si configura soltanto nell’ipotesi che il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poichè in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2935;

Cass. 14 febbraio 2001, n. 2155).

4.2. Parimenti inammissibili devono essere dichiarati i motivi di ricorso sviluppati sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.2.1. Deve ribadirsi, in particolare, al riguardo che il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può,invece, essere inteso – come pare pretenda la ricorrente – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

4.2.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che l’affermazione secondo cui la corte di appello sarebbe incorsa in “omessa motivazione” sia in ordine alla questione relativa alla determinazione dell’epoca di realizzazione delle opere (quarto motivo) sia quanto alla “eccepita carenza di prova relativamente alla effettiva realizzazione delle opere” quinto motivo è totalmente apodittica atteso che i giudici a quibus hanno fatto propri gli accertamenti della consulenza tecnica d’ufficio.

4.2.3. Tutte le considerazioni svolte specie nel quarto motivo e tendenti a dimostrare – come accertato dal c.t.u. e come ritenuto dalla sentenza impugnata – che gli interventi indennizzati sono stati posti in essere nel vigore della L. 3 maggio 1982, n. 203 e quindi non indennizzabili perchè “in assenza di preventivo accordo” sono inammissibili – comunque – oltre che per le considerazioni riferite sopra per carenza di interesse.

Come osservato sopra la domanda attrice è stata accolta sul presupposto, da un lato, che gli interventi migliorativi erano stati eseguiti nel vigore della L. n. 203 del 1982, dall’altro che detti interventi erano stati assentiti dalla parte concedente.

Non avendo trovato accoglimento (stante la inammissibilità della relativa deduzione) le censure sviluppate dalla odierna ricorrente dirette a sentir accertare che nella specie era mancata l’autorizzazione alla esecuzione dei miglioramenti per cui è controversia è palese che rimangono assorbite – per evidente difetto di interesse – le restanti deduzioni quanto all’epoca dell’esecuzione delle opere stesse.

5. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 5.000,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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