Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 873 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 17/01/2020), n.873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20359-2018 proposto da:

A.R., domiciliato in ROMA, presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato DANIELE ACCEBBI

giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA n. 6924/2018, depositato

il 29.5.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.11.2019 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

A.R., cittadino del Ghana, propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione del provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso da lui presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della sua richiesta di protezione internazionale, sub specie di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, o, in subordine, di protezione umanitaria;

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1.con i primi due motivi – articolati sotto i rispettivi profili del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione – il ricorrente lamenta che il tribunale abbia respinto le domande reputando che i fatti che lo avevano indotto a lasciare il suo Paese (minacce ed aggressioni poste in essere dal padre musulmano dopo che egli si era convertito al cattolicesimo) andassero confinati “nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune”, senza tenere in alcun conto, anzi svalutando dei tutto, la dettagliata narrazione da lui operata e giungendo, peraltro, a conclusioni in contrasto con gli accertamenti operati d’ufficio in ordine alla situazione esistente in Ghana;

1.2.i motivi – che vanno esaminati congiuntamente, data la loro intima connessione e che, ancorchè rubricati ai sensi dei nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, vanno riqualificati ai sensi del n. 4 della disposizione, in quanto volti, in realtà, a denunciare il vizio (processuale) di motivazione apparente – devono essere accolti;

1.3. il tribunale ha respinto le domande di A. rilevando che “le dichiarazioni del ricorrente in merito alle motivazioni che lo avrebbero costretto a lasciare il proprio Paese, anche laddove credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziati in ricorso integrano personali timori… e non sussiste una condizione di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione della zona geografica di provenienza…”.

1.4. sennonchè, poichè il decreto difetta della, quantomeno, concisa esposizione dei fatti allegati a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice minimamente accennato alla vicenda narrata dal ricorrente), detta motivazione si risolve in una formula astratta e stereotipata, valevole per un numero indefinito di casi, che non consente di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione;

1.5. il tribunale, in buona sostanza, pur non escludendo (ed anzi espressamente riconoscendo, in sede di esame della domanda di protezione umanitaria) la credibilità del racconto del ricorrente, ha apoditticamente ritenuto insussistente il pericolo di danno grave da questi concretamente allegato, omettendo di valutarne l’effettiva ricorrenza alla luce dei consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte secondo cui: a) quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l’esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (cfr. Cass. n. 28974/2019); b) deve ritenersi necessario l’approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l’incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali, e ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali (cfr. Cass. n. 7333/2015);

1.6. l’affermazione secondo cui A. avrebbe dovuto “richiedere la protezione del suo Paese e attenderne l’esito” risulta, di conseguenza, altrettanto criptica;

1.7 va aggiunto che, come correttamente rilevato dal ricorrente, detta affermazione appare palesemente contraddittoria rispetto alle notizie sulla situazione socio-politico del Ghana, e, in particolare, sullo stato dell’amministrazione della giustizia nel Paese, che lo stesso tribunale ha tratto dalle fonti di informazione internazionale consultate; nè, alla luce di tali fonti (che riferiscono della vigenza della pena di morte, nonchè – fatta eccezione per il sito “Viaggiare sicuri” della Farnesina, che è però tipicamente rivolto ai turisti italiani – della violenza delle forze di polizia e della corruzione della magistratura diffuse in tutto il territorio dello Stato) appare motivata la conclusione del giudice secondo cui “…non emergono circostanze fondate tali da ritenere che il ricorrente possa essere sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti…, nè le temute ripercussioni in caso di rientro (del richiedente) integrano i presupposti del c.d. danno grave, tenuto conto che nello stato di provenienza sono presenti istituzioni… che sarebbero comunque in grado di proteggerlo”;

1.8. si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017);

2. l’accoglimento dei motivi comporta la cassazione del decreto impugnato, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che, attenendosi ai principi enunciati, procederà ad un nuovo esame del merito della controversia;

3 resta assorbito il terzo motivo di ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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