Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 873 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 20/01/2010), n.873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20738-2006 proposto da:

Q3 GROUP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 130, presso lo

studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA TITINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato AMATUCCI ARNALDO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 18/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI DOMENICO;

udito per il resistente l’Avvocato RANUCCI DIANA, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società Q3 Group s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Toscana dep. il 18/05/2005 che aveva confermato, respingendo l’appello de contribuente, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze che aveva rigettato il ricorso della Q3 Group s.r.l. avverso l’avviso di accertamento Irpeg ed Ilor per l’anno 1996. La ricorrente affida il ricorso a quattro motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso e la società ha presentato memoria. La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il preliminare rilievo dell’Amministrazione che il ricorso sarebbe strutturato in relazione all’analogo ricorso in maniera d’iva per il medesimo anno, senza però dedurne specifiche conseguenze, non appare avere un qualche fondamento in quanto, premesso che il presente accertamento trova, indiscussamente, base nell’accertamento sull’Iva, il presente ricorso pur sempre censura la ratio decidendi della decisione impugnata.

Passando ora all’esame delle censure mosse alla sentenza, con il primo motivo la società ricorrente si duole di omessa pronuncia sulla questione preliminare della illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 111 Cost., artt. 276 e 277 c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 per non essere stati allegati allo stesso a norma della L. n. 212 del 2000, art. 7 gli atti su cui si fondava, nè trascritto il contenuto essenziale, bensì narrato il contenuto.

Il motivo non è fondato in quanto la CTR, seppur posponendo l’esame della questione, che aveva invece natura preliminare, al merito, ha affrontato la questione, onde non può profilarsi vizio di omessa pronunzia, mentre le ragioni espresse dalla CTR per ritenere legittimo l’avviso di rettifica non sono state oggetto di specifica doglianza sotto diversi aspetti di vizio motivazionale.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole della illegittimità dell’avviso per omessa indicazione della normativa applicata, essendosi contestata l’applicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis oggetto di esclusivo richiamo nell’avviso, laddove il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 la imponevano. Il motivo difetta di autosufficienza.

Invero dal motivo privo di riscontri testuali non è possibile determinare i termini formali e il contenuto sostanziale dell’atto e, in particolare, se sussisteva carenza dell’atto nella indicazione della normativa applicata.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole, denunciando il travisamento del fatto, che la CTR abbia ritenuto la corrispondenza tra le schede e i supporti magnetici, non acquisiti al procedimento tributario, mentre sarebbe illogico il ricorso alla valutazione della intestazione delle schede alla ricorrente, trattandosi pur sempre di documenti privi di valenza probatoria, nonchè al mancato riscontro del loro contenuto nella documentazione ufficiale che, secondo l’Agenzia, avrebbe potuto portare all’alternativa che le operazioni erano in nero o non effettive, laddove la CTR aveva apoditticamente scelto la prima tesi.

Il motivo è infondato in quanto è riferito a valutazioni di fatto non censurabili in cassazione, se adeguatamente motivate.

Invero la CTR da atto che sono oggetto di valutazione solo la stampa dei supporti magnetici (operazione certo solamente riproduttiva e non valutativa) onde non incorre in alcun travisamento del fatto (che sarebbe stato un errore revocatorio) e da contezza del significato da attribuire alla CTU espletata in altro giudizio che ha rilevato la impossibilità di fare la verifica richiesta perchè i supporti magnetici erano stati distrutti successivamente all’estrazione della copia a stampa.

Anche il convincimento che le relative operazioni di cui alle schede non registrate nella contabilità fossero operazioni “in nero” è sorretta da adeguata motivazione, deducendolo la CTR dall’esistenza di continui rapporti tra le due società (e dalla perfetta corrispondenza delle operazioni regolari con quelle riportate nella contabilità), onde l’unica giustificazione plausibile era che si trattasse di tal tipo di operazioni riportate solo nella contabilità parallela.

E’invero giurisprudenza pacifica di questa Corte che l’Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo (Cass. n. 6311/2008, n. 11459/2001, n. 7045/1999) o a rettifica (Cass. n. 13486/2008) utilizzando documenti reperiti presso terzi e da costoro elaborati, purchè fornisca la prova anche mediante presunzioni, della veridicità di tale documentazione e, conseguentemente, della inattendibilità della documentazione elaborata dal contribuente.

Anche l’ultimo motivo con cui la ricorrente si duole di violazione di legge, art. 111 Cost., artt. 2697 e 2702 cod. civ. introduce valutazioni di fatto, avendo la CTR adeguatamente motivato sull’applicazione prudenziale di una percentuale di ricarico corrispondente alla media delle aziende del settore e, comunque, inferiore a quella applicata dalla stessa società come da bilancio.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato con ogni conseguenza in tema di spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio che liquida in Euro 1200,00 di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre oneri accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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